Che cos'è l'IMU e chi la deve pagare?
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.I soggetti passivi IMU 2023 sono i titolari di diritti di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing.
Chi deve pagare l'IMU sulla prima casa?
L'IMU 2023 dovrà essere corrisposto dai proprietari di prime case di lusso, ovvero appartenenti alle categorie catastali (A/1, A/8, A/9).
Le pertinenze relative alla prima casa sono esenti fino ad un massimo di tre e se rientranti nelle seguenti categorie catastali:
C2, magazzini e locali di deposito come cantine e solai; |
C6, stalle e scuderie, garage; |
C7, tettoie chiuse o aperte. |
l'Imu è dovuta anche sulle prime case concesse in affitto.
Come faccio a sapere se ho pagato l'IMU?
Sarà necessario verificare se si è in possesso del modello f24 o del bollettino quietanzato, laddove si fosse utilizzato il sistema di pagamento Digitalke, PagoPA, Verificarer, attraverso l’apposita applicazione
Quando non si deve pagare l'IMU?
Sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- l’abitazione di proprietà di ciascuno dei coniugi ove vi abbiano la residenza, anche se entrambi gli immobili sono nello stresso comune;
- un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
- Con propria delibera, i Comuni possono assimilare a prima casa l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.
Con propria delibera, i Comuni possono assimilare a prima casa l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.
Le aliquote per il calcolo della nuova IMU 2023
L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento
L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento
Le aliquote di base possono essere modificate con delibera da parte del Comune entro il termine massimo del 28 ottobre 2023, per il calcolo dell’acconto in assenza di delibera diversamente dal passato sarà necessario far riferimento all’aliquota di base.
Per il 2023 c’è la proroga delle esenzioni concesse per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di particolari eventi sismici che hanno colpito diverse zone dell’Italia nei vari anni. In particolare si fa riferimento ai terremoti del 2016 nel Centro Italia e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
A partire dall’anno 2023, per la sola regione Friuli Venezia Giulia c’è la sostituzione dell’IMU con una nuova imposta chiamata ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma).Si precisa che questa norma, inoltre, prevede, anche, la deducibilità dell’ILIA dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo a partire dal 1 Gennaio 2023.
Quale modello F24 è utilizzato per IMU?
Il modello F24 utilizzato per il pagamento IMU è quello base ma può essere utilizzato anche quello semplificato.
Come compilare l'F24 per l'IMU 2023?
Il modello F24 è diviso in "Sezioni" in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare.
Per le imposte comunali si utilizza la sezione Imu e altri tributi locali.
In particolare i campi principali sono quelli relativi a:
Ø Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale
Ø Codici tributo: indicano la tipologia d'imposta da pagare (L’elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it)
Ø Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre.
Ø Imu e altri tributi locali: per le sole imposte comunali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà indicato il codice catastale del comune per il quale si effettua il versamento.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero. Per esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro, se la somma da versare è pari a 70 euro, va indicato "70,00". In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:
se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (74,955 euro arrotondato diventa 74,96 euro) se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (74,952 euro arrotondato diventa 74,95 euro).
Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi della sezione “Contribuente” del modello F24 i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.
Per gli importi pagati in unica soluzione riferiti alle principali imposte derivanti da dichiarazioni, nelle colonne "rateazione/regione/prov./mese rif." della sezione Erario e "rateazione/mese rif" delle sezioni Regioni e Imu e altri tributi locali, occorre scrivere 0101.
Come pagare IMU con F24 semplificato?
All’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO” nella colonna “Sezione” indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale). Nelle colonne successive deve inserire il codice tributo e il codice ente per i quali si effettua il versamento e l’anno di riferimento cui questo si riferisce, espresso in quattro cifre (ad esempio 2023). L’elenco completo dei codici tributo è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”. Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero (ad esempio: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda al centesimo per eccesso, altrimenti per difetto (ad esempio: 52,755 euro arrotondato diventa 52,76; 52,758 euro arrotondato diventa 52,76; 52,752 euro arrotondato diventa 52,75). Se il contribuente paga gli importi dovuti a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO, nella colonna “rateazione/mese rif.” deve indicare 0101.
Come si calcola l'IMU?
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
Ø fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
A (tranne A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6 e C/7 | 160 |
C/3, C/4 e C/5 | 140 |
D (tranne D/5) | 65 |
D/5 | 80 |
Ø aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
Ø terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Quando si paga l'IMU nel 2023?
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione eventualmente spettante.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Quali sono i metodi di pagamento per l'IMU? Come funziona l'acconto IMU?
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.
A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).
Per il 2023 ai fini del calcolo dell’acconto c’è un’importante novità, viene infatti prevista l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia di occupazione abusiva o qualora sia iniziata un’azione giudiziaria penale. La fruizione dell’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione al Comune di riferimento, così come è richiesto l’invio della stessa in caso di cessazione dei presupposti per fruire dell’esonero.
Sempre ai fini del calcolo dell’acconto IMU 2023 sarà necessario tener conto del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale che depositata il 13 ottobre 2022 ha ripristinato il diritto alla doppia esenzione per i coniugi che occupano immobili diversi anche se situati nello stesso comune. Nello specifico, l’agevolazione spetta per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione civile anche, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile a prescindere dal suo nucleo familiare.
Per concludere si segnala che diversamente dal passato nel caso di mancata adozione della delibera di approvazione delle aliquote annuali, da parte del Comune, le aliquote da tenere in considerazione, per il versamento dell’acconto, saranno quelle “base” previste dall’art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019 e non già quelle adottate nell’anno precedente.
Agevolazioni e Riduzioni
Non ci sono solo le esenzioni totali. Anche in sede di calcolo dell’IMU bisognerà controllare quali sono le agevolazioni e riduzioni riconosciute.
L’agevolazione prevista dalla L.160/19 consiste nella riduzione alla metà della base imponibile per il calcolo Imu, nel caso di:
abitazioni non di lusso (NO A/1, A/8 e A/9) che siano concesse in comodato d’uso (registrato entro 20 giorni, anche contratto in forma verbale) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli).Utilizzate come abitazione principale in questi casi il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale ed essere residente e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
Al contrario anche nel caso di comodato, l’agevolazione non spetta nel caso di:
Ø comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
Ø proprietari di 3 o più immobili a uso abitativo;
Ø prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
Ø residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
Ø proprietari di immobili residenti all’estero;
Ø immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
Ø contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
A partire dal 2022 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio, si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale.
I beneficiari della nuova agevolazione sull’IMU sono le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Sintetizzando ed esemplificando, lo sconto sulle tasse sulla casa si applicherà ai titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia e che risiedono all’estero.
In favore di questi pensionati residenti all’estero, è prevista inoltre una riduzione della TARI. L’importo dovuto è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria.
Per lo sconto IMU del 50%, sarà necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.
Cosa si intende per "calcolo del ravvedimento" IMU per gli anni precedenti?
Il ravvedimento è il pagamento spontaneo del tributo omesso in tutto od in parte relativo agli anni precedenti, in questi casi viene applicata una riduzione della misura delle sanzioni, riduzione che decrescerà in funzione del momento in cui si decide di porre in atto il pagamento dell’imposta. Le sanzioni ordinariamente fissate al 30% possono passare dallo 0,1% (ravvedimento sprint) al 5% nel caso di pagamento oltre i due anni dall’omissione. Il ravvedimento non sarà possibile successivamente all’accertamento del totale o parziale mancato pagamento da parte del comune perché’ si ripete deve essere un atto spontaneo .