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IMU A GIUGNO LA PRIMA RATA DI ACCONTO PER L’ANNO 2022

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IMU scadenze immutate e qualche dubbio in più nell’attesa che si compia la revisione del sistema

articolo di CAF News 24

Restano immutate le scadenze IMU per l’anno 2022.

La prima delle due scadenze è quella relativa al primo acconto IMU che deve essere versato entro di giovedì 16 giugno 2022 e ai fini del calcolo come per il passato è possibile avvalersi delle aliquote approvate per l’anno scorso dal proprio Comune.

Stesso dicasi per la scadenza del saldo IMU che rimane confermata per venerdì 16 dicembre 2022.

Anche qui come nel passato si dovrà prendere come riferimento il regolamento pubblicato sul portale dedicato del MEF entro il 28 ottobre.

Sempre come nel passato nel caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare anche la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio.

Si ricorda che l’IMU sulla prima casa non si paga, stesso dicasi per l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso.

Invece si sarà soggetti al pagamento dell’IMU per:

  1. fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che come si è scritto prima, si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  2. aree fabbricabili;
  3. terreni agricoli.

Il presupposto impositivo IMU colpisce:

  1. il proprietario dell’immobile,
  2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  3. concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  4. locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Analizziamo le diverse novità.

La prima, quella più importante riguarda il caso delle doppie abitazioni intestate ai coniugi.  La norma interviene chiarendo il concetto di abitazione principale analizzando uno specifico caso, cioè quando i coniugi non legalmente separati abitino due immobili diversi, stabilendo che ai fini dell'IMU “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

La novità, rispetto al testo precedente riguarda l'inserimento delle parole “o in comuni diversi” e l'aggiunta delle parole “scelto dai componenti del nucleo familiare”.

Vediamo come realizzare tale attribuzione. Il primo concetto da chiarire è che il Comune non dispone delle informazioni atte a definire quale potrebbe essere l’immobile “prescelto”  ai fini dell’esenzione dall’IMU, per questo il Dipartimento delle Finanze ritiene che l’obbligo di comunicare tale opzione gravi in capo al soggetto passivo mediante presentazione della dichiarazione IMU.

Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”.

In caso di accertamento per le annualità pregresse non si applicano le sanzioni per obiettiva incertezza della norma tributaria (art. 10, legge n. 212/2000), il Dipartimento delle Finanze ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente, richiamando a tal fine la norma di riferimento e la giurisprudenza formatasi al riguardo.

A partire poi dal 1° gennaio 2022 tornerà ad applicarsi l’esenzione IMU per i fabbricati merce, ossia quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Ci sono poi strascichi dell’emergenza Covid, in relazione alle agevolazioni riconosciute in merito alle scadenze IMU 2022, infatti secondo quanto previsto all’articolo 78, comma 3 del decreto legge n. 104/2020, l’IMU non sarà dovuta anche per l’anno in corso in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Per ultimo si ricorda che con la legge di conversione del decreto Sostegni ter è stata prevista la proroga dell’esenzione IMU per i i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

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