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FOCUS SU RIMBORSO IMU

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FOCUS SU RIMBORSO IMU 2467 0

Una breve guida per attivare le procedure di rimborso dell’IMU dopo la sentenza della Consulta

articolo di Stefano Ceci

Potrebbe accadere e garantisco che accade, ci si lamenta, si recrimina e laddove gli eventi volgessero (inaspettatamente) a nostro favore si rimane inerti, quasi inebetiti!

Stiamo sul limitare di in una fase che sarà segnata da grandi difficoltà economiche; l’innalzamento dei tassi falcidierà impietosamente i nostri risparmi, drenando risorse atte a soddisfare le insaziabili fauci delle rate di mutuo destinate a crescere in maniera importante, delle bollette si è detto e ridetto, alla porta busserà anche l’Agenzia delle riscossioni, chiedendoci conto di milioni di cartelle rimaste lì in agguato, come un felino che paziente attende il momento del mortale scatto, ferme ed impassibili, in attesa che qualcuno evocando filmiche emozioni, gridi a squarciagola “ ed ora … scateniamo l’inferno” .

Torno all’incipit iniziale, se in questa desolazione qualcosa volge favorevolmente a noi, corre l’obbligo di prodigarci per darne la massima diffusione sostenendo i cittadini, creando come già su queste pagine si era detto, nuove occasioni di contatto con l’utenza.

Ricordo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale.

Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”., viene dunque meno il riferimento al nucleo familiare, da questo discende che per realizzarsi l’esenzione dovranno concorrere due specifiche condizioni:

  1. l’immobile essere dimora abituale,
  2. risultare quale residenza anagrafica. 

Come sarà facilmente immaginabile, la questione più spigolosa è la ricorrenza della condizione di “dimora abituale” e come questa interagisca con la residenza.

L'art. 43 c.c. stabilisce che “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

La “dimora abituale” é dunque il luogo in cui il soggetto abita in forma continuativa (né sporadicamente, né in maniera occasionale) per lo svolgimento della propria vita quotidiana, dovendo coincidere con il luogo di residenza.

Pertanto, si ha dimora abituale quando una persona fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente e ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali, questo, prescindendo dal luogo ove risiede il nucleo familiare di riferimento.

Perciò prima di dare per “defunto” l’obbligo tributario occorre valutare se sarà dimostrabile una dimora abituale diversa al luogo ove risiede la famiglia.

In questo ci viene in soccorso la sentenza n. 8627 del 28 marzo 2019 della Corte di Cassazione, che recita: “se è vero che incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)”.

Comprendiamo che ci sono due prospettive convergenti nell’oggetto, ma ovviamente non negli scopi, quella del contribuente tesa a dimostrare la dimora abituale e quella dell’Ufficio eventualmente a disconoscerla.

In concreto, vi è collimazione degli strumenti anche se vi è disallineamento degli obiettivi.

I Comuni dispongono di strumenti atti a controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, D.Lgs. n. 23/2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale.

Non solo, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali, i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria relativi a:

1) contratti di locazione nonché ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

La successiva lettera d) stabilisce che i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

Da questo si deduce che tali elementi concorrono a determinare prove sia a favore che contrarie, dunque ciascuno degli attori vi potrà liberamente accedere per dimostrare la propria tesi.

Nel caso in cui il cittadino / contribuente riesca a dimostrare che l’altra abitazione è meritevole di essere definita quale dimora abituale, su istanza di parte, il Comune dovrebbe provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione.

Importante, non vi aspettate che qualcuno bussi alla porta per restituirvi i soldi, se mai lo facesse sarebbe solo per riscuoterli! Perciò l’IMU non dovuta, sarà restituita solo se formalmente motivata e richiesta.

Se si sarà dimostrata la necessità di avere indietro l’IMU, e se si sarà prodotta la richiesta di rimborso, spetteranno anche gli interessi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Considerato anche il versamento di acconto di giugno 2022 si arriva fino al 2017.

Prima di chiudere esaminiamo alcune possibili situazioni ed esaminiamo le altrettanto possibili soluzioni.

CASO A: il contribuente ha effettuato l'acconto di giugno 2022 con le disposizioni dichiarate illegittime ha dunque diritto al rimborso;

CASO B: il contribuente ha versato l'IMU illegittimamente nei cinque anni precedenti;

CASO C: il contribuente ha in essere una dilazione di versamento e ha pagato le prime rate della rateazione per un’IMU dichiarata illegittima;

CASO D: il contribuente, per le somme non versate in precedenza, ha ricevuto un avviso bonario, però ora sa che non saranno dovute;

CASO E: il contribuente, per le somme non versate in precedenza, ha ricevuto un avviso di accertamento, però ora sa che non saranno dovute;

CASO F: su IMU illegittimamente richiesta c'è un contenzioso in corso.

Vediamo cosa fare

CASO A, il contribuente, per la parte di IMU divenuta illegittima, non farà alcun versamento a saldo e presenterà al Comune istanza di rimborso per la somma versata a giugno in acconto. L'istanza dovrà essere debitamente motivata e documentata.

CASO B, Il contribuente che ha sempre versato l’IMU anche per la quota divenuta illegittima può chiedere il rimborso per le somme versate. Considerato anche il versamento di acconto di giugno 2022, si arriva fino al 2017.

Verrà presentata al Comune una apposita istanza di rimborso (debitamente motivata e documentata) per ogni anno versamento.

CASO C, Il contribuente che abbia in essere una dilazione di versamento per la quota riferita all’IMU divenuta illegittima, ovviamente non proseguirà al saldo delle rate residue e per ciò che si è illegittimamente versato si procederà alla presentazione di istanza di rimborso debitamente motivata e documentata. Al Comune, chiederà altresì l'annullamento del provvedimento di dilazione.

CASO D, nel caso di un avviso bonario per l'IMU non versata, se sono ancora pendenti i termini per la definizione, si potrà presentare al Comune un'apposita richiesta di autotutela. La richiesta deve essere debitamente motivata e documentata.

CASO E, se ci sono ancora i termini, può presentare al Comune un'apposita richiesta di autotutela. Sempre debitamente motivata e documentata. Se i termini fossero in scadenza, può presentare alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente un apposito ricorso debitamente motivato e documentato.

CASO F, se la discussione del ricorso fosse ancora pendente, il contribuente invierà alla Corte di Giustizia apposita memoria (debitamente motivata e documentata), riproponendo l'accoglimento del ricorso.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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