Redditi Persone Fisiche - Modello e dichiarazione | CafMCL

Redditi Persone                     Fisiche

Il periodo della dichiarazione dei redditi é sempre causa di stress da compilazione, calcoli complessi, documenti incomprensibili, RILASSATI ...... affidati con fiducia ai consulenti del CAF MCL srl, abbiamo a cuore le persone  

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Prendi contatto con la sede CAF MCL più vicina, perché saprà assisterti nella compilazione del modello Redditi PF relativo non solamente ai redditi di lavoro dipendente o pensione ma anche quelli di lavoro autonomo o d'impresa, anche se sei un titolare di partita iva troverai assistenza e consigli , ti sapremo seguire anche nel caso degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti detentori di redditi esteri. Ti accompagneremo nel riuscire a cogliere le migliori opportunità per l'attuazione di bonus, agevolazioni e contributi a fondo perduto che sono previsti nei diversi decreti emergenziali.  

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Cosa significa Redditi PF?

Il modello redditi persone fisiche è il vecchio modello Unico PF, esso stesso derivato dal precedente modello chiamato dichiarazione dei redditi, prima modello 740 poi persone fisiche.

Con Redditi PF le persone fisiche sia titolari di partita iva che no, dichiarano la propria situazione reddituale e versano allo stato italiano le imposte personali, la più nota è l’Irpef.

Chi deve presentare il 730 e chi il modello redditi?

La scelta del modello Redditi al posto del modello 730 non è sempre rimessa alla volontà del contribuente, a volte ricorrere al modello Redditi PF al posto del modello 730 è un preciso obbligo di legge.

Il modello 730 persone fisiche potrà essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente o pensione e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo oltre a specifici redditi diversi, mentre non sarà possibile ricorrere al modello 730, ad esempio nei casi di:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario; nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • nel 2021 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
  • coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per l’a.i. 2025, soglia che scende a 2 nell’a.i. fiscale 2026

Rivolgiti ai nostri consulenti del CAF MCL per avere maggiori ragguagli ed utili indicazioni

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente:

Redditi Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, si ricorda che l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.

Redditi da lavoro dipendente o pensione nel caso in cui questi siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o se corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio e nel caso in cui le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti da irpef, ad esempio: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Per gli ulteriori casi di esonero in funzione di specifici limiti di reddito chiedete pure alla sede CAF MCL a voi più vicina.

Le novità dei Redditi PF 2026

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2026, periodo d’imposta 2025, sono le seguenti:

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (fino 28.000 euro: 23% - tra 28.000 e 50.000 euro: 35% - sopra 50.000 euro: 43%);

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;

Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;

Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025;

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

Quando si deve presentare e quando scade la presentazione del modello redditi?

L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it

Chi deve presentare il modello redditi persone fisiche (ex Modello Unico)?

Debbono presentare il modello redditi persone fisiche tutti coloro che sono fiscalmente residenti in Italia o che all’interno del territorio nazionale hanno il loro centro di interessi e che percepiscono un reddito imponibile sia all’interno del territorio dello stato che fuori.

Come presentare e come inviare redditi persone fisiche?

Il modello redditi persone fisiche 2026 può essere presentato:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ad esempio il CAF MCL Srl;
  • consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale solo nel caso in cui :
    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non vogliono presentare il mod. 730;
    • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Il CAF MCL in caso di presentazione telematica, fornirà prova della presentazione della dichiarazione mediante consegna della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Come si compila il Modello Redditi Persone Fisiche? Ci sono istruzioni da seguire in autonomia?

La compilazione del modello Redditi è piuttosto complessa e dal 2024 esiste, come per il modello 730, anche una versione precompilata.

Ogni sede CAF MCL saprà fornirvi tutta l’assistenza necessaria alla compilazione accompagnandovi nelle scelte di pianificazione tributaria.

Per chi volesse cimentarsi nella compilazione di Redditi PF ci sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni per redditi persone fisiche scaricabili in formato pdf.

Se vi rivolgerete al CAF MCL sapremo anche darvi indicazioni sui termini di versamento sia a saldo che in acconto, che si ricorda potranno essere rateizzati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

1) direttamente: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

2) indirettamente: tramite il CAF MCL come intermediario abilitato con il canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti non titolari di partita IVA, che scegliessero di presentare il modello Redditi, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Presso le sedi del CAF MCL , gli operatori sapranno fornire tutte le informazioni utili ad una corretta compilazione del modello F24 anche qualora venisse consegnato in modalità cartacea alla propria banca.

Allo stesso modo saremo a disposizione per fornire indicazioni a coloro che intendessero utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In più il CAF MCL è disponibile alla presentazione del modello F24 in compensazione tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”

Dal 2024 è presente il Modello Redditi precompilato

Dal 2024 l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 maggio di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE;
  • i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
  • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

Chi può accedere alla dichiarazione precompilata

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Come si accede alla dichiarazione precompilata

Il modello precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](https://www.agenziaentrate.gov.it) È possibile accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando:

  • un’identità SPID - Sistema pubblico d’identità digitale;
  • CIE - Carta di identità elettronica;
  • una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è possibile visualizzare:

  • il modello precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nella dichiarazione precompilata e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione.

Qualora le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultino incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle in dichiarazione. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente.

Il modello Redditi PF precompilato può essere presentato direttamente dal contribuente, tramite l’applicativo della dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](https://www.agenziaentrate.gov.it). Se presentato:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il modello Redditi PF precompilato viene inviato per il tramite di uno degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. Il modello Redditi PF precompilato si considera non modificato anche se il contribuente effettua delle variazioni che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico). L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Per le modalità di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche Precompilato visita il sito informativo dell’Agenzia delle entrate.

Come e dove prendere appuntamento per la compilazione del Modello PF?

Nulla di più facile ed immediato. Se avete l’esigenza di consulenze qualificata in merito alla compilazione del modello redditi persone fisiche, fate riferimento al sito del CAF MCL , lì troverete la sede CAF MCL a voi più vicina, contattateli telefonicamente per avere un appuntamento , oppure prenotate una consulenza personalizzata tramite la piattaforma personal caf del CAF MCL, per organizzare in completa autonomia il vostro appuntamento.

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