Modello 730 e dichiarazione dei redditi | CafMCL

Modello                               730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati

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DA OLTRE 30 ANNI I CITTADINI SCELGONO IL CAF MCL PER IL 730

Chissà quante volte avrete sentito dire “vado al CAF per la mia dichiarazione dei redditi”; ad oggi oltre il 70% dei contribuenti sceglie il sistema dei CAF per la propria dichiarazione.
I nostri utenti ci scelgono per la prossimità dimostrata, siamo presenti con oltre 1.200 sedi su tutto il territorio nazionale e per voi ci sono quasi 3.000 tecnici fiscali pronti a soddisfare ogni richiesta.
Scegliere il CAF MCL non è solo premiare l’investimento in presenza ma anche dare valore al senso dell’accoglienza che si respira presso ogni nostra sede, essere il CAF del Movimento Cristiano Lavoratori significa avere a cuore le persone, per noi + molto di più che una semplice scelta di campo, è il solo modo che conosciamo per rapportarci con il prossimo.

AVVALERSI DEL CAF MCL PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 

Avvalersi del CAF MCL significa affidarsi a tecnici competenti per ridurre le distanze fra la P.A. ed il cittadino.
Venirci a trovare per semplificare la dichiarazione dei redditi, il nostro linguaggio è da sempre improntato alla semplicità ed alla chiarezza, per trovare soluzioni efficaci
Rivolgersi al CAF MCL per non avere problemi con i possibili controlli dell’Agenzia delle Entrate, perché ci assumiamo tutta la responsabilità delle possibili sanzioni
Per oltre trent'anni siamo stati sinceri ed affidabili compagni di viaggio, sappiate che per noi il viaggio, è solo…… l’inizio.

RICORDA sempre CHE LE DETRAZIONI FISCALI HANNO L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

La detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Cosa si può scaricare nel 730? Quali sono le spese detraibili / deducibili?

DETRAZIONI IN AMBITO CASA

  • il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione straordinaria su una spesa massima di € 96.000. La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
  • Tra il 50% e 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La misura e la spesa massima variano in base al tipo di intervento.
  • il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe E o F e A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 5.000, destinati a immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria effettuata tra il 01/01/2023 ed 31/12/2024
  • il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni…includendo progettazione e manutenzione delle opere effettuate ( rimborsato in 5 rate annuali).
  • Spese di condominio: dal 50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi antisismici.
  • A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), spetta una detrazione pari al
    • 70% della spesa sostenuta, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento dell’immobile, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
    • 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato

  • detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
  • un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.
  • detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.

DETRAZIONI PER LA FAMIGLIA

  • 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.
  • 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza.
  • 50% in 5 anni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).
  • 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.
  • 19% su un importo massimo di € 632 per figlio per rette asili nido pubblici o privati
  • 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno.
  • 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali.
  • 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.
  • 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
  • 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo.
  • 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni per attività sportive dilettantistiche
  • detrazione del 19% per riscatto di laurea per un familiare a carico
  • Detrazione per abitazione principale in affitto di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
  • Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
  • Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
  • Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera € 15.494.
  • 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
  • 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un'agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.

DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

19% per le spese superiori a € 129,11 per:

  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • prestazioni rese biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo
  • sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
  • prestazioni rese in ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).
  • prestazioni chirurgiche;
  • esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • risonanza magnetica nucleare
  • ecografie
  • indagini laser
  • ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • sedute di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodio-terapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, certificati di idoneità per la patente di guida, per pratica sportiva, o di sana e robusta costituzione);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna),ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
  • spese relative al trapianto di organi;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  • spese specialistiche sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera)

Se rese da personale infermieristico o paramedico:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  • degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE.

Tra le spese sanitarie ci sono:

  • 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 550 sostenute per la cura di animali da compagnia.
  • 1.000€ per il mantenimento dei cani guida.
  • 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
  • 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
  • 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

DEDUZIONI DAL REDDITO

  • Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
  • Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
  • I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57.
  • I contributi versati per colf, badanti, babysitter etc. sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.
  • Deduzione per adozione internazionale (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.
  • Deduzione assegni di mantenimento dell’ex coniuge (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.

A cosa serve il Modello 730?

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Quando si fa il 730?

Dal 30 aprile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, si può accedere alla dichiarazione precompilata, entro il 10 ottobre si può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3, entro il 10 Novembre Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia dell’eventuale dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

Qual è il termine ultimo per presentare il 730 anno 2025?

Il modello 730 deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.

Chi può presentare il 730?

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
  • al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2024 al mese di giugno dell'anno 2025;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
  • persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni
  • persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
  • Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2024 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.
  • Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.

Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi?

La presentazione del modello 730/2025 non è obbligatoria in diversi casi, alcuni dei quali sono legati a specifici limiti di reddito. Ecco i principali casi di esonero:

Casi di Esonero senza Limiti di Reddito Specifici

  • Redditi da lavoro dipendente o pensione: Se i redditi provengono da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute d'acconto e il conguaglio. Se ci sono più sostituti, è necessario che uno di loro abbia certificato tutti i redditi e effettuato il conguaglio
  • Redditi esenti da Irpef: Come rendite Inail per invalidità permanente o pensioni di guerra
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte: Ad esempio, interessi su conti correnti o redditi da lavori socialmente utili
  • Casi di Esonero con Limiti di Reddito
  • Terreni e/o fabbricati: Se il reddito non supera i 500 euro.
  • Lavoro dipendente o assimilato: Se il reddito annuo non supera gli 8.500 euro e il lavoro è stato svolto per almeno 365 giorni.
  • Pensione: Se il reddito annuo non supera gli 8.500 euro e la pensione è stata percepita per almeno 365 giorni
  • Pensione + terreni + abitazione principale: Se la pensione non supera i 7.500 euro e i terreni generano un reddito non superiore a 185,92 euro.
  • Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: Se il reddito non supera i 5.500 euro.

Altri Casi di Esonero

  • Imponibile inferiore a 10,33 euro: Se l'imposta dovuta è inferiore a 10,33 euro, non è necessario presentare la dichiarazione.

In generale, l'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte il trattamento integrativo ricevuto

Come funziona il rimborso della dichiarazione dei redditi?

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Fino alla presentazione del modello 730/2023 a.i. 2022 la dichiarazione dei redditi senza sostituto era rivolta a specifiche categorie di contribuenti, tra cui i disoccupati (senza un sostituto d’imposta al momento della presentazione del 730) oppure i lavoratori domestici, il cui datore di lavoro non è sostituto di imposta. Non era quindi consentita la presentazione del 730 senza sostituto dai contribuenti che il sostituto ce l’avevano e nemmeno da quei contribuenti con un sostituto incapiente e non in grado di effettuare il conguaglio. Non era raro, difatti, che il sostituto, non riuscisse a rimborsare in busta paga, in un’unica soluzione, il credito scaturente dal 730 e dovesse provvedere al rimborso con rate mensili e che anche dopo il mese di dicembre avanzasse un credito residuo in capo al dipendente, in tal caso il datore di lavoro doveva esporre nella Certificazione unica l’importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi, ma chiaramente il credito continuava ad essere riportato in avanti senza la possibilità del totale recupero a meno di non presentare il modello Redditi, con lunghi tempi di rimborso. Dal 730/2024 a seguito del recepimento del disposto dell’articolo 2, co.2, D.Lgs. 1/2024 (cd. Decreto “Adempimenti”), dal 2024 e quindi anche quest’anno i contribuenti potranno scegliere di presentare il 730 senza sostituto anche in presenza di un datore di lavoro o dell’ente pensionistico. Questo comporta che i contribuenti potranno ottenere il rimborso del credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate e qualora la dichiarazione presenti un debito, il versamento verrà effettuato con F24 nei termini ordinari. Per comprendere meglio come funzionerà rivolgetevi al CAF MCL

Chi riceverà il rimborso IRPEF ad agosto?

Chi ha presentato il modello 730 entro il 31 luglio.

Esiste rimborso sul 730 se si è in cassa integrazione?

Si, a seconda dei casi chi effettuerà le operazioni di rimborso sarà il sostituto d’imposta oppure l’INPS

Cosa troviamo nel modello 730 precompilato?

Tutti i dati reddituali che dal Sistema Tessera Sanitaria (per le spese mediche), dalle banche, dalle assicurazioni e dai sostituti di imposta sono confluiti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà sulla base di questi dati a liquidare le imposte.

Ovviamente questi dati, soprattutto se riferiti a detrazioni e deduzioni potranno essere parziali o comunque incompleti, a questo scopo ci si può rivolgere al CAF MCL per avere integrati sulla dichiarazione i dati relativi a detrazioni o deduzioni che dalla precompilata risultassero mancanti.

Il CAF MCL supporterà i contribuenti

Gli operatori del CAF MCL sono a disposizione oltre che per il modello 730 anche per i modelli REDDITI (EX UNICO), questo sia, nel caso di integrazione dei redditi da modello 730, nel caso si debba presentare una dichiarazione correttiva od una dichiarazione integrativa, ma vi assisteremo anche nell’inserimento all’interno del modello 730 (novità 2024) degli specifici quadri RM, RT ed RW.

IMPORTANTE: il visto di conformità non viene apposto sul MODELLO REDDITI/25.


AFFIDATI AL CAF MCL PER NON AVERE PROBLEMI

E' possibile usufruire del calcolo del 730 online?

Si, però è necessario contattare la sede CAF MCL più vicina per attivare il servizio ed ottenere una consulenza sulla base delle proprie esigenze

La delega 730

Con la delega, il contribuente esprime il consenso affinché il CAF MCL non solo sia abilitato al prelievo del precompilato, ma anche all’effettuazione di tutte le possibili integrazioni di cui il modello necessita o che siano possibili venendo incontro alle esigenze manifestate del cittadino.

La Delega è essenziale al fine di permettere al CAF MCL di assumersi le responsabilità per le sanzioni che l’amministrazione finanziaria potrebbe richiedere rispetto ad errori commessi nella fase di integrazione / correzione del precompilato.

La delega per essere valida, deve contenere alcune informazioni necessarie, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, la data di conferimento e la firma del contribuente.

La delega che sarà valida per un anno al momento della sottoscrizione dovrà essere accompagnata da delega un documento di riconoscimento valido.


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