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FOCUS SULLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

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FOCUS SULLA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE 1588 0

Come cambiano le sanzioni per le dichiarazioni infedeli

articolo di Stefano Ceci

La questione dell’infedeltà delle dichiarazioni dei redditi è una di quelle che più di ogni altra richiede attenzione da parte del contribuente e degli operatori del settore fiscale.

L’infedeltà spesso è involontaria, dovuta ad errori o gravi negligenze, senza dimenticare che alla base dell’errore vi può essere anche una precisa volontà di frodare il fisco.

E’ facilmente intuibile che il sottile limite fra l’errore e la frode é di difficile identificazione, per questo serve attivare comportamenti che evitino anche involontariamente di cadere nelle ipotesi di infedeltà dichiarativa i cui effetti possono essere anche di natura penale.

Possiamo definire la circostanza della dichiarazione infedele nella ricorrenza di due specifici elementi:

  1. dichiarare redditi in misura inferiore a quelli effettivamente percepiti
  2. generare un vantaggio fiscale consistente nel mancato pagamento di imposte.

Gli effetti sopra descritti si realizzano non solo sottraendo redditi, ma si avrà dichiarazione infedele anche se vengono riportati elementi passivi inesistenti, cioè spese o deduzioni non realmente sostenute che riducono impropriamente il reddito imponibile, oppure viene indicato un credito superiore a quello spettante.

Il reato di dichiarazione infedele si consuma anche se la violazione non è stata commessa intenzionalmente e non viene cancellato dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.

In questo scenario si inseriscono le novità introdotte dalla recente riforma fiscale.

Dal 01/09/2024, ricordando che non vi è favor rei (le novità non avranno efficacia retroattiva), la violazione di infedele dichiarazione viene così punita:

la sanzione base passa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta al 70%, con un minimo di 150 euro, dunque una consistente riduzione ed una sanzione che ora è fissa.

Viene prevista per la prima volta la sanzione ridotta per regolarizzazione spontanea, cioè una dichiarazione integrativa prima che l’Ufficio accerti la violazione. Una sanzione fissa del 50% come misura premiale per una dichiarazione integrativa presentata prima di avere formale conoscenza di controlli. Faccio osservare che la misura del 50% è pari al doppio della sanzione ora prevista per i mancati pagamenti che dal 01/09/24 passa dal 30 al 25%.

Nel caso siano accertate frodi (dunque l’intenzionalità) prima vi era una sanzione aumentata del 50% ora invece viene previsto un aumento dal 105 al 140%. In tali situazioni potrebbe ricorrere anche violazioni di natura penale in funzione dell’accertata intenzionalità e della misura dell’evasione.

Una importante agevolazione viene prevista per redditi esteri. Fino alle violazioni commesse in data 31 agosto 2024, era previsto l’aumento di 1/3 delle sanzioni riguardanti redditi esteri (si può arrivare fino al 240% ), ora invece i redditi esteri seguono le medesime regole sanzionatorie dei redditi nazionali (70%).

Altra importante novità è la corposa riduzione delle sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi soggetti a cedolare secca. Fino alle violazioni commesse in data 31 agosto 2024, la sanzione andava dal 180% al 360% della maggiore imposta dovuta, dal 01 settembre 2024 invece, la sanzione diviene fissa e passa al 140% della maggiore imposta con un minimo di 300,00 euro.

Queste modifiche mirano a rendere il sistema sanzionatorio più equo e proporzionato, allineandolo maggiormente agli standard europei, pur mantenendo un adeguato effetto deterrente, la linea rossa che collega tutto l’impianto normativo è il riconoscimento della volontà da parte del contribuente ad un processo di compliance tributaria, prova ne è la previsione della premialità per la regolarizzazione spontanea, che ribadisco prima non era prevista;  una riduzione generalizzata delle sanzioni per infedeltà tributaria anche per redditi esteri e cedolare secca, cui invece, fa da contraltare un inasprimento delle sanzioni per condotte fraudolente, prima ( al netto delle implicazioni penali) la sanzione era quella base aumentata del 50% ora invece la sanzione base viene aumentata in una misura variabile dal 105 al 140%.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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