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PER CHI SARA’ ALLA CASSA PER IL 15 SETTEMBRE NON C’E’ POSSIBILITA’ DEL DIFFERIMENTO

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PER CHI SARA’ ALLA CASSA PER IL 15 SETTEMBRE NON C’E’ POSSIBILITA’ DEL DIFFERIMENTO 5814 0
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Il decreto Sostegni bis (art. 9-ter, D.L. n. 73/2021) ha previsto, per i soggetti ISA e “assimilati” (contribuenti forfetari o partecipanti a società in regime di trasparenza fiscale) la proroga al 15 settembre 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA (per chi decide di avvalersi del termine lungo), questo significa che TUTTI i versamenti previsti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione.

Anche se la norma prevede il versamento delle imposte in scadenza senza possibilità di fruire come nel passato della possibilità di effettuare i versamenti con un ulteriore termine di 30 gg di proroga previa aggiunta dello 0,4% , c’è comunque la possibilità di differire i versamenti mediante due procedure che possono essere alternativamente seguite, consistenti; nel dilazionare i versamenti nelle previste 4 rate, che avranno scadenze diverse a seconda che si tratti di soggetto titolare di partita iva o meno 

  1. 4 rate scadenti (per i titolari di partita iva) rispettivamente:
    1. 15/09/21
    2. 16/09/21
    3. 18/10/21
    4. 16/11/21
  2. 4 rate scadenti (per i non titolari di partita iva) rispettivamente:
    1. 15/09/21
    2. 30/09/21
    3. 02/11/21
    4. 30/11/21

Oppure procedere ad una dilazione “fai da te” previa applicazione del ravvedimento operoso. In questo ultimo caso si ricorda che sarebbe opportuno modulare la dilazione avendo a riferimento i termini comunque previsti per i versamenti, perché come più volte si è ripetuto il ravvedimento operoso diviene possibile fintanto che l’Ufficio non contesti il mancato versamento, si aggiunge, che il ravvedimento sarà efficacie nel caso di contestazione del mancato versamento da parte dell’ufficio solo con riferimento ai pagamenti CONCLUSI e non già per la parte delle imposte ancora non versate.

Premesso ulteriormente che per i versamenti ravveduti entro i 90gg dalla scadenza le sanzioni sono ulteriormente ridotte del 50%, passando dunque dal 30% al 15%, a questo si aggiunga che nel caso di previsione del versamento in quattro rate i 90 gg decorreranno dalle rispettive scadenze e non già indistintamente dal 15/09/2021.

Chiarito quanto sopra si riportano le % per il ravvedimento operoso calcolate sul 30%, il che significa che per versamenti nei 90 gg la % di sanzioni andrà ulteriormente ridotta del 50%.

 1) a 1/10 del minimo (1,5%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

2) a 1/9 del minimo (1,66%), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

3) a 1/8 del minimo (quindi, 3,75%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

4) a 1/7 del minimo (quindi 4,28%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

5) a 1/6 del minimo (quindi 5%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

6) a 1/5 del minimo (quindi 6%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC).

Va però ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997:

  1. salva l’applicazione del ravvedimento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, il che significa che nei 14 giorni successivi la sanzione sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (es: 1 giorno 0,1%, 5 giorni di ritardo 0,5%, 15 giorni di ritardo 1,5%, 20 giorni di ritardo 1,5% ecc..ecc…)
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