COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024
articolo di
Stefano Ceci
Il bonus verde è la detrazione IRPEF del 36% delle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili e spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
L’agevolazione prevista in origine nel 2018 è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio 2022.
A chi spetta la detrazione?
Per i beneficiari della detrazione il solco è comunque tracciato dalle norme generali sulle ristrutturazioni, stesso dicasi per la documentazione a supporto ed i principi di tracciabilità delle spese, ad ogni buon conto un breve ripasso non fa male.
- possessori dell'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali;
- detentori dell'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un idoneo titolo (contratto di locazione di cui all’art. 1571 del codice civile o di comodato di cui all’art. 1803 del codice civile).
- i soci di cooperativa a proprietà divisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- gli imprenditori individuali ed i soggetti che producono i redditi in forma associata, purché gli immobili oggetto di sistemazione non rientrino fra quelli oggetto della propria attività commerciale o che non siano strumentali all’attività esercitata.
Come accade per altre detrazioni avranno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento: il coniuge, l’unito civilmente, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (deve trattarsi di abitazione in cui si esplica la convivenza e quindi a disposizione del familiare che vuole fruire della detrazione; non è necessario si tratti dell’abitazione principale);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente;
- ma anche il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.
Quali sono gli immobili cui possono essere riferite le sistemazioni?
La prima discriminante è che la sistemazione a verde non deve interessare aree che producono reddito, es: campi di calcio e parchi giochi, ma debbono essere esclusivamente rivolte ad un utilizzo di tipo privatistico, perciò neppure aree verdi antistanti uffici o negozi, dunque si tratterà di:
- unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze;
- parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.
Quali spese saranno agevolate?
Primo concetto, comune a tutte le detrazioni, la spesa dovrà essere sostenuta in base al principio di cassa e soprattutto effettivamente rimasta a carico, aggiungo che a seconda della tipologia di lavori occorreranno le autorizzazioni amministrative oppure in autocertificazione la dichiarazione resa dal soggetto che sostiene la spesa , che l’intervento non necessita di autorizzazione.
Dovrà trattarsi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione;
- realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2023 è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale, in base a questo principio non rientrerà ad esempio la realizzazione di una recinzione dell’area verde.
Alcune utili precisazioni:
Si potrà acquistare anche da fornitori diversi. Le fioriere sono detraibili solo se installazioni fisse e poste all’interno dell’area riferita ad una unità immobiliare di tipo abitativo. Saranno allo stesso modo agevolabili le spese di progettazione dell’intervento purché direttamente riconducibili alla realizzazione dello stesso.
Quali saranno le spese escluse dall’agevolazione?
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini prima indicati;
- le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile in quanto la norma fa riferimento agli “edifici esistenti”;
- lavori in economia;
- sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi (Risposta MEF Interrogazione parlamentare 8 marzo 2022, n. 5-05799).
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”