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ABBIAMO SUPERATO INDENNI IL 2 OTTOBRE ORA COMINCIAMO A RAGIONARE DI INTEGRAZIONI (PARTE 3)

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ABBIAMO SUPERATO INDENNI IL 2 OTTOBRE ORA COMINCIAMO A RAGIONARE DI INTEGRAZIONI (PARTE 3) 2182 0

I CASI DI ERRORE E LE DIVERSE MODALITA’ DI CORREZIONE

articolo di Stefano Ceci

Nei numeri precedenti abbiamo sciorinato le diverse opzioni in relazione agli errori e le modalità di correzione / integrazione delle dichiarazioni.

Prima di iniziare a scrivere la terza parte di questa saga, nel lasciarvi ancora qualche istante col fiato sospeso, chiarisco che riflettendo sul titolo, ammetto che oggi avrebbe dovuto subire un piccolo cambiamento, ma per l’indolenza che mi caratterizza non l’ho fatto, perciò pur se nel presente lavoro tratteremo prevalentemente del caso in cui non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo mi perdonerete se il titolo l’ho lasciato così com’era.

Veniamo allora alla questione, è il caso in cui il contribuente non abbia fornito tutti i dati reddituali, oppure abbia fornito un documento poi rivelatosi indetraibile oppure indeducibile.

Siamo difronte alla necessità di correggere l’errore mediante la modifica dell’esito del 730, che consisterà nel calcolo di maggiori imposte o la riduzione dei crediti.

Tipicamente il contribuente potrebbe essersi dimenticato di comunicare un reddito immobiliare, oppure una CU rimasta nel cassetto, assolutamente frequente poi, che ci si accorga che una detrazione e o deduzione, non fosse di regolare spettanza.

In questi casi, l’eventuale credito dovrà essere ridotto o comunque le originali trattenute calcolate dovranno necessariamente essere conguagliate per effetto dei nuovi redditi o minori detrazioni / deduzioni che affluiranno nella dichiarazione.

I più curiosi fra voi chiederanno, perché non è possibile presentare anche in questo caso un modello 730 integrativo?

La risposta è perché non potremo chiedere al sostituto d’imposta di effettuare ulteriori trattenute oltre quelle liquidate o di converso a recuperare a suo favore quanto già liquidato al contribuente come credito in busta paga.

Non ci sono procedure atte a risolvere il problema del sostituto d’imposta.

La parte che segue la sconsiglio a coloro che hanno ben a mente la problematica, ai facilmente impressionabili ma anche a quelli che tra voi sono distratti, perché contorta, ma se siete curiosi e non avete messo a fuoco il meccanismo, concedetevi 5 minuti in più e leggete quello che segue, altrimenti saltate direttamente al capoverso successivo.

Sappiamo tutti, che il sostituto d’imposta nell’effettuazione dell’assistenza opera esclusivamente una partita di giro nel liquidare i crediti al lavoratore. Se per quella mensilità il totale delle ritenute da versare fosse di 2.000,00 euro e il 730 prevedesse in favore del lavoratore la liquidazione di 500,00 euro di rimborso d’imposta, il sostituto altro non farebbe che decurtare dal totale delle ritenute da versare quanto è necessario restituire al lavoratore. Per il sostituto d’imposta l’operazione è perfettamente neutra, infatti al posto di versare 2.000,00 euro tutti all’erario, verserà 1.500,00 all’erario e 500,00 al lavoratore, imputando comunque un totale di 2.000,00 euro.

E’ allo stesso modo chiaro che un successivo recupero di quanto già liquidato al lavoratore e non versato all’erario mediante la riduzione delle competenze al dipendente ed un maggior versamento di quota erariale per recuperare quanto in origine non versato, generebbe l’impossibilità di ricostruire i debiti erariali del sostituto, con il rischio di contenziosi a non finire, per questo (opportunamente) si è scelto la strada più semplice, mantenere tutto inalterato e recuperare quanto indebitamente liquidato al lavoratore mediante il versamento della differenza a mezzo di F24, cui collimerà il risultato del modello redditi correttivo nei termini. L’Agenzia ci ha abituati a soluzioni “semplici” di questo tipo, un caso classico è rappresentato dall’indebita compensazione di un credito inesistente. L’Agenzia ci fa sapere che piuttosto che presentare integrativi a valanga, immaginiamone ad esempio l’utilizzo su più annualità, molto più semplicemente servirà rigenerare il credito mediante il versamento di un’imposta pari al valore dei crediti indebitamente compensati. Esempio, se ci accorgessimo di aver indebitamente compensato 1.000 euro su due annualità, piuttosto che presentare due integrativi con la correzione dei crediti da riportare, cosa faremo? Verseremo i 1.000 euro al primo anno ricostruendo così il credito che in realtà non esisteva, così si renderanno valide le compensazioni in quanto il credito ora si è generato per effetto del versamento ma anche i redditi trasmessi nei periodi successivi saranno resi validi. E’ dura comprenderlo ma garantisco, anche scriverlo.

Mettendone da parte i motivi (come per il gioco dell’oca vale per chi è saltato direttamente qui) laddove ci si accorgesse (per i più disparati motivi) di dover correggere il risultato del 730 con una liquidazione a debito, l’unico modo è un modello Redditi entro il termine del 30 di novembre (da qui correttiva nei termini). Il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

E se dell’errore me ne accorgessi oltre il 30 del mese di novembre?

Nulla è ovviamente perduto, in ogni caso e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello 730, sarà possibile presentare un modello Redditi integrativo   pagando il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso, in relazione al momento in cui viene formalizzata l’integrazione.

Avevo promesso un ulteriore chiarimento e cioè la compilazione del quadro F e quadro I.

Siamo nell’ipotesi di maggiori crediti e/o minori debiti e codice 1 sul frontespizio.

Nel quadro F del modello 730/2023 è inserita la “SEZIONE VIII - Dati da indicare nel modello 730 integrativo” riservata solo ai contribuenti che presentano il modello 730/2023 integrativo e che hanno indicato il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Nel Rigo F9 - Crediti rimborsati” vanno indicati:

  • Colonna 1: l’importo del credito IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3 2023;
  • Colonna 2: l’importo del credito relativo all’addizionale regionale all’IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3 2023;
  • Colonna 3: l’importo del credito relativo all’addizionale comunale all’IRPEF rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3 2023;
  • Colonna 4: l’importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione modello 730-3 2023 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l’importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3 2023.

Nel Rigo F10 - Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte, è necessario indicare l’ammontare delle imposte che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte, divisi per IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca.

Può capitare che il contribuente scelga di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730 per compensare, con F24, le imposte non comprese nel modello 730, cosa accade se si va ad integrare il credito mediante un 730 integrativo, come andrà compilato il quadro I?

Ecco la risposta.

  1. In caso di presentazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione.
  2. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.
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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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