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Non si ferma il giro di vite su cessioni dei crediti

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/ Pubblicato in: Bonus Edilizi
Non si ferma il giro di vite su cessioni dei crediti 3109 0

Ancora un provvedimento che tende a ridurre ulteriormente l’impatto delle cessioni

articolo di CAF News 24

Lo Stato lancia un’altra dura offensiva all’uso deviato dei crediti da cessione “multipla”. Quella in atto è una guerra senza esclusione di colpi, dopo il decreto Antifrodi, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio e le incertezze che ancora albergano sul novellato istituto, viene prevista un’ulteriore modifica, il tutto al fine di arginare l’uso indiscriminato delle cessioni di credito.

La scelta operata, muove dalla considerazione della tipicità del provvedimento di sconto o cessione.

Lo sconto, interviene nella misura prevista dalla specifica detrazione, in questi casi il contribuente sostiene la parte di spesa rimasta a suo carico e per la parte coperta dallo sconto effettuerà una cessione del credito direttamente al fornitore dei beni o servizi, di converso nella cessione diretta della spesa il contribuente potrebbe anche non pagare nulla (nel caso del 110%) ed una somma pari al 110% della spesa viene riconosciuta come credito che il contribuente cede al fornitore del bene o servizio oppure ad un intermediario, tipicamente banche o poste od altri intermediari finanziari.

E’ proprio la circolarità dei crediti all’attenzione degli organi inquirenti. L’uso distorto della possibilità per il cessionario di cedere il credito un numero “potenzialmente” illimitato di volte è considerata attività ad altissimo tasso di infrazione.

Un provvedimento, quello del DL 34/20 ispirato dall’esigenza di garantire una forte circolazione di crediti e liquidità, con lo scopo di dare un impulso propulsivo al settore dell’edilizia in un’epoca funestata dai deleteri effetti della pandemia.

Fin qui tutto bene, il problema è che la malavita tende meschinamente (esufemistica definizione) ad interferire nei meccanismi pensati per lenire gli effetti della crisi, amplificando a dismisura i propri guadagni illegali. Notizie di questi giorni sono le scoperte da parte degli uomini della Guardia di Finanza di centinaia di truffe in tal senso, lo stesso Draghi ha stimato in oltre 4 miliardi il danno sofferto.

Alla luce di tutto questo, negli scorsi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato una nuova norma che tende a complicare ulteriormente il già articolato e variegato “puzzle” delle detrazioni, ma che viene reputata utile a ridurre gli effetti di un uso distorto dei crediti erariali, evitando che questi possano rimbalzare “liberamente” fino a raggiungere operatori finanziari legati ad ambienti malavitosi. 

In sintesi , la proposta prevede l’impossibilità a partire dalla data del 07 febbraio 2022 di cessioni successive alla prima dei crediti fiscali legati a bonus edilizi, questo a prescindere dalla titolarità dei cessionari successivi al primo, perciò il limite varrebbe anche se ad ottenere il credito in un momento successivo al primo fossero banche o poste.

Nell’ipotesi c’è che le eventuali cessioni poste in essere fino alla data del 07 febbraio 2022 non rileverebbero ai fini del computo, permettendo dunque un’altra possibile cessione, questo anche nell’ipotesi in cui alla data di riferimento ne fossero state poste già in essere, altre.

Un’ultima considerazione, legata alle motivazioni stesse del provvedimento, utile per far comprendere l’azione di contrasto posta in essere.

Lo spirito, non è solamente derivato dagli obblighi di fare cassa, questo lo si comprende facilmente richiamando gli aspetti sanzionatori già previsti dalla norma, che non sono stati interessati da alcun cambiamento. Le responsabilità legate alla refusione del credito indebitamente utilizzato oggi come prima ricadono sul committente dei lavori (per le questioni di tipo documentale), la norma al riguardo fin da subito ha teso a tenere indenni i soggetti interessati dai passaggi successivi, fatto salvo (come nei casi di cui si discute) avessero concorso alla truffa od addirittura fossero essi stessi gli artefici della stessa, non è da dimenticare che l’uso distorto del credito non è fattispecie penalmente rilevante ascrivibile in assoluto al committente, che nell’eventualità dovrà dimostrare non solo la corretta gestione della pratica in termini documentali, ma soprattutto l’assoluta estraneità alla condotta fraudolenta, dimostrando la totale buona fede ed estraneità ai fatti contestati.

Da questo si comprende che il paradigma adottato è principalmente identificabile con la volontà non tanto di intervenire sugli illeciti amministrativi i quali rimangono indenni dalle novellate disposizioni, quanto piuttosto attivare meccanismi che impediscano attività criminose ai danni della collettività. 

   

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