Redditi Persone Fisiche - Modello e dichiarazione | CafMCL

Redditi Persone                     Fisiche

Il periodo della dichiarazione dei redditi é sempre causa di stress da compilazione, calcoli complessi, documenti incomprensibili, RILASSATI ...... affidati con fiducia ai consulenti del CAF MCL srl, abbiamo a cuore le persone  

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Prendi contatto con la sede CAF MCL più vicina, perché saprà assisterti nella compilazione del modello Redditi PF relativo non solamente ai redditi di lavoro dipendente o pensione ma anche quelli di lavoro autonomo o d'impresa, anche se sei un titolare di partita iva troverai assistenza e consigli , ti sapremo seguire anche nel caso degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti detentori di redditi esteri. Ti accompagneremo nel riuscire a cogliere le migliori opportunità per l'attuazione di bonus, agevolazioni e contributi a fondo perduto che sono previsti nei diversi decreti emergenziali.  

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Cosa significa Redditi PF?

Il modello redditi persone fisiche è il vecchio modello Unico PF, esso stesso derivato dal precedente modello chiamato dichiarazione dei redditi, prima modello 740 poi persone fisiche.

Con Redditi PF le persone fisiche sia titolari di partita iva che no, dichiarano la propria situazione reddituale e versano allo stato italiano le imposte personali, la più nota è l’Irpef.

Chi deve presentare il 730 e chi il modello redditi?

La scelta del modello Redditi al posto del modello 730 non è sempre rimessa alla volontà del contribuente, a volte ricorrere al modello Redditi PF al posto del modello 730 è un preciso obbligo di legge.

Il modello 730 persone fisiche potrà essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente o pensione e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo oltre a specifici redditi diversi, mentre non sarà possibile ricorrere al modello 730, ad esempio nei casi di:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario; nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • nel 2021 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
  • coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti

Rivolgiti ai nostri consulenti del CAF MCL per avere maggiori ragguagli ed utili indicazioni

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente:

Redditi Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, si ricorda che l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.

Redditi da lavoro dipendente o pensione nel caso in cui questi siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o se corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio e nel caso in cui le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti da irpef, ad esempio: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Per gli ulteriori casi di esonero in funzione di specifici limiti di reddito chiedete pure alla sede CAF MCL a voi più vicina.

Le novità dei Redditi PF 2025

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

- Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;

Aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre ( fino 28.000 euro: 23% - tra 28.000 e 50.000 euro: 35% - sopra 50.000 euro: 43%.)

Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;

Locazioni Brevi: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

Codice Identificativo Nazionale (CIN): inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;

Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;

Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva;

Detrazione per lavoro dipendente: per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;

Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;

Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;

Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;

- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabouns o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;

Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;

Ø IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.

Chi deve presentare il modello redditi persone fisiche (ex Modello Unico)?

Debbono presentare il modello redditi persone fisiche tutti coloro che sono fiscalmente residenti in Italia o che all’interno del territorio nazionale hanno il loro centro di interessi e che percepiscono un reddito imponibile sia all’interno del territorio dello stato che fuori.

Come presentare e come inviare redditi persone fisiche?

Il modello redditi persone fisiche 2025 può essere presentato:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ad esempio il CAF MCL Srl;
  • consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale solo nel caso in cui :
    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non vogliono presentare il mod. 730;
    • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Il CAF MCL in caso di presentazione telematica, fornirà prova della presentazione della dichiarazione mediante consegna della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Come si compila il Modello Redditi Persone Fisiche? Ci sono istruzioni da seguire in autonomia?

La compilazione del modello Redditi è piuttosto complessa e dal 2024 esiste, come per il modello 730, anche una versione precompilata.

Ogni sede CAF MCL saprà fornirvi tutta l’assistenza necessaria alla compilazione accompagnandovi nelle scelte di pianificazione tributaria.

Per chi volesse cimentarsi nella compilazione di Redditi PF ci sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni per redditi persone fisiche scaricabili in formato pdf.

Se vi rivolgerete al CAF MCL sapremo anche darvi indicazioni sui termini di versamento sia a saldo che in acconto, che si ricorda potranno essere rateizzati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1) direttamente: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

2) indirettamente: tramite il CAF MCL come intermediario abilitato con il canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti non titolari di partita IVA, che scegliessero di presentare il modello Redditi, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Presso le sedi del CAF MCL , gli operatori sapranno fornire tutte le informazioni utili ad una corretta compilazione del modello F24 anche qualora venisse consegnato in modalità cartacea alla propria banca.

Allo stesso modo saremo a disposizione per fornire indicazioni a coloro che intendessero utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In più il CAF MCL è disponibile alla presentazione del modello F24 in compensazione tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”

Dal 2024 è presente il Modello Redditi precompilato

Dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati

Chi può accedere alla dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Come si accede alla dichiarazione precompilata

Il modello precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it È possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando:

  • un’identità SPID - Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE - Carta di identità elettronica;
  • una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile visualizzare:

  • il modello precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nella dichiarazione precompilata e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Qualora le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultino incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle in dichiarazione. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente, tramite l’applicativo della dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Se presentato:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;;

§ con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Il modello Redditi PF precompilato si considera non modificato anche se il contribuente effettua delle variazioni che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico). L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Per le modalità di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche Precompilato visita il sito informativo dell’Agenzia delle entrate.

Quando si deve presentare e quando scade la presentazione del modello redditi?

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 31 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

Come e dove prendere appuntamento per la compilazione del Modello PF?

Nulla di più facile ed immediato. Se avete l’esigenza di consulenze qualificata in merito alla compilazione del modello redditi persone fisiche, fate riferimento al sito del CAF MCL , lì troverete la sede CAF MCL a voi più vicina, contattateli telefonicamente per avere un appuntamento , oppure prenotate una consulenza personalizzata tramite la piattaforma personal caf del CAF MCL, per organizzare in completa autonomia il vostro appuntamento.

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