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CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI A CARICO

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CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI A CARICO 1451 0

Entro il 31 marzo la scadenza della domanda per l’anno 2023

articolo di Stefano Ceci

Il beneficio oggetto del presente documento è quello previsto all’articolo 1, commi 365 e 366 della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Si tratta, di un contributo mensile, per un importo massimo di 500 euro netti (variabile in relazione al numero dei figli), per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

La misura è stata attuata con il decreto Interministeriale del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande.

L’INPS è entrato nel merito del provvedimento con la circolare 39/22.

Il documento di prassi, chiarisce che la domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a)   sia residente in Italia(*);

b)   disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni)(**);

c)   sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale(***);

d)   sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento(****).

(*)Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

(**)Limitatamente alla lettera b), nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità.

(***)Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.

(****)Relativamente a quanto previsto al punto d):

-    sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);

-    il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Sempre la circolare 39/22 indica la modalità di richiesta che potrà essere:

  1. Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi;

  1. portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’INPS con messaggio 422/2023 specifica che per l’anno 2023 il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 marzo 2023.

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