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ULTERIORE POSSIBILITA’ PER SOSPENDERE IL MUTUO PRIMA CASA

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ULTERIORE POSSIBILITA’ PER SOSPENDERE IL MUTUO PRIMA CASA 4637 0
articolo di CAF News 24

Grazie alla riattivazione della disciplina derogatoria ad opera del decreto Sostegni bis, fino alla fine dell’anno, la moratoria per il mutuo prima casa  può essere richiesta anche senza presentare l’ISEE e sono ammessi i mutui di importo fino a 400.000 euro, quelli che già fruiscono della garanzia del Fondo prima casa e quelli già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Fino al 31 dicembre, inoltre, possono presentare domanda di sospensione anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Il Fondo Gasparrini (istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la l. n. 244/2007) consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di sospendere il pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione può essere richiesta per mutui relativi a immobili non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non aventi le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.

IMPORTANTE

  1. non sono ammessi mutui erogati solo per ristrutturazione o costruzione (la sospensione, infatti, è prevista per i mutui erogati per l'acquisto dell'abitazione principale);
  2. è possibile sospendere un mutuo per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto di mutuo includa anche l’ipotesi relativa all’acquisto dell’abitazione principale. Non risultano invece ammesse le sospensioni richieste esclusivamente per i mutui contratti per la sola ristrutturazione e/o liquidità;
  3. il mutuo accollato - già oggetto di sospensione prima dell'operazione di accollo - può essere nuovamente sospeso purché siano presenti contemporaneamente i seguenti requisiti/condizioni:
  1. l'ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una volta;
  2. il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo.

Qualora ricorrano i requisiti/condizioni di cui ai punti i) e ii), il nuovo mutuatario accollante potrà presentare una seconda richiesta di sospensione, per un periodo che, cumulato alla sospensione precedente, non superi comunque il limite massimo di sospensione di 18 mesi fissato dalla legge.

Per effetto della disciplina derogatoria riattivata dal decreto Sostegni bis, fino al 31 dicembre 2021 la moratoria potrà essere richiesta per:

  1. mutui di importo fino a 400.000 euro (anziché 250.000 euro, come previsto dalla disciplina ordinaria che ritornerà in vigore dal 1° gennaio 2022, salvo nuova proroga della disciplina straordinaria);
  2. mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013 (esclusi dalla disciplina ordinaria).

Secondo quanto previsto dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, convertito in legge), fino al 9 aprile 2022 è possibile la sospensione di un mutuo in ammortamento da meno di un anno.

Chi potrà aver accesso alla moratoria?

 In via ordinaria, l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con attualità dello stato di disoccupazione;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  3. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
  4. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità della riduzione di orario;
  5. morte del mutuatario (in tal caso, gli eredi possono richiedere la sospensione dell'ammortamento purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l'accesso al Fondo);
  6. riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione del mutuo può essere richiesta anche:

  1. dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti, dagli imprenditori individuali e dai soggetti di cui all'art. 2083 del codice civile, che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus;
  2. dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze utilizzano gli immobili come abitazione principale e che gli stessi soci hanno subito almeno uno degli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 6), intervenuti successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque successivamente al 31 gennaio 2020.
  3. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la sospensione può essere richiesta per mutui di importo non superiore al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci.

Durata massima sospensione

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere richiesta per un massimo di 18 mesi.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, la durata massima complessiva della sospensione non può essere superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni.
  • Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la sospensione delle rate del mutuo è concessa per durata massima complessiva non superiore a:
  • 6 mesi, qualora gli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 6), riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci;
  • 12 mesi, qualora gli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 6), riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;
  • 18 mesi, qualora gli eventi di cui ai precedenti punti da 1) a 6), riguardano un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.

Contributo

Per tutti i casi di sospensione del pagamento delle rate di mutuo e senza limiti temporali, il Fondo rimborsa il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione.

Viene precisato che in tale periodo la banca non può richiedere il pagamento relativo alla quota interessi del 50% rimasta a carico del mutuatario.

Gli interessi maturati, esclusa la parte coperta dal contributo del Fondo, dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi da rimborsare saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del mutuo.

Per ottenere la sospensione del mutuo, è necessario presentare la domanda alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo.

Il modulo è scaricabile sia sul sito internet della Consap sia sul sito web del Dipartimento del Tesoro.

A seguito della deroga riattivata dal decreto Sostegni bis, fino al 31 dicembre 2021 per l’accesso al Fondo non è più necessaria la presentazione dell’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente).

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere presentata per i mutui che presentano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della domanda.

Ne consegue che è consentito presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro 90 giorni, le quali saranno incluse nel periodo di sospensione (dal momento della sospensione su tali rate non maturano interessi di mora).

Fino al 31 dicembre 2021, la banca, verificata la completezza e la regolarità della richiesta, provvederà all’attivazione della sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla domanda.

Entro 10 giorni solari consecutivi, dovrà inviare alla Consap tutta la documentazione per l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti. Entro 20 giorni solari consecutivi, Consap comunicherà la propria decisione alla banca motivando l'eventuale decisione di non ammissione della domanda. In caso di esito negativo, la banca potrà riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

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