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VADEMECUM PER ASSEGNO UNICO QUANDO IL FIGLIO DIVENTA MAGGIORENNE

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VADEMECUM PER ASSEGNO UNICO QUANDO IL FIGLIO DIVENTA MAGGIORENNE 4398 0

La percezione dell’assegno può proseguire fino al compimento dei 21 anni di età, vediamo cosa succede quando il figlio diviene maggiorenne dopo che la domanda è stata già presentata.

articolo di CAF News 24

È in vigore dal mese di marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico. La misura é erogata direttamente dall’INPS su domanda dei soggetti interessati.

L'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, con riguardo all'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni.

In aggiunta al “carico” dei figli, viene richiesto al richiedente, al momento della presentazione della domanda e fermo restando il perdurare per tutta durata del beneficio, il rispetto congiuntamente dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi; 
  2. assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3. residenza e domicilio in Italia;
  4. residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi.
  5. presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico.
  6. Limiti anagrafici dei figli

Il messaggio INPS n.1714 del 20/04/22 chiarisce che le condizioni mutano nel momento in cui i figli divengono maggiorenni.

L’importo mensile, che va da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro, considerando solo la cifra base, si riceve per i tre anni successivi al compimento della maggiore età solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

Però anche queste condizioni non garantiscono il beneficio in capo ai soggetti che detengono la podestà genitoriale, ad esempio può accadere che:

- i ragazzi o le ragazze presentino una nuova domanda autonoma che fa decadere quella presentata dai genitori in precedenza: in questo caso i pagamenti sono effettuati direttamente a beneficio dei giovani interessati;

- i figli non procedono in autonomia, e la richiesta inoltrata all’INPS in principio viene posta in stato di “Evidenza”: per continuare a ricevere gli importi previsti è necessaria una integrazione per dichiarare di essere in regola con i nuovi requisiti richiesti.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, l’importo dell’assegno unico previsto è pari a:

  1. 85 euro mensili in caso di ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro;
  2. decresce gradualmente all’aumentare del valore ISEE, 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro o quando non sia presentato alcun ISEE.
  3. In caso di figlio in condizione di disabilità, non sussistono limiti di età ed è prevista una maggiorazione fino al compimento dei 21 anni pari ad 80 euro mensili sull’assegno riconosciuto.

Nel caso in cui sia necessario variare i dati dichiarati per la percezione dell’assegno, all’interno della domanda già presentata, attraverso il tasto funzione “Modifica”, è possibile variare i seguenti campi delle schede figlio:

  1. variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  2. variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio divenuto maggiorenne (18-21 anni);
  3. modifiche attinenti all’eventuale separazione o coniugio dei genitori;
  4. criterio di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  5. spettanza delle maggiorazioni previste;
  6. variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

N.B.: È necessario presentare tempestivamente la domanda di variazione, poichè le modifiche hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati. Unica eccezione a questa regola è costituita dalla dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio laddove preesistente alla modifica in domanda che ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disabilità.

All’interno della sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo è presente un campo denominato “Evidenze”, in cui sono mostrate le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento. Se le evidenze sono più di due, la lista può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda e selezionando il tab “Evidenze”.

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