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IN ARRIVO LA SCADENZA DEL SECONDO ACCONTO IMU VECCHI E NUOVI PROBLEMI SOTTO L’ALBERO

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IN ARRIVO LA SCADENZA DEL SECONDO ACCONTO IMU VECCHI E NUOVI PROBLEMI SOTTO L’ALBERO 916 0

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

articolo di Stefano Ceci

La strenna natalizia tarda ad arrivare, le nostre casse sono falcidiate da rincari energetici, inflazione galoppante ed aumenti sconsiderati dei beni di prima necessità, ma il pensiero va sempre lì …. al panettone? No, all’IMU!

I comuni risparmieranno sulle luci di Natale ed i sindaci si interrogheranno se accenderle o tenerle spente.

Sarà forse per questo, che non forniscono indicazioni circa l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 741 lettera b) primo periodo della legge di bilancio 2020 n. 160/2019 nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Indubbiamente, l’esenzione IMU per i coniugi che hanno dimora abituale e residenza in immobili diversi sia situati nello stesso comune che in comuni diversi rischia di pesare parecchio sulle già deboli casse degli enti locali, a questo aggiungiamoci che la sentenza opera anche con riferimento agli anni pregressi, insomma una sorta di “caporetto”.

Lascio a voi generosi lettori, la scelta di pagare l’IMU anche laddove non dovuta, ma condivido la scelta dei meno generosi, di non pagare quella in corso e di lasciare nelle casse del comune quella relativa agli anni pregressi e premio i più “smart”, che sceglieranno di non pagare quella in corso e richiedere indietro quella relativa agli anni pregressi.

Nel frattempo, fintanto che sarete avvinti dall’amletico dubbio “……slacciare o non slacciare i cordoni della borsa”, intrattengo coloro che non avessero versato l’IMU comunque dovuta, ripercorrendo gli elementi alla base del ravvedimento.

Per semplificarci la vita, ipotizziamo che non si sia versato il primo acconto IMU e che questo fosse comunque e per intero dovuto.

Ricordiamo che in questo caso la sanzione comminata è, dal 91° giorno in poi pari al 30%, mentre prima, si ferma al 15% dell’imposta non versata.

Conformemente a quanto riportato sopra, se il primo acconto fosse stato pari a 200 euro, la sanzione da versare dal 17 settembre in poi sarebbe di 60,00 euro.

Siamo in clima natalizio (intendo quello che ogni anno si vorrebbe vivere nel breve lasso di tempo che precede il natale, osservo però, che negli ultimi tempi questo prende vita con sempre maggiore precocità, non escludo che i miei figli vivranno un clima natalizio senza soluzione di continuità, laddove alla conclusione di quello in corso dal giorno dopo inizieranno a preparare quello a venire!) e sotto l’albero, fra dolcetti e regali di ogni genere un f24 con l’IMU pagata (o meglio ravveduta) ben ci sta’!

Abbiamo trattato della sanzione, perché non ricordare gli interessi, che per il 2022 sono pari all’1,25% calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, rimanendo al nostro esempio andranno calcolati dal 16 di giugno al momento in cui si effettuerà il ravvedimento.

 Di seguito riporto uno schema riassuntivo delle diverse percentuali di ravvedimento.

Percentuale sanzione

Periodo di riferimento

Descrizione

Da 0,1% a 1,4%

1/10 dell’1% per giorno

Entro 14 gg. dalla scadenza

1,5%

1/10 del 15%

Dal 15° al 30° giorno della scadenza

1,67%

1/9 del 15%

Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

3,75%

1/8 del 30%

Dal 91° al termine della presentazione della dichiarazione inerente l’anno della violazione

4,29%

1/7 del 30%

Entro 2 anni dalla scadenza

5%

1/6 del 30%

Oltre i 2 anni

Immaginiamo che si voglia ravvedere il primo acconto entro la data odierna (09/12/2022).

Interessi = ((200,00 x 1,25%)/365)x176 risultato 1,20 euro

Sanzione = (200,00x3,75%) risultato 7,5 euro

Totale ravvedimento (200,00 + 7,5 + 1,20) risultato 208,70 euro

Parlando di denari distratti da dolci e regali per destinarli al civico assolvimento degli obblighi tributari, non può, non venirmi alla mente Scrooge, l’avido banchiere che Dickens colloca al centro del suo Canto di Natale (Christmas Carol) e dei diversi natali che popolano le sue notti inquiete fino a portarlo ad una salvifica redenzione.

Se Scrooge sia il contribuente o l’Agenzia oppure il Comune poco importa, per quanto ci si adoperi uno Scrooge ci sarà sempre e rimanendo nel tema dei natali passato, presente e futuro non so dirvi come sarà il Natale “del futuro” 2023, ma posso affermare che così come per il Natale presente sarà certamente diverso dai natali passati.

Il mio augurio è semplice; che a ciascuno possa accadere quello che Dickens fa accadere ad Ebenezer Scrooge, cioè, fermarsi anche solo un attimo prima di perdersi per ritrovare il senso della vita e della felicità.

Buon Natale a tutti.

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