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ABBIAMO SUPERATO INDENNI IL 2 OTTOBRE ORA COMINCIAMO A RAGIONARE DI INTEGRAZIONI (PARTE 2)

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/ Pubblicato in: Modello 730
ABBIAMO SUPERATO INDENNI IL 2 OTTOBRE ORA COMINCIAMO A RAGIONARE DI INTEGRAZIONI (PARTE 2) 3170 0

I CASI DI ERRORE E LE DIVERSE MODALITA’ DI CORREZIONE

articolo di Stefano Ceci

Proseguiamo il nostro viaggio nell’Ade dei controlli.

Come altre volte mi è accaduto, Ade non lo uso quale acronimo di Agenzia delle Entrate, ma piuttosto per il suo significato antico, che l’etimologia sancisce come “oscuro”. Sicuramente quello dei controlli è un periodo “oscuro”, per le responsabilità, per le difficoltà ed è sicuramente oscuro il momento in cui ci si rende conto di aver commesso errori, l’oscurità avvolge come una nebbia densa tutto quello che ci circonda, nascondendo alla vista prima di tutto le soluzioni all’errore commesso.

A nulla rileva chi lo ha commesso, se sia il contribuente o l’ultimo degli operatori della nostra sede, non importa, a noi compete trovare la soluzione.

Ieri abbiamo iniziato a diradare la nebbia (sempre che ve ne fosse) ed io spero che le soluzioni siano divenute meno oscure, soprattutto auspico aver fatto chiarezza sulla differenza che esiste fra un integrativo ed una correttiva, oppure se sia più opportuno un redditi correttivo nei termini o un 730 integrativo (il 25 ottobre è alle porte).

Al di là delle elucubrazioni cui spesso mi abbandono quello che conta è comprendere prima di tutto il senso di quello che facciamo e mai come nel caso delle correzioni, questo principio deve venirci in soccorso.

Nella nostra ideale time line , dopo aver ragionato dell’integrativo di tipo 1 avevamo in programma di chiarire gli aspetti che caratterizzano l’integrativo di tipo 2 e quello di tipo 3.

Integrativo di tipo 2. Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

La situazione sembra decisamente lineare, ci troviamo dinanzi ad un errore che non genera modificazioni dell’imposta, i più smaliziati mi concederanno la libertà di definirlo un semplice errore formale. C’è dunque un errore nell’indicazione del sostituto d’imposta, l’errore deve impedirne la individuazione, prevalentemente codice fiscale errato, oppure ci si è accorti che non era quello il sostituto indicato nella CU.

In questi casi il rischio è che il modello 730, rimanga eternamente in un limbo.

Dunque serve correre ai ripari, e come? Indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 dovrà contenere, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

L’occasione è troppo ghiotta per non riproporre (aimè) uno dei miei cavalli di battaglia, il cambio sostituto!

C’è chi ha proposto di fare integrativo di tipo 2 , con cambio sostituto mettendo Agenzia delle Entrate, a questi simpatici amici, ripeto la nenia ( però nell’accezione dell’antica Roma, cioè di canto funebre) il cambio di sostituto non è da confondere con la circostanza di mancanza di sostituto, il cambio di sostituto accade nel caso abbia indicato il sostituto b piuttosto che il sostituto a , oppure abbiamo erroneamente indicato elementi che non permettono la corretta identificazione del sostituto. L’indicazione del sostituto Agenzia delle Entrate individua la specifica circostanza che il sostituto non sia presente al momento dell’effettuazione dell’assistenza fiscale, non che lo stesso si rifiuti all’assistenza od ancor peggio che il contribuente preferisca non coinvolgerlo.

Non mi ripeto e rimando a chi volesse approfondire la questione a CAFNEWS24 del 12 settembre 2023.

Abbiamo scollinato le integrazioni ora abbiamo dinanzi a noi una discesa che senza altri intoppi ci porta tutta d’un fiato all’ultima delle casistiche, Integrativo di tipo 3.

Avremo il tipo 3 quando sarà necessario integrare sia in relazione ai dati del sostituto d’imposta sia

ad altri dati della dichiarazione, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Dunque, la somma delle due specifiche casistiche, praticamente la dichiarazione è afflitta da errori che in contemporanea interessano la corretta individuazione del sostituto d’imposta e manca l’indicazione di oneri detraibili e/o deducibili o comunque di informazioni che pur non impattando nella determinazione dell’imposta necessitano di essere rettificati.

Una volta compreso l’errore e postovi rimedio cos’altro dovremo fare?

  1. rilasciare al contribuente il modello 730-2, recante la dicitura nell’apposita casella “modello 730 integrativo”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
  2. elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, modello 730-3, sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella “integrativo”; tale prospetto di liquidazione verrà consegnato all’assistito entro il 10 novembre con una copia della dichiarazione integrativa;
  3. far pervenire, sempre entro il 10 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;
  4. trasmettere all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2023.

Qualcuno potrebbe chiedere, ma il sostituto nel frattempo cosa fara?

Io rispondo, nulla di più di quello che fino a quel momento ha fatto, questo per una serie di (ovvi) motivi:

molto probabilmente non lo sa, se non fosse stato correttamente indicato nel precedente 730 sarebbe all’oscuro di tutto immaginando (sempre che si fosse posto la domanda) che il proprio dipendente abbia presentato redditi, oppure sarebbe all’oscuro dell’esistenza di ulteriori documenti atti a perfezionare altre detrazioni e/o deduzioni;

Perciò continuerà ad effettuare l’assistenza fiscale come fino a quel momento ha fatto, salvo conguagliare a credito successivamente al 10 di novembre, precisamente nel mese di dicembre o sempre a quella data per la prima volta effettuare l’assistenza fiscale.

Domani rivedremo cosa inserire nel quadro F del modello 730 integrativo e come e perché utilizzare il quadro I, per poi approfondire una casistica che non può essere coperta dal modello 730, cioè quando l’errore determina un maggior versamento oppure un minor credito.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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