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IMMOBILI UNIFAMILIARI CON LAVORI 110% NON COMPLETATI ENTRO IL 31 DICEMBRE COSA FARE ?

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IMMOBILI UNIFAMILIARI CON LAVORI 110% NON COMPLETATI ENTRO IL 31 DICEMBRE COSA FARE ? 5377 0

Nel caso di lavori non ultimati al 31 dicembre la palla passa al tecnico asseveratore

articolo di CAF News 24

Se per il 30 di giugno non si sono conclusi dei lavori relativi al 110% su immobili unifamiliari, non serve farci prendere dal panico, il “Decreto Aiuti” infatti, ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre prossimo il termine entro cui sostenere le spese per gli interventi effettuati sugli immobili unifamiliari o funzionalmente indipendenti per beneficiare della detrazione nella misura del 110 per cento. Ciò a condizione che alla data del 30 settembre prossimo i lavori siano stati eseguiti almeno nella misura del 30 per cento dell’intervento complessivo.

Pur prendendo atto dell’utilità della proroga, visto il periodo di crisi energetica, la carenza di materiali, il conseguente fermo della produzione e gli inevitabili ritardi nell’esecuzione dei lavori, è saggio prendere in esame l’eventualità che nemmeno la proroga al 31 dicembre possa rappresentare una soluzione risolutiva.

A questo punto quali potrebbero essere le conseguenze dell’impossibilità al completamento dei lavori al 31 dicembre per cause non ascrivibili al committente o direttamente alle ditte esecutrici?

Diciamo subito che gli effetti e le possibili soluzioni saranno diverse a seconda se la ditta esecutrice dei lavori abbia o meno concesso lo sconto in fattura.

La norma dispone che il 31 dicembre 2022 rappresenta il termine per l’effettuazione dei pagamenti e non già per il completamento dei lavori. Questo ci porterebbe ad immaginare che il pagamento anche in assenza del completamento dei lavori, permetterebbe comunque di usufruire del bonus 110.

All’ipotesi di un pagamento anticipato rispetto al fine lavori, si contrappongono però alcuni problemi.

Il committente anticiperebbe il pagamento di una somma prima ancora di aver fruito della prestazione. In alcuni casi, qualora i lavori ancora da eseguire fossero rilevanti, la parte committente potrebbe esigere una garanzia come ad esempio il rilascio di una fideiussione, ma questa è solo una possibilità comunque rimessa alla decisione del committente che è poi il beneficiario della detrazione.

Ben più complesso sarà superare una seconda eccezione, infatti per fruire concretamente del beneficio fiscale tramite la cessione del credito, sarà necessario attendere l’ultimazione dei lavori. Fino a questa data non sarà quindi possibile effettuare la comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate a prescindere dal pagamento e, conseguentemente, non sarà possibile cedere il relativo credito.

La situazione sarà invece completamente diversa qualora la ditta appaltatrice fosse disposta a concedere lo sconto in fattura.

Se il lavoro non sarà stato ultimato entro la fine dell’anno, non sarà possibile conservare integralmente il diritto alla detrazione del 110 per cento anticipando la fatturazione.

Per lo sconto in fattura, anche se la ditta appaltatrice anticipasse la fatturazione dell’intero intervento, emettendo la fattura entro il 31 dicembre 2022, non sarà concretamente possibile fruire del beneficio fiscale.

La questione pone al centro il ruolo del professionista tecnico incaricato all’asseverazione sull’intervento edilizio, dovrà a tal fine, asseverare che i lavori sono stati materialmente eseguiti, e che questi corrispondono ai requisiti tecnici indicati dal c.d. decreto requisiti.

Se i lavori non fossero ancora ultimati, in quanto completati nell’anno 2023, il tecnico incaricato non potrà attestare l’avvenuta esecuzione o completamento degli stessi e quindi anche se la ditta emettesse in anticipo la fattura, non sarà possibile effettuare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Lo sconto in fattura potrà essere concesso solo a seguito dell’ultimazione dell’intervento, quindi nell’anno 2023, con l’ulteriore conseguenza che in questo caso non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale del 110 per cento. Ciò in quanto la possibilità di fruire di tale vantaggio si esaurisce, nonostante la proroga, entro il 31 dicembre 2022.

Vi è da dire che lo sconto in fattura potrà essere concesso anche nell’anno 2023, ma la persona fisica committente sarà in questo caso in grado di fruire esclusivamente delle detrazioni “ordinarie” relative agli interventi di efficientamento energetico, quindi del 65 e del 50 per cento.

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