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ON LINE IL NUOVO PORTALE ENEA

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ON LINE IL NUOVO PORTALE ENEA 5839 0

I dati relativi ai Bonus casa ed Ecobonus dovranno essere trasmessi anche tramite il nuovo portale unico dell’ENEA. Ci sono novità rispetto al passato?

articolo di CAF News 24

E’ on line il nuovo portale ENEA, nell’analizzare le novità che ha in serbo, cominciamo dal fatto che nel passato erano due, uno per il bonus casa e l’altro per l’ecobonus, ora è uno solo, raggiungibile all’indirizzo  https://bonusfiscali.enea.it/. L’accesso è consentito con Spid e Cie e solo una volta entrati saremo chiamati a scegliere la procedura bonus di nostro interesse.

Altra novità è che sarà chiamato ad accogliere tutti i lavori terminati dal 2022.

Analizziamo cosa ci troveremo davanti con riferimento ad ogni bonus.

ECOBONUS, gli interventi i cui dati confluiranno in questa sezione sono essenzialmente di due tipologie:

  1. riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente con ecobonus “ordinario” con le diverse percentuali del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
  2. bonus facciate, solo se comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro. In questi casi la detrazione sarà pari al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e al 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022. Non tutte le pratiche per bonus facciate comportano l’invio della scheda descrittiva all’ENEA, tale adempimento è obbligatorio solo nel caso si tratti di eco facciate cioè nel caso i lavori interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva. La circ. 2/E/2020 ricorda, che il calcolo della percentuale deve essere effettuato avendo come riferimento il totale lordo della superficie disperdente e che nel caso in cui l’immobile fosse in parte rivestito di maioliche od altro materiale, il calcolo del 10% deve essere effettuato avendo a riferimento il rapporto fra la superficie su cui si effettua l’intervento ed il totale della parete disperdente.

 BONUS CASA, nel caso di utilizzo di fonti rinnovabili che si ricorda hanno riconosciuta una detrazione del 50% per le ristrutturazioni. In particolare, la comunicazione deve essere effettuata nei casi che seguono:

  • riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
  • sostituzione di infissi;
  • installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici.

Questa sezione deve essere utilizzata anche per l’invio della comunicazione relativa alle spese sostenute 2022 per l’acquisto di elettrodomestici che beneficiano del bonus mobili.

Attenzione

Si ricorda che, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), per gli acquisti effettuati nel 2022 il bonus mobili, come già riassunto in precedenti interventi, spetta:

  • per l’acquisto di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo;
  • solo a chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2021 (e beneficia del bonus casa 50%). Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011).

Ultimo aspetto sono i termini per la presentazione che rimangono, come nel passato fissati a 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo.

Ogni occasione è buona per ribadire che per “data di fine lavori” si considera alternativamente la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Il momento dal quale far decorrere i 90 giorni, nel caso di comunicazioni relative al bonus mobili, si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Dal momento che l’attivazione del portale è avvenuta in data 01/04/2022 si chiarisce che per gli interventi completati fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine scade al 30 giugno 2022 cioè 90 giorni, comunque, dal momento di attivazione del portale.

Le prescrizioni, la mancata trasmissione nel termine dei 90 gg dalla fine dei lavori, preclude la fruizione del bonus, si ricorda che l’adempimento, come nel passato potrà essere ravveduto entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui doveva effettuarsi la comunicazione mediante l’istituto della remissione in bonis ed il pagamento di una sanzione pari a 258,00 euro. Come per tutti i ravvedimenti questo sarà possibile a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.

IMPORTANTE: sempre come nel passato, per i lavori che prevedono risparmio energetico collegati con un bonus casa del 50%, la mancata comunicazione dei dati all’ENEA non preclude la fruizione del beneficio e non è prevista alcuna sanzione.  (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

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