Come cambia il ravvedimento operoso dal 01 settembre 2024
articolo di
Stefano Ceci
La riforma delle sanzioni tributarie introdotta dal Decreto Legislativo n. 87/2024 prevede diverse novità che sono entrate in vigore dal 1° settembre 2024.
Le novità interessando diversi istituti tributari; cambieranno il nostro rapporto con le violazioni di natura tributaria? Personalmente credo di no, la strada per una pace fiscale vera e duratura è ancora molto lunga.
La prima criticità è la mancata applicazione retroattiva, ciò espone chi ha subito sanzioni più pesanti in passato per violazioni simili ad una evidente ed immotivata ingiustizia.
Poi va detto che il novellato meccanismo non centra l’intento di semplificare, l'introduzione di nuove categorie e distinzioni (ad esempio tra crediti inesistenti e non spettanti) rende il sistema ancora complesso da interpretare e applicare.
La riforma si concentra principalmente sulla riduzione delle sanzioni, ma mancano misure complementari, ad esempio per migliorare la compliance fiscale.
A decremento della popolarità del provvedimento vi è la denuncia dei detrattori dell’alleggerimento delle sanzioni, articolato su due direttrici; la falsa e reiterata previsione di “condono mascherato”, ma soprattutto, le stime di una forte riduzione delle entrate per lo Stato, stimata in circa 74,9 milioni di euro a regime. Quest’ultimo aspetto un po' mi inquieta, è un po' come i comuni che aggrappano i bilanci alla granitica certezza che gli “Autovelox” continueranno a mietere indiscriminatamente vittime! (il pensiero che per garantire l’erogazione di servizi, la PA, possa coltivare la certezza che qualcuno sbagli, imporrebbe considerazioni di natura filosofico fiscale che vi risparmio ma che sulle quali prima o poi tornerò).
Quali sono queste attese novità:
Il ravvedimento operoso viene profondamente modificato. Questa è forse la notizia che più ci interessa o meglio l’istituto tributario che maggiormente e direttamente ci interessa.
Tutto ha inizio dalla sanzione per omesso versamento che ordinariamente prevista al 30% dal 01/09/2024 scende al 25%. Il che significa che il ravvedimento operoso, per le violazioni relative ad omesso o tardivo pagamento commesse successivamente al 01/09/2024 andrà calcolato sul 25 e non sul 30%.
Viene ora previsto il meccanismo del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso.
Dietro questa breve stringa si cela un cambiamento epocale; prima del 01/09/2024 l'applicazione del principio del cumulo giuridico era riservata solo all'Agenzia delle Entrate in fase di accertamento, da pochi giorni a questa parte invece, viene concessa anche al contribuente farcendo l’adempimento spontaneo di notevole appeal, in pratica, viene permesso al contribuente di pagare un'unica sanzione (però aumentata) a fronte di più violazioni. Il cumulo opererà limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una procedura apposita per il calcolo.
Limitazioni:
Il cumulo si applicherà solo alle violazioni commesse prima del ravvedimento ("a monte"), mentre quelle successive ("a valle") ne saranno escluse.
La constatazione della violazione impedirà come nel passato l'applicazione del ravvedimento operoso.
Come riportato in apertura un vulnus della riforma è la sua complessità, vediamo ad esempio di esemplificare l’applicazione del cumulo giuridico che ho motivo di ritenere sia tutt’altro che chiara.
- Si individua la violazione più grave tra quelle commesse.
- Si prende come base la sanzione prevista per la violazione più grave.
- Questa sanzione base viene aumentata da un quarto al doppio. Più precisamente:
L'aumento minimo è di un quarto (+25%)
L'aumento massimo è del doppio (+200%)
- Per determinare la percentuale di aumento, si tiene conto di:
Numero delle violazioni commesse
La loro gravità
Condotta complessiva del contribuente
- Il calcolo si applica limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo d'imposta.
- Sono escluse dal cumulo le violazioni relative a:
Obblighi di pagamento
Indebite compensazioni
- Per individuare la percentuale di riduzione da applicare al ravvedimento, si fa riferimento al momento di commissione della prima violazione.
- L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una procedura apposita per effettuare il calcolo.
Malgrado l’ulteriore esplicazione temo vi siano ancora zone d’ombra. Promettendo di ritornare sull’argomento, faccio un ultimo esempio col quale provo a chiarire il principio della continuazione.
Se è vero che il cumulo permette di sanare violazioni della stessa natura reiterate nel tempo, fissandone la sanzione a quella di importo più elevato, dobbiamo aver chiaro che vi sarà un prima ed un dopo, perciò, le violazioni avvenute prima (a monte) del ravvedimento stesso potranno beneficiare del cumulo mentre le violazioni che avverranno dopo ne rimangono escluse (a valle) con necessità pertanto di intervenire, eventualmente, con un nuovo ravvedimento.
Resta inteso che l’eventuale constatazione della violazione impedirà l’applicazione del ravvedimento operoso.
Alla luce di quanto sopra, un piccolo e disinteressato consiglio; al netto della possibilità che il tempo giochi a favore dell’Agenzia delle Entrate per la constatazione della violazione, che ricordo cristallizza la situazione, se vi fossero violazioni ripetute e della stessa natura, perciò non solo ripetute ma (importante) della stessa natura, converrà arrivare a fine anno per procedere alla loro regolarizzazione così da ricomprenderle (tutte) in un unico ravvedimento, diversamente se intervenissimo per “step” saremmo costretti a liquidare più sanzioni per quanti sono i ravvedimenti operati.
Nei prossimi interventi tratterò della riduzione della sanzione per dichiarazione infedele, dei nuovi termini in relazione all’applicazione della riduzione della sanzione per ravvedimento una volta superato il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, della definizione agevolata anche per le sanzioni relative ai crediti inesistenti e della mancata applicazione del principio del favor rei per le modifiche alle sanzioni tributarie.
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Stefano Ceci
Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”