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ISEE PRECOMPILATA ……E’ TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA?

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ISEE PRECOMPILATA ……E’ TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA? 958 0

l’Isee precompilata davvero una misura che viene incontro alle esigenze dei cittadini snellendo tempi e procedure per la richiesta ?

articolo di Stefano Ceci

La legge di bilancio 2023, nell’ambito del processo di contenimento dei costi della spesa pubblica spinge sullo sviluppo dell’ISEE precompilata. Con la modifica dell’art. 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017 vengono introdotte ulteriori disposizioni incentivanti il ricorso all’ISEE in modalità precompilata.

Un percorso questo che parte dal 2017 e che ha visto la dichiarazione ISEE, innervarsi sempre più di dati ed elaborazioni rimesse agli Uffici preposti della PA, tipicamente sono: agenzia fiscale ed INPS. Attualmente l’ISEE è una procedura caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati dal cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

L’esecutivo proseguendo sulla strada già tracciata dai governi precedenti, anche in relazione della sempre più diffusa richiesta dell’ISEE per l’erogazione di servizi e prestazioni sociali, con la propria azione vuole contribuire alla realizzazione dell’ambizioso progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ridefinendo così i parametri del rapporto PA – cittadino.

Vediamo allora, quali sono i dati che la PA mette a disposizione equali quelli che il cittadino fornirà.

Gli Enti mettono a disposizione i dati relativi al canone di locazione della casa di abitazione, ai patrimoni mobiliari ed immobiliari, ai redditi dichiarati e ai trattamenti erogati dall’INPS, mentre il cittadino deve fornire i dati che non sono presenti negli archivi amministrativi quali la composizione del nucleo familiare se non è disponibile fra i dati in possesso dell’INPS, ma anche ulteriori dati relativi al patrimonio mobiliare ed immobiliare non desumibili dai dati messi a disposizione.

La vera novità sta nella deadline che il provvedimento fissa, infatti prima era solo genericamente rimessa ad una data futura, invece ora, il comma 323 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 modifica l’art. 10 del D.L.gs. n. 147/2017 fissando l’utilizzo della precompilata al 1° luglio 2023.

La modifica interessa anche il comma 2-bis dell’art. 10 che consentiva il mantenimento della possibilità di presentare la DSU in modalità non precompilata, modalità che le nuove disposizioni mantengono solo fino al 31 dicembre 2022 pur essendo ancora possibile presentare la DSU con modalità ordinarie oltre tale data ed anche oltre il 1° luglio 2023.

Sul sito dell’INPS c’è un interessante simulatore accompagnato da tutorial, utile nel permettere ai cittadini di sperimentare la procedura.

Ai più il mio giudizio potrebbe apparire di parte, non mi nascondo dietro ad un dito, il mio non è un giudizio di parte, ma dopo di anni di confronto con le dichiarazioni dei redditi precompilate, possono senza tema di smentite dire, di non essere di parte, ma piuttosto di essere dalla parte, di chi? Direte, semplice, dei cittadini, di tutti quelli che a malapena conoscono il loro codice fiscale. Ma attenzione, non caschiamo nel banale equivoco che sarà penalizzato solo colui che è un analfabeta digitale , ad esempio vorrei sapere quanti che hanno dimestichezza con internet, o che non si perdono neppure un secondo delle performance dei propri beniamini sui social, sapranno rispondere senza vacillamenti, alla domanda posta dal simulatore in ordine all’attrazione all’interno del nucleo familiare del genitore non convivente o del figlio non convivente, o di comprendere il senso della somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo, al quale andranno sottratte le franchigie e le spese, ben consapevoli che: il reddito del singolo componente è ottenuto sommando tutti i redditi di cui all'art. 4, comma 2 del DPCM 159/2013 (ad es. reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi esenti, trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari esenti e percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità) e sottraendo tutte le spese e franchigie applicabili di cui all'art. 4, comma 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. (ad es. deve essere sottratto, fino a d un massimo di 3000 euro, il 20% dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati o, se più favorevole, un'analoga quota dei redditi da pensione e dei trattamenti, fino ad un massimo di 1000 euro) .

I più scaltri sosterranno senza vacillamento alcuno che questi dati li mette a disposizione il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati con l’INPS!

Vi basti sapere che la Consulta Nazionale dei CAF, con una circolare del 5 gennaio 2023, segnalava ai propri soci che stavano giungendo segnalazioni in merito al rilascio di attestazioni ISEE con difformità reddituali riferite a redditi 2020 anziché 2021. INPS e SOGEI segnalavano poi, che l’anomalia riscontrata era stata determinata da un errato invio dei flussi contenenti i dati reddituali del 2020 in luogo di quelli corretti del 2021!

Purtroppo ancora serve un intermediario, ancora serve un facilitatore informatico, ancora serve chi paga per i propri errori mettendoci la faccia e le risorse.

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