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CON L’INTERPELLO 275 / 23 L’AGENZIA METTE UN ALTRO TASSELLO AL COMPLESSO PUZZLE DELLE DETRAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE

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CON L’INTERPELLO 275 / 23 L’AGENZIA METTE UN ALTRO TASSELLO AL COMPLESSO PUZZLE DELLE DETRAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE 2898 0

Analisi cliniche? Detraibili solo gli importi certificati da fattura

articolo di Stefano Ceci

Avanzo a fatica, facendomi largo nella fitta vegetazione della giungla delle detrazioni, ci sono norme accatastate e stratificate in centinaia o migliaia di interventi che le hanno rese contorte, pervicaci, imperscrutabili; in questo magma ribollente, capita spesso di imbattermi in soluzioni che rimettono in discussione, convinzioni, abitudini e prassi nel tempo consolidate.

Fedele a questa logica, il documento di interpretazione 275/23, ci restituisce l’inefficacia ai fini delle detrazioni, dello scontrino fiscale, anche se parlante, laddove sia riferito ad analisi cliniche per la diagnosi di malattie effettuate da una struttura sanitaria autorizzata.

L’agenzia ci dice che tali spese, per poter essere validamente recuperare devono essere obbligatoriamente documentate da fattura.

A questa granitica posizione, l’ufficio perviene ripercorrendo la giungla che essa stessa ha alimentato; un dedalo di rimandi, eccezioni e conclusioni che spesso vivono anni luce lontano dalla vita quotidiana.

Se avrete fiducia, vi accompagnerò in virgiliana modalità tra i diversi gironi di questo inferno, che concentricamente ci faranno avvicinare alla verità come punto massimo della conoscenza, vi dico, non arretrate e non dubitate!

Tutto ebbe inizio con l’art.10 del DPR 633/72 (ovvero la legge che istituisce l’IVA), che inconsapevole degli effetti che avrebbe determinato nei successivi 51 anni, stabilisce quali sono le prestazioni sanitarie che sono da considerare esenti dall’imposta iva.

Art.10 punto18 del DPR 633/72: “…..prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Non mollo i vestimenti virgiliani, abbiate fiducia, siamo solo all’inizio del viaggio, perché similmente a come Dante fa dire ad Ulisse, anch’io vi dico: “Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” per questo occorre proseguire in questa archetipa narrazione del viaggio.

Siamo ad un nuovo girone, sempre del DPR 633/72, dinanzi ai nostri occhi increduli si staglia grave e minaccioso l’art.22, che non pago di quanto proferito dal predecessore art. 10 ad esso connesso, dispone in maniera inequivocabile e puntuale i casi in cui la fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente.

Pur non credendo ai nostri occhi ed alle nostre orecchie, saremo costretti a prendere atto, che per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, non vi è la possibilità per il cliente di richiedere lo scontrino (parlante) in luogo della fattura, una evidente contrazione della libertà immolata al sacro altare della tracciabilità tributaria.

A coloro che stremati da cotanta informazione avessero tirato un sospiro di sollievo perché giunti all’acme della conoscenza, dico che ancora c’è strada da fare, infatti per comprendere appieno il percorso logico giuridico del documento di prassi serve scender ancora più giù, dove l’aria è rarefatta ed il calore comincia a toglierci il fiato ed a bruciar la pelle.

Fra lamenti ed urla che si confondono con l’ululato del vento che ci attanaglia come una mano afferra l’elsa di una spada, siamo finalmente al cospetto dell’art. 36bis sempre dello stesso DPR, qui si cela una delle perle più preziose.

L’articolo tratteggia le condizioni per chiedere l’esenzione dall’emissione delle fatture per quei soggetti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti, ma con una macchia, un’eccezione, vediamo qual è.

Art.36bis DPR 633/72:”Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente

Per non perdere il filo del discorso, “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” così come gli ignavi, le prestazioni rese da centri di diagnosi, riabilitazione ecc.. ecc.. dovranno essere considerate per quelle che sono, senza possibilità per il contribuente di accettare lo scontrino fiscale in luogo dell’emissione della fattura, in quanto dovranno obbligatoriamente essere certificate da fattura, non valendo per queste le esenzioni di cui al richiamato articolo 36 bis.

Siamo giunti alla fine del nostro sofferto viaggio, a conclusione del quale scopriamo che: se avessimo certificate, spese per diagnosi presso centri riabilitativi o di diagnostica ancorché autorizzati, mediante scontrini fiscali pur se parlanti e sorretti da pagamenti tracciabili, tali spese, non saranno comunque detraibili.

Come dire…. lasciate ogni speranza o voi che entrate …..

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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