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ULTERIORE BONUS PER PERSONE FISICHE COL DECRETO AIUTI TER

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ULTERIORE BONUS PER PERSONE FISICHE COL DECRETO AIUTI TER 2645 0

150 euro in favore di dipendenti, pensionati ed autonomi.

articolo di CAF News 24

Nella bozza del decreto Aiuti ter, approvata il 15 settembre scorso, viene confermata l’erogazione di un contributo una tantum per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di altri redditi e i lavoratori autonomi.

Vediamo come funziona l’indennità in riferimento alle diverse posizioni.

Il contributo è previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile con riferimento al mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. Al ricorrere di questa precisa condizione sarà lo stesso datore di lavoro ad inserire direttamente in busta paga, l’importo di euro 150.

La somma, non sarà soggetta ad irpef  e non sarà pignorabile.

Ulteriore condizione è che il potenziale beneficiario non risulti titolare ad altro titolo della stessa indennità, per questo motivo i beneficiari dovranno produrre una specifica dichiarazione di responsabilità.

Viene precisato che l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.

Il datore di lavoro compenserà l’importo corrisposto con i contributi dovuti all’INPS.

Per i pensionati invece, ci penserà direttamente l’Istituto previdenziale che erogherà nel mese di novembre l’importo di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il loro reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia.

Se i suddetti trattamenti non sono erogati dall’INPS sarà individuato dal Casellario centrale delle pensioni l’Ente deputato al pagamento dell’indennità e che sarà successivamente rimborsato dall’INPS.

Ai fini del computo dei limiti di reddito non rientrano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per i lavoratori domestici, che non sono fuori dal perimetro del bonus, vige una particolare modalità, l’INPS infatti, nel mese di novembre erogherà l’indennità di 150 euro a quelli già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto aiuti-ter.

L’indennità sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di NASPI e di disoccupazione agricola nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Entrano nel diritto, a particolari condizioni, i lavoratori stagionali, i lavoratori di competenza INPS e Sport e Salute, i lavoratori dello spettacolo e i nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza.

Autonomi e professionisti

Viene riproposta anche l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’art. 33 del D.L. n. 50/2022 che è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

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