Cosa si può scaricare nel 730? Quali sono le spese detraibili / deducibili?
⚠️ NOVITÀ GENERALE 2026 — Rimodulazione detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro
A partire dalla dichiarazione 730/2026 (redditi 2025), per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi in detrazione solo fino a un determinato ammontare massimo complessivo, variabile in funzione del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico. Questa limitazione si applica trasversalmente a tutte le detrazioni elencate di seguito.
DETRAZIONI IN AMBITO CASA
- il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione straordinaria su una spesa massima di € 96.000 per l'abitazione principale; 36% per gli altri immobili. La detrazione può arrivare all'80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
- Ecobonus — Efficientamento energetico: 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili. Le aliquote precedenti (50%-65%) si riferivano alle spese sostenute fino al 31/12/2024; per le spese sostenute nel 2025 le nuove aliquote sono quelle sopra indicate.
- il 50% delle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe E o F e A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 5.000 (ridotto da € 8.000), destinati a immobile oggetto di ristrutturazione straordinaria. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali.
- il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di "sistemazione a verde" (Bonus Verde): ⚠️ il Bonus Verde NON è stato prorogato per il 2025, pertanto non sono detraibili nuove spese sostenute nel 2025. È possibile continuare a detrarre esclusivamente le rate residue relative a spese degli anni precedenti (2021-2024).
- Spese di condominio: dal 50% per la manutenzione ordinaria (abitazione principale; 36% altri immobili), fino al 75% per la riqualificazione energetica, il 36% per il bonus verde (solo rate residue anni precedenti) e fino all'85% per interventi antisismici.
- Superbonus: per le spese sostenute nel 2025, l'aliquota è scesa al 65%. Non sono più applicabili le aliquote del 110% o del 90% per nuove spese. Restano detraibili le rate residue degli anni precedenti alle rispettive aliquote originarie.
- A fronte degli interventi "trainanti" e "trainati" (cd. Superbonus ridotto): 70% della spesa sostenuta, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o reale di godimento, l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il reddito di riferimento non superi € 15.000.
Gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l'apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.
- detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
- un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.
- detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.
DETRAZIONI PER LA FAMIGLIA
- 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.
- 19% per i premi pagati per l'assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1.291,14 in base al tipo di polizza.
- 50% in 5 anni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).
- 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.
- 19% su un importo massimo di € 632 per figlio per rette asili nido pubblici o privati.
- 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno.
- 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea e perfezionamento sull'intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali.
- 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.
- 19% delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti utili all'apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
- 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d'importo.
- 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni per attività sportive dilettantistiche.
- detrazione del 19% per riscatto di laurea per un familiare a carico.
- Detrazione per abitazione principale in affitto di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
- Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
- Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100 km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
- Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall'abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di € 2.000 se il reddito complessivo non supera € 15.494.
- 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
- 19% su una spesa massima di € 1.000 per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale.
⚠️ NOVITÀ 2026 — Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie gravi: detraibili al 19% le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie gravi (oncologiche, sclerosi multipla, diabete tipo 1), fino a € 6.000, con pagamento tracciabile obbligatorio.
DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE
19% per le spese superiori a € 129,11 per:
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;
- prestazioni rese da biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
- prestazioni rese in ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016);
- prestazioni chirurgiche;
- esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo;
- sedute di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodio-terapia;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, certificati di idoneità per la patente di guida, per pratica sportiva, o di sana e robusta costituzione);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall'Istituto;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- spese specialistiche sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).
Se rese da personale infermieristico o paramedico:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE.
Tra le spese sanitarie ci sono:
- 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 550 sostenute per la cura di animali da compagnia.
- € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.
- 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all'accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
- 19% sulle spese per addetti all'assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico.
- 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).
DEDUZIONI DAL REDDITO
- Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell'interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
- Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
- I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57 (⚠️ verificare eventuale aumento a € 5.500 introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 — rivolgersi al CAF MCL per conferma).
- I contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc. sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1.549,37.
- Deduzione per adozione internazionale (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.
- Deduzione assegni di mantenimento dell'ex coniuge (dal 23% al 43% in base al reddito) dell'intero importo corrisposto all'ex coniuge.
Il CAF MCL è al tuo fianco per la dichiarazione dei redditi
Compilare la dichiarazione dei redditi non deve essere un problema: gli operatori del CAF MCL sono pronti ad assisterti in ogni fase, con competenza e attenzione personale.
La precompilata? Non è ancora la risposta per tutti
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il 730 precompilato, ma questo strumento non è ancora in grado di garantire da solo una dichiarazione completa e corretta. I dati inseriti automaticamente possono essere incompleti, imprecisi o del tutto assenti — soprattutto per quanto riguarda detrazioni, deduzioni, situazioni familiari complesse o redditi di diversa natura.
Scegliere di rivolgersi al CAF non è solo una questione di comodità: è un atto di libertà. Ogni contribuente ha il diritto di farsi assistere da operatori qualificati e di fiducia, di capire cosa firma e di essere certo che la propria dichiarazione sia corretta, completa e ottimizzata nel suo interesse. Una scelta consapevole, libera e democratica — riconosciuta e tutelata dalla normativa vigente.
Cosa facciamo per te
Oltre al modello 730/2026, siamo a tua disposizione anche per il modello REDDITI PF 2026 (ex Unico), in tutti i casi in cui se ne renda necessaria la presentazione:
- Integrazione dei redditi non dichiarabili nel 730 (es. redditi d'impresa, redditi esteri, ecc.).
- Dichiarazione correttiva o integrativa, se è necessario correggere errori od omissioni di dichiarazioni già presentate.
- Compilazione dei quadri RM, RT e W, che dal 2024 possono essere inseriti direttamente nel modello 730: il quadro RM per i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, il quadro RT per le plusvalenze di natura finanziaria e il quadro W per il monitoraggio delle attività estere (IVAFE, IVIE, cripto-attività).
⚠️ Attenzione: il visto di conformità non viene apposto sul Modello REDDITI PF 2026.
Non rischiare: affidati a chi conosce davvero le regole
Il fisco cambia ogni anno: nuove aliquote, nuove detrazioni, nuovi adempimenti. Affidarti al CAF MCL significa avere al tuo fianco operatori seri ed aggiornati, che verificano la tua situazione in modo completo e personalizzato, per massimizzare i rimborsi e azzerare i rischi di errore.
AFFIDATI AL CAF MCL PER NON AVERE PROBLEMI
E' possibile usufruire del calcolo del 730 online?
Si, però è necessario contattare la sede CAF MCL più vicina per attivare il servizio ed ottenere una consulenza sulla base delle proprie esigenze
La delega 730
Con la delega, il contribuente esprime il consenso affinché il CAF MCL non solo sia abilitato al prelievo del precompilato, ma anche all’effettuazione di tutte le possibili integrazioni di cui il modello necessita o che siano possibili venendo incontro alle esigenze manifestate del cittadino.
La Delega è essenziale al fine di permettere al CAF MCL di assumersi le responsabilità per le sanzioni che l’amministrazione finanziaria potrebbe richiedere rispetto ad errori commessi nella fase di integrazione / correzione del precompilato.
La delega per essere valida, deve contenere alcune informazioni necessarie, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, la data di conferimento e la firma del contribuente.
La delega che sarà valida per un anno al momento della sottoscrizione dovrà essere accompagnata da delega un documento di riconoscimento valido.
A cosa serve il Modello 730?
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Quando si fa il 730?
Dal 30 aprile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, si può accedere alla dichiarazione precompilata, entro il 10 ottobre si può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3, entro il 10 Novembre Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia dell’eventuale dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
Qual è il termine ultimo per presentare il 730 anno 2026?
Il modello 730 deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.
Chi può presentare il 730?
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2026 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2025 al mese di giugno dell'anno 2026;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
- Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.
- Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.
Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi?
La presentazione del modello 730/2026 non è obbligatoria in diversi casi, alcuni dei quali sono legati a specifici limiti di reddito. Ecco i principali casi di esonero:
Casi di Esonero senza Limiti di Reddito Specifici
- Redditi da lavoro dipendente o pensione: se i redditi provengono da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute d'acconto e il conguaglio. Se ci sono più sostituti, è necessario che uno di loro abbia certificato tutti i redditi e effettuato il conguaglio.
- Redditi esenti da Irpef: come rendite INAIL per invalidità permanente o pensioni di guerra.
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte: ad esempio, interessi su conti correnti o redditi da lavori socialmente utili.
Casi di Esonero con Limiti di Reddito
- Terreni e/o fabbricati: se il reddito non supera i 500 euro.
- Lavoro dipendente o assimilato: se il reddito annuo non supera gli 8.500 euro e il lavoro è stato svolto per almeno 365 giorni.
- Pensione: se il reddito annuo non supera gli 8.500 euro e la pensione è stata percepita per almeno 365 giorni.
- Pensione + terreni + abitazione principale: se la pensione non supera i 7.500 euro e i terreni generano un reddito non superiore a 185,92 euro.
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: se il reddito non supera i 5.500 euro.
- Assegno periodico corrisposto dal coniuge (escluso l'assegno per il mantenimento dei figli), anche in presenza di altre tipologie di reddito: se il reddito complessivo non supera gli 8.500 euro.
- Compensi da attività sportive dilettantistiche o da sportivi under 23 nel professionismo: se il reddito non supera i 15.000 euro.
- Compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: se il reddito non supera i 15.000 euro.
- Compensi esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche: se il reddito non supera i 30.658,28 euro.
Altri Casi di Esonero
- Imponibile inferiore a 10,33 euro: se l'imposta dovuta è inferiore a 10,33 euro, non è necessario presentare la dichiarazione.
⚠️ Attenzione: in generale, l'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Come funziona il rimborso della dichiarazione dei redditi?
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Fino alla presentazione del modello 730/2023 a.i. 2022 la dichiarazione dei redditi senza sostituto era rivolta a specifiche categorie di contribuenti, tra cui i disoccupati (senza un sostituto d’imposta al momento della presentazione del 730) oppure i lavoratori domestici, il cui datore di lavoro non è sostituto di imposta. Non era quindi consentita la presentazione del 730 senza sostituto dai contribuenti che il sostituto ce l’avevano e nemmeno da quei contribuenti con un sostituto incapiente e non in grado di effettuare il conguaglio. Non era raro, difatti, che il sostituto non riuscisse a rimborsare in busta paga, in un’unica soluzione, il credito scaturente dal 730 e dovesse provvedere al rimborso con rate mensili e che anche dopo il mese di dicembre avanzasse un credito residuo in capo al dipendente; in tal caso il datore di lavoro doveva esporre nella Certificazione Unica l’importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi, ma chiaramente il credito continuava ad essere riportato in avanti senza la possibilità del totale recupero a meno di non presentare il modello Redditi, con lunghi tempi di rimborso.
Dal 730/2024, a seguito del recepimento del disposto dell'articolo 2, co. 2, D.Lgs. 1/2024 (cd. Decreto "Adempimenti"), i contribuenti possono scegliere di presentare il 730 senza sostituto anche in presenza di un datore di lavoro o dell'ente pensionistico. La facoltà è confermata anche per il 730/2026: il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero a un CAF; il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un CAF. In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
Questo comporta che i contribuenti possono ottenere il rimborso del credito direttamente dall'Agenzia delle Entrate e, qualora la dichiarazione presenti un debito, il versamento può avvenire tramite la stessa applicazione online indicando l'IBAN del conto corrente su cui effettuare l'addebito, oppure stampando il modello F24 già precompilato con i dati necessari per pagare con le modalità ordinarie, nei termini previsti.
Per comprendere meglio come funzionerà rivolgetevi al CAF MCL.
Chi riceverà il rimborso IRPEF ad agosto?
Chi ha presentato il modello 730 entro il 31 luglio.
Esiste rimborso sul 730 se si è in cassa integrazione?
Si, a seconda dei casi chi effettuerà le operazioni di rimborso sarà il sostituto d’imposta oppure l’INPS
Cosa troviamo nel modello 730 precompilato?
Il 730 precompilato 2026 è disponibile per la consultazione dal 30 aprile 2026 e per l'invio dal 14 maggio 2026. Nella dichiarazione confluiscono automaticamente tutti i dati già in possesso del Fisco o trasmessi da enti esterni, per un totale di oltre 1,3 miliardi di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni 2026.
I dati presenti nel precompilato
In particolare, il 730 precompilato 2026 contiene:
- Dati da Certificazione Unica (CU): redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni, dati dei familiari a carico (inclusi i percettori dell'Assegno Unico), ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali, credito d'imposta APE, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati delle locazioni brevi.
- Spese sanitarie trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria: oltre 1 miliardo di documenti fiscali (visite mediche, farmaci, dispositivi medici, ecc.).
- Interessi passivi sui mutui comunicati dalle banche.
- Premi assicurativi comunicati dalle compagnie di assicurazione.
- Dati relativi agli abbonamenti ai trasporti pubblici.
- Dati del gestore dei servizi energetici per la vendita di eccedenze da impianti fotovoltaici.
- Bonus asili nido.
- Dati relativi al bonus elettrodomestici.
- Dati su cripto-attività: dal 2024 gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicare le operazioni in cripto-attività; le relative informazioni sono presenti nel precompilato 2026.
- Dati dalla dichiarazione dell'anno precedente: terreni e fabbricati, rate residue di detrazioni pluriennali, crediti d'imposta ed eccedenze riportabili.
- Dati dall'Anagrafe tributaria: dati catastali, atti registrati, pagamenti e compensazioni tramite F24.
Novità 2026: nuove spese precaricate in automatico
Dal 2026 entrano automaticamente nella dichiarazione precompilata tre nuove tipologie di spese, che in precedenza dovevano essere inserite manualmente dal contribuente:
- Spese sportive per i figli (palestre, piscine, associazioni sportive dilettantistiche), con conservazione obbligatoria delle ricevute in caso di controllo.
- Spese per psicologi e fisioterapisti.
- Canone di affitto per le locazioni abitative.
Grazie a queste novità, l'Agenzia delle Entrate stima che il 45% dei contribuenti possa accettare la dichiarazione precompilata senza apportare alcuna modifica.
Novità 2026: ampliamento delle "persone di fiducia"
È stata estesa la possibilità di delegare una persona di fiducia: il coniuge potrà inviare la dichiarazione congiunta e un erede potrà accedere al servizio web per la gestione delle autorizzazioni, previa abilitazione ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione: i dati possono essere incompleti
Nonostante l'ampliamento progressivo delle informazioni precaricate, i dati presenti nel precompilato — soprattutto quelli relativi a detrazioni e deduzioni — possono risultare parziali o incompleti. Il contribuente deve sempre verificare attentamente la dichiarazione prima dell'invio, controllando in particolare i redditi, le giornate lavorative, gli oneri e le spese.
Per integrare i dati mancanti o correggere eventuali errori, è altamente consigliato rivolgersi al CAF MCL, anche solo per una verifica, e nel caso ci fossero errori provvederà ad inserire nella dichiarazione tutti i dati relativi a detrazioni o deduzioni che dalla precompilata risultassero mancanti o non corretti.
