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CON LA RISOLUZIONE 58/E DEL 11/10/22 L’AGENZIA CHIARISCE IL PERIMETRO DELLA REMISSIONE IN BONIS RISPETTO ALLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE

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CON LA RISOLUZIONE 58/E DEL 11/10/22 L’AGENZIA CHIARISCE IL PERIMETRO DELLA REMISSIONE IN BONIS RISPETTO ALLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE 1403 0

Se ci si accorge di aver omesso la comunicazione nulla è perduto

articolo di Stefano Ceci

La scorsa settimana il mantra è stato “ Keep calm and carry on” sembrerebbe che il refrain debba proseguire anche in questa puntata.

L’agenzia delle entrate con l’interpello 58 del giorno 11 ottobre 2022, entra nel merito dell’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni di opzione relative alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 ed a quelle del 2021.

Il termine fissato per l’esercizio della remissione in bonis è il solito cioè, il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, nel nostro caso il termine è quello del 30 novembre 2022 e la sanzione è quella che conosciamo, 250,00 euro.

Prima di entrare nel dettaglio dell’istituto della remissione in bonis, riassumiamo per grandi linee i termini perentori che se non rispettati sarebbero comunque (teoricamente) sanabili mediante il provvedimento.

I DIVERSI TERMINI

Ordinariamente la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito da bonus edilizi deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Vi è poi il caso della comunicazione relativa alle rate residue non fruite nella detrazione, che deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (chiarendo: 10 rate, al terzo anno decido di cedere il credito rimanente, cioè le 8 rate residue. Se la scelta l’avessi fatta in redditi 22, cioè se in redditi 22 e nei successivi non appariranno le rate in detrazione, il termine sarebbe stato il 30/11/22)

Per effetto delle diverse proroghe, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’invio della comunicazione, a pena di decadenza, doveva avvenire entro il 29 aprile 2022;

Per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni entro il 15 ottobre 2022.

Se vi riconoscete in uno dei casi sopra esposti e se non aveste trasmesso la famigerata comunicazione, al netto del solito Keep cal and carry on, occorrerà verificare altri aspetti prima di considerare la partita chiusa.

Infatti chiarito che ora il termine potrebbe essere elastico occorre aver chiare le condizioni che ne permettono la definizione.

Prima regola (la solita), non deve essere stata già contestata l’omissione da parte dell’Agenzia o comunque non debbono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Fatta questa prima verifica la strada inizia a dipanarsi più chiaramente, seconda verifica (ovvia): essere certi di avere tutti i requisiti previsti dalle norme. Questa, che ha valore di regola generale se la si cala nello specifico dell’esercizio delle opzioni significa che: si sia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, tale opzione deve risultare da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione ( questa precisazione la trovo importante perché quando si parla di requisiti ci potrebbe essere la tentazione di limitarsi alla valutazione solo documentale della pratica, invece serve coerenza rispetto alla circostanza della cessione ovvero sconto).

Siamo quasi in dirittura d’arrivo, verificato quanto sopra, serve che senza indugio, si adempia all’obbligo di trasmissione della comunicazione anche se in ritardo (purché non superiore alla scadenza della presentazione della prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si sarebbe dovuto adempiere all’obbligo).

Rimanendo nell’ambito dello slang anglofono “last but not least” (ultimo ma non ultimo) si versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni.

E’ esclusa la compensazione, così come il ravvedimento se la si volesse effettuare oltre il termine del 30/11/22, oppure nel caso la si spedisca ma non si versi la sanzione nei termini.

Importante sapere che la remissione in bonis si realizza mediante l’adempimento spontaneo non serve dunque alcuna specifica dichiarazione oppure comunicazione se non quella che si va a sanare, la remissione in bonis è esclusivamente desunta dal comportamento concludente del contribuente.

Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo:

- 8114 - Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS (già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018).

Qualche indicazione serve per la corretta compilazione del modello F24 ELIDE.

Deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

a) nella sezione “CONTRIBUENTE”:

  1. nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;

  1. nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;

b) nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

  1. nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  2. nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  3. nel campo “codice”, il codice tributo 8114;

nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

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