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FOCUS SULLA RIPRESA DELLE MISURE ESECUTIVE E CAUTELARI

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FOCUS SULLA RIPRESA DELLE MISURE ESECUTIVE E CAUTELARI 5981 0
articolo di CAF News 24

Per effetto del termine della sospensione delle cartelle esattoriali avvenuta in data 31 agosto 2021 ,  le iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e pignoramenti saranno avviati a partire dal 1° ottobre 2021 in quanto il contribuente ha tempo sino al 30 settembre 2021 per effettuare l’integrale pagamento o per chiedere la dilazione.

E’ importante conoscere i tempi dell’attivazione delle procedure che saranno differenti ed in funzione di quanto riportato indirizzare l’utenza alla soluzione delle relative problematiche.

Dal 1° settembre sono riprese le procedure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche immobiliari) ed esecutive (pignoramenti ed espropriazioni di beni mobili ed immobili, pignoramenti presso terzi, compresi i pignoramenti dei conti correnti). Pertanto, l’Agente della riscossione potrà avviare entrambe le procedure oggetto di sospensione nei periodi precedenti.

È importante sottolineare che in determinati casi, le procedure esecutive e cautelari rimangono sospese per tutto il mese di settembre. Infatti, per quanto riguarda i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) e il 31 agosto 2021, le procedure esecutive e cautelari verranno avviate dal 1° ottobre 2021.

Perciò, fino al 30 settembre, il contribuente potrà effettuare il versamento integrale oppure presentare - entro lo stesso termine - istanza di rateizzazione.

Schema di ripresa delle procedure esecutive e cautelari:

1° settembre

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).

1° ottobre

Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

L’attività di notifica delle cartelle riprenderà in maniera graduale prima verranno notificate le cartelle più datate e via via quelle più recenti, tutto nell’arco di 24 mesi.

Pagamento di cartelle e avvisi e piani di dilazione

Quanto al pagamento delle somme portate dalle cartelle e avvisi, occorre distinguere vari periodi di scadenza.

Per cartelle ed avvisi scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa), il contribuente dovrà effettuare il versamento tempestivo delle somme dovute oppure richiedere ed ottenere un piano di rateizzazione per evitare l’avvio di procedure di recupero.

Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, ossia nel mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione.

Per i piani di dilazione, il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, versando un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dal piano, pari a 10 rate anche non consecutive (come previsto dal decreto Ristori - D.L. n. 137/2020). Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Di seguito si riassumo le diverse possibilità e casistiche di pagamento dei ruoli :

Scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa)

  • versamento tempestivo delle somme dovute oppure
  • richiesta di un piano di rateizzazione per evitare l’avvio di procedure di recupero.

Scaduti tra l’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) e il 31 agosto 2021

  • versamento entro il 30 settembre 2021

Piani di dilazione

(rate in scadenza nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa, al 31 agosto 2021)

  • versamento delle rate entro il 30 settembre 2021

Piani di dilazione

(con scadenza successiva al 31 agosto)

  • le rate mantengono l’originaria data di pagamento

Ci sono nuove possibilità per pagare le cartelle scadute

I contribuenti che non riescono ad effettuare il pagamento del dovuto in un’unica soluzione possono accedere al beneficio della rateizzazione del debito e avvalersi così delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) fino al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio:

- tolleranza fino a 10 rate

per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, è prevista la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Cosicché in vista della scadenza di pagamento di fine settembre, è necessario prestare particolare attenzione al calcolo esatto delle rate non versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e conseguentemente provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione.

- presentazione più snella delle domande

per tutte le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100.000 euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda. Non sarà necessario dover presentare la documentazione di attestazione dello stato di difficoltà economica per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).

- nuova chance per i decaduti

chi era decaduto da una precedente rateizzazione (prima della fase emergenziale) potrà presentare una nuova richiesta di dilazione, senza dover versare le rate scadute. Stessa possibilità è concessa anche a coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle rottamazioni e il saldo e stralcio) che possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

l pagamento dovrà avvenire utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente e relative all’originaria scadenza di maggio 2020.

Il versamento potrà essere effettuato:

  1. presso la propria banca;
  2. agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
  3. mediante l’internet banking;
  4. presso gli Uffici postali;
  5. nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa
  6. tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  7. direttamente sul portale www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it;
  8. tramite l’App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa.

Il pagamento potrà avvenire anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Inoltre, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione ter con nuove scadenze

La legge n. 106/2021, di conversione del decreto Sostegni bis, ha dettato nuove scadenze per recuperare il versamento delle rate scadute nel 2020 e quelle in scadenza nel 2021.

Entro il 31 luglio dovevano essere versate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio), mentre entro il 31 agosto la sola rata scaduta il 31 maggio 2020 della rottamazione ter.

Le altre scadenze sono così fissate:

  1. entro il 30 settembre 2021 per la rata scaduta il 31 luglio 2020 (rottamazione ter e saldo e stralcio);
  2. entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione ter);
  3. entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza nel 2021.

In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata ed i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, che torneranno ad essere considerate per il loro importo pieno.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020 contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o recuperabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

SCADENZA ORIGINARIA

NUOVO TERMINE VERSAMENTO

31 luglio 2020

30 settembre 2021 (*)

30 novembre 2020

31 ottobre 2021 (*)

28 febbraio 2021

31 marzo 2021

31 maggio 2021

31 luglio 2021

30 novembre 2021 (*)

(*) Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi

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