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LA QUARTA CESSIONE APPRODA NEL DECRETO BOLLETTE

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LA QUARTA CESSIONE APPRODA NEL DECRETO BOLLETTE 2572 0

Il mercato è fermo per incapienza dei cessionari, la soluzione? Aumentare il numero delle cessioni a quattro...

articolo di CAF News 24

Quella che poteva essere considerata una previsione dalle tinte troppo fosche si sta delineando come l’inevitabile “default” di un meccanismo orami troppo farraginoso e che ha come linfa ispiratrice la sola paura che la truffa si annidi in ogni dove.

Vi è al momento una massa gigantesca di crediti che i soli cessionari abilitati per legge che si ricordano essere i soggetti vigilati, cioè: banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 non riescono più a smaltire.

Ai campanelli di allarme sono seguiti i fatti concreti, Intesa San Paolo ed Unicredit si sono già fermati, vi è una somma gigantesca di crediti, ad oggi circa 40 miliardi, che continua a crescere giorno dopo giorno ed a fargli  da contraltare c’è il numero dei cessionari che rischia di azzerarsi!

Al blocco ha contribuito non solo la mole inassorbibile dei crediti ma anche la comunicazione dell'11 aprile 2022, con la quale l’UIF ha fornito nuove indicazioni per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR.

La comunicazione ha messo sotto la lente i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio beneficio l’emergenza sanitaria e le diverse iniziative faticosamente attuate per favorire la ripresa economica.

I rischi sono prevalentemente connessi al riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte di lavori in edilizia agevolata.

Tra le indicazioni, l’Ufficio ha evidenziato che, il fatto che tali crediti siano cedibili in via anticipata rappresenta sicuramente un forte coefficiente di rischio, ad esempio, rispetto all’esercizio della detrazione in maniera posticipata, direttamente in dichiarazione.

Altro aspetto che occorre attenzionare, sostiene sempre l’Ufficio, è che tali crediti siano vantati a fronte di interventi in effetti non realmente eseguiti o che le agevolazioni stesse non risultino spettanti sulla base della disciplina in materia.

Sono altresì da considerare casi di imprese che hanno attivato la propria partita IVA dopo l’esecuzione dei lavori o delle forniture o di imprese con la stessa sede legale, oggetti sociali ricorrenti o rispetto alle quali gli adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese sono stati curati dal medesimo soggetto.

Un quadro desolante che non lascia spazio all’esecutivo per posizioni mediane.

La soluzione? La quarta cessione. Venendo all’ultima versione (figlia di precedenti emendamenti) la norma, modifica quanto previsto dall’articolo 121, comma 1 lettera a) del decreto Rilancio disponendo che :

solo alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Potrebbe sembrare una mezza soluzione, perché sarà attuabile solo nei confronti di soggetti con i quali le banche abbiano in essere un contratto di conto corrente.

Un’apertura, parziale, che comunque limita l’orizzonte dei potenziali ulteriori cessionari.

Ma che si è resa necessaria per eliminare un meccanismo “diabolico” previsto nella prima stesura della disposizione.

Infatti, in origine era prevista una responsabilità solidale , nel caso della quarta cessione, fra l’ultimo cedente (la banca o comunque il soggetto vigilato) ed il titolare originario della detrazione, nel caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sappiamo infatti che fino alla terza cessione, nulla potrà essere imputato ai cessionari successivi al primo in quanto sempre e solo a questo potranno essere imputate eventuali responsabilità, una novità che evidentemente le banche hanno subito fatto capire che non avrebbero digerito.

Da ultimo si sottolinea che la norma entra in vigore dal 1° maggio 2022 e che nella stessa giornata entra in vigore la “bollinatura” dei crediti per evitare cessioni parziali.

Il sistema reggerà? Ai posteri l’ardua sentenza.

Intanto, siamo a disposizione come caf per il superbonus110, e per fornirvi tutte le informazioni a riguardo.

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