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IL FRENO ALLA CESSIONE DEI CREDITI E’ STATO DAVVERO ALLENTATO?

Caf News 24
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IL FRENO ALLA CESSIONE DEI CREDITI E’ STATO DAVVERO ALLENTATO? 3182 0

La paura dell’uso distorto rischia di far saltare il giocattolo

articolo di Stefano Ceci

Con la conversione in legge del DL 11/23, visto il blocco a partire dal 16 febbraio 2023 delle operazioni cessione dei crediti per lavori edilizi è, sicuramente opportuno, riprendere il filo della discussione sulle novellate ipotesi di esclusione della responsabilità solidale cedente / cessionario.

In seguito alle correzioni apportate, ferma restando l'ipotesi di dolo, che ovviamente non ha subito rimodulazioni, vanno registrate novità dirimenti in relazione alle ipotesi di concorso in violazione.

Il focus del presente intervento è sul concorso dei cessionari nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Nelle attività di riordino ci si è preoccupati di sterilizzarne gli effetti qualora i cessionari siano in grado di dimostrare di aver acquisito il credito di imposta e siano in possesso della seguente documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’ art. 47,  D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che attesti tale circostanza;

  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle stesse;

  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

  • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli agevolati con il superbonus, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto Requisiti di cui al Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che attesti tale circostanza;

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;

Servivano certezze onde fornire strumenti ineffabili a coloro che fungono da cessionari di crediti edilizi, indubbiamente l’elenco dei diversi documenti fin qui proposti serve a dare un quadro di “certezza” in relazione all’operazione posta in essere, per altro si aggiunge, si fa riferimento a documenti comunque, nella quasi totalità già presenti nella pratica ordinariamente vistata dal professionista (laddove questo sia necessario).

In occasione dell’ultimo incontro della seconda fase, relativa alla formazione per operatori del CAF MCL, il sottoscritto, ha affrontato anche in maniera critica, l’aspetto che a seguire riproporrò attinente la certificazione del rispetto delle disposizioni in relazione alle norme antiriclaggio, solo nel caso in cui, male interpretando il senso della norma, taluni istituti di credito nel disperato tentativo di essere manlevati da ogni possibile rischio arrivano a chiedere tale certificazione direttamente al CAF.

In particolare la norma prevede:

  • un’attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all' art. 3, D.Lgs. n. 231/2007) che siano controparte nelle cessioni comunicate, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli  art. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007).

Qualora tale soggetto sia una società quotata (o una società appartenente al gruppo di una società quotata) e non rientri fra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, è necessaria un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

Credo che non occorra dissertare ulteriormente sul contenuto della norma, la quale con chiarezza individua i soggetti tenuti all’attestazione, che non possono in ogni caso essere identificati nel CAF od ancor meno nel RAF, i quali, non solo non hanno alcun ruolo come controparte nelle operazioni di cessioni comunicate, ma non hanno ne per oggettiva opportunità ed ancor più per precisa previsione normativa possibilità di certificare, in relazione agli attori coinvolti (in particolare i fornitori di beni e servizi), la ricorrenza di specifiche circostanze la cui rilevazione non può in nessun caso, rientrare nelle loro competenze.

Connessa a questa vi è l’ulteriore (logica) previsione che rimane fermo il divieto di acquisto dei crediti d'imposta, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, qualora ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l'astensione dal compimento delle operazioni (di cui agli articoli 35 e 42 del DPR n. 231/2007).

L’articolo 1, comma 1, lettera b), comma 6-ter viene chiarito che l'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra indicata.

Sempre fra la documentazione necessaria vi è:

  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020 (di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017);
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Infine, come precisato all’articolo 1, comma 1, lettera b), comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario: tale soggetto può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dell'art. 14, c. 1-bis.1,  D.L. n. 50/2022, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge (di cui all'art. 119 e 121, c. 1-ter, D.L. n. 34/2020).

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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