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ANCORA SUL VISTO PER I LAVORI ANTE DL ANTI- FRODI

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ANCORA SUL VISTO PER I LAVORI ANTE DL ANTI- FRODI 2930 0

Rilettura dell’art.33 del DL Aiuti-bis.

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L’art. 33-bis del decreto Aiuti-bis ha previsto disposizioni volte a consentire lo sblocco dei crediti rimasti nei Cassetti Fiscali dopo l’introduzione delle misure previste dal decreto Anti-Frodi.

Un’ennesima modifica alla disciplina della cessione dei crediti che, attenuando la responsabilità in solido dei cessionari ai soli casi di dolo e colpa grave, nelle intenzioni del legislatore delegato dovrebbe favorire l’acquisto dei crediti rimasti incagliati da parte delle banche.

La limitazione di responsabilità prevista dalle nuove disposizioni è importante ricordare, troverà applicazione, solo per i crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste dall’art. 121 comma 1-ter.

Ora però rimane da chiarire il comportamento da tenere in relazione ai crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021).

Si è venuta a creare una zona grigia cui rimangono ammassate numerose situazioni che alla luce delle novellate disposizioni   rimangono fuori dalla possibilità di avere riconsiderate le responsabilità solidali.

Tale vuoto, imporrebbe di acquisire ora per allora i visti e le asseverazioni di cui all’art. 121 comma 1-ter.

Facciamo il caso in cui si sia proceduto alla cessione del credito, se ora il fornitore volesse aderire alla mitigazione delle responsabilità e vedersi poi acquistato il credito, si troverebbe nella paradossale situazione di dover ricontattare il cliente onde poter ottenere l’intera documentazione da sottoporre ORA al visto di conformità.

Se non riuscisse nell’intento, avrebbe di fatto sterilizzato i propri crediti nel cassetto fiscale, in quanto ora, il visto sarà assolutamente dirimente, questo si ripete anche a pratiche per le quali all’epoca il visto non era normativamente necessario.

E’ evidente che quest’ennesimo “pasticcio” impone valutazioni anche dal fronte dei soggetti asseveratori.

Va da sé che il visto non potrà essere apposto sulla comunicazione di cessione già trasmessa pertanto l’unica soluzione al problema è rinvenibile dalle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in merito al rilascio del visto di conformità in dichiarazione per le detrazioni superbonus, dove ha precisato: “Si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti”.

In sostanza il visto di conformità da apporre sui bonus edilizi ante introduzione del DL 157/2021 non deve essere apposto sulla comunicazione di cessione (cosa peraltro impossibile), ma si sostanzia in una attestazione che ha ad oggetto esclusivamente i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In questi casi il visto di conformità si concretizza dunque nell’attestazione da parte del professionista dell’esecuzione dei controlli indicati dall’art. 2 - D.M. n. 164/1999 volto a garantire la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per godere dell’agevolazione.

Le verifiche dunque, si risolvono in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730.

L’attestazione deve essere rilasciata al richiedente che deve conservarla in uno con tutta la documentazione necessaria per appurare la sussistenza della detrazione.

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