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DAL PROSSIMO 1° LUGLIO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE TABELLE PER L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (PARTE SECONDA)

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DAL PROSSIMO 1° LUGLIO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE TABELLE PER L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (PARTE SECONDA) 6641 0

articolo di CAF News 24

Potenziamento dell’ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Il DL n. 79/2021, che ha introdotto come misura “ponte” l’assegno temporaneo per i figli per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto un incremento, sempre per il medesimo periodo, degli importi mensili dell’ANF che pertanto a decorrere dal 1° luglio prossimo saranno aumentati del valore di:

· 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli;

· 55,00 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Chi ne ha diritto

Sono destinatari dell’ANF tutti i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, compresi coloro che operano nel settore agricolo, che possono beneficiarne indipendentemente dalla:

  1. categoria legale di inquadramento (quadri, operai, impiegati, dirigenti)
  2. tipologia contrattuale (apprendisti, part-time, lavoratori a domicilio, intermittenti, somministrati, domestici,…).

Possono, altresì, accedere alla prestazione anche i titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) nonché i pensionati degli Enti territoriali e non territoriali o ex-ENPALS.

Infine, possono godere della prestazione:

  1. i soci di cooperative;
  2. i lavoratori assistiti per tubercolosi;
  3. i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  4. i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, gli armatori e proprietari amatori.

Diversamente, sono, invece, esclusi dalla disciplina degli ANF – in quanto continua ad applicarsi la vecchia normativa a sostegno della famiglia (D.P.R. n. 797/1955) – i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti e i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Decorrenza del diritto

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Il lavoratore interessato a percepire l’assegno al nucleo familiare deve presentare domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti canali:

  1. WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  2. Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili accedendo con le credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale istituzionale INPS.

Solo in caso di diniego viene inviato al richiedente un provvedimento formale.

Qualora l’istanza sia stata presentata per il tramite di un Patronato, l’esito è visibile con le medesime modalità.

Il servizio telematico è attivo anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, inizialmente esclusi dalla possibilità di richiedere gli ANF in via telematica.

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

Rimane fermo che, qualora il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. ovvero in tutti i casi in cui il pagamento venga effettuato direttamente dall’INPS, l’ANF deve essere richiesto direttamente alla sede INPS, tramite il modello ANF/PREST.




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