AREA RISERVATA - CAF MCL

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER NON RESIDENTI

Caf News 24
/ Pubblicato in: Speciali
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER NON RESIDENTI 5244 0

Un soggetto privo di codice fiscale e non residente in Italia, vuole prendere in locazione un immobile. Come ci comportiamo? Può farlo?

articolo di Stefano Ceci

Il caso che in questo speciale ci apprestiamo ad affrontare, non è solo un esercizio di scuola, ma piuttosto, un caso che potrebbe verificarsi, anzi che si è verificato e che, sottoposto alla nostra attenzione, abbiamo risolto positivamente.

Per affrontare in maniera ragionata la soluzione serve fare alcune importanti e circostanziate premesse:

  1. In base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 6 del Dpr n.605/1973 il codice fiscale deve essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/1973.
  2. Il secondo comma sempre dello stesso articolo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la semplice indicazione dei seguenti dati:
    1. per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;
    2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui al primo punto per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza

Da quanto sopra è evidente che nella richiesta di registrazione di un contratto di locazione, in cui il locatario è un soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di codice fiscale, non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario a condizione che si indichino alternativamente i dati di cui al punto a) oppure b).

Quindi, Il soggetto non residente potrà richiedere la registrazione dell’atto tramite il modello 69, e non il modello RLI, presentandolo presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con tale modello è possibile optare anche per la cedolare secca.

Ovviamente, gli eventuali ulteriori adempimenti relativi al contratto di locazione, come risoluzione, cessione e proroga, dovranno essere effettuati sempre tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso cui è avvenuta la registrazione.

Le eventuali imposte dovute per la registrazione del contratto di locazione potranno essere pagate tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 14/2014:

“1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;

“1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;

“1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;

“1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;

“1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;

“1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo”;

“1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi”;

“1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;

“1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”;

“1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”;

“1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo: “63” denominato “Controparte”.

Si ricorda che il versamento dell’imposta di registro sarà possibile anche mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

Le eventuali imposte successive andranno versate tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione sopra riportata.

Le modalità illustrate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione.

Print
Rate this article:
No rating

Stefano Ceci
Contact author
Altri articoli di Stefano Ceci

Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

Contact author

x

Speciali

Assegno Unico Universale

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2024 PER FIGLI A CARICO: PERCHE’ E’ IMPORTANTE PRESENTARE L’ISEE

AGGIORNARE L’ISEE ENTRO IL 29 FEBBRAIO, PER EVITARE DI RICEVERE L’IMPORTO MINIMO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE, DUE IMPORTANTI NOVITA’ DI SETTEMBRE

DUE NUOVE CIRCOLARI DELL’INPS, SPIEGANO LE NOVITÀ RELATIVE AL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI, SIA PER CHI GIÀ LO RICEVE CHE...

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023


Bonus Edilizi

BONUS VERDE PER SISTEMAZIONE TERRAZZI E GIARDINI

COME UTILIZZARLO AL MEGLIO NEL 2024

LA SORTE DELL’IMMOBILE COMPRAVENDUTO OGGETTO DI SUPERBONUS

OCCHIO AL REGOLAMENTO DEI CONTI

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni


L'approfondimento

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

Novità importanti per cartelle esattoriali, notifiche ed impugnazioni.

novità importanti per locazioni brevi, strutture ricettive e non solo CIN

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

LA CORTE DEI CONTI RILEVA L'USO MASSIVO DEI CAF E DEGLI INTERMEDIARI PER EVITARE ERRORI E SEMPLIFICARE IL PROCESSO.

DOPO ANNI DI INCERTEZZE OPERATIVE E PARENTESI LEGATE ALLA PANDEMIA VI E’ ORA LA CERTEZZA DELLA GENERALIZZATA OPZIONE PER IL 730 SENZA SOSTITUTO 

IL 30 NOVEMBRE RAPPRESENTA LA DATA DI SCADENZA PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023, UN OBBLIGO CHE COINVOLGE NON SOLO I TITOLARI DI PARTITA IVA MA ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI E I PENSIONATI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL MODELLO 730.

IL SECONDO ACCONTO OPZIONI PER IL RICALCOLO

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *