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LA CU 2023 (2)

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Presentata la CU 2023, scopriamo le novità

articolo di Stefano Ceci

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2023, ha approvato i modelli definitivi che i sostituti d’imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023 in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.

Ieri abbiamo visto come nella nuova CU sono rappresentate le detrazioni per figli a carico, vediamo ora il trattamento integrativo ed i fringe benefits.

Per il periodo d’imposta 2022 è stato previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 1.200 euro per l’anno 2022 se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Tale somma è riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il trattamento integrative inoltre spetta anche nelle ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

Per la compilazione del punto 390 è necessario utilizzare i codici:

1. se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

2. se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel punto 391 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel punto 392 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che il punto 400 deve essere compilato nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell’ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato il trattamento integrativo.

L’importo indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.

Bonus carburante e fringe benefit : in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, devono essere indicati nelle annotazioni (cod. BL):

  1. l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
  2. la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione.

Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione.

Nei punti 1, 2 e 4, nel campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 3.000 lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

IMPORTANTE Le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo.

Nei punti 1, 2 e 4 nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare, in base a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 21 del 2022. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore, nel periodo d’imposta a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La trasmissione della CU deve avvenire entro il 16 marzo 2023, entro tale data il sostituto deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).

Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.

Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.

L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari a:

  1. 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
  2. 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
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