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CESSIONE INCAGLIATA VEDIAMO LA SOLUZIONE

Caf News 24
/ Pubblicato in: Bonus Edilizi
CESSIONE INCAGLIATA VEDIAMO LA SOLUZIONE 1196 0

Piccola guida per risolvere l’empasse delle cessioni bloccate

articolo di CAF News 24

Potrebbe accadere che avendo optato per la cessione dei bonus edilizi, in prossimità della scadenza per 730 o Redditi, si debba fare i conti con una pratica “incagliata” perché ancora in attesa della definizione.  Si potrebbe infatti, essere ancora in attesa della risposta di accettazione o diniego da parte del cessionario.

In questi casi una possibilità concreta è rappresentata dalla scelta di indicare in dichiarazione la detrazione, correndo però il rischio di presentare una dichiarazione infedele, in relazione alla successiva definizione della pratica.

Infatti, anche a causa dell’estrema farraginosità di una normativa che si è andata complicando giorno dopo giorno con l’emanazione di regole sempre più stringenti per contrastare le frodi, molti acquirenti, in particolar modo gli istituti finanziari, hanno aumentato i controlli sulle pratiche dilatando i tempi di definizione i cui esiti sono tutt’altro che scontati.

Il risultato è che questi contribuenti non sanno se i crediti relativi ai bonus 2020 e 2021 saranno accettati dagli acquirenti oppure se, venendo respinti, dovranno essere indicati, come detrazione, nella dichiarazione dei redditi.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le regole operative sull’opzione per la cessione dei bonus edilizi che sono state modificate più volte nel corso degli ultimi mesi.

Riassumendo e sintetizzando (parecchio) la procedura, ricordiamo che la comunicazione di opzione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per effetto delle diverse proroghe e provvedimenti doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022.

La principale pulsione alla base dei diversi provvedimenti che tanta confusione hanno ingenerato nei diversi attori ma in particolare ai cessionari, sono state le iniziative legislative tese a limitare la possibilità di perpetrare frodi ai danni dello Stato, gli effetti sono stati in linea con le aspettative? Direi di no, in quanto si rileva essenzialmente un ingessamento dei flussi, soprattutto per effetto dell’introduzione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 23/E/2022) la corresponsabilità del cessionario scatta specie nei casi in cui egli abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza introducendo inoltre l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale che molti cessionari non hanno.

L’effetto di questo disordinato affastellamento di lacci e laccioli è stato un pericoloso rallentamento della definizione di molte pratiche di cessione presso le banche e gli altri intermediari finanziari, con la conseguenza che i contribuenti non sanno se l’operazione andrà in porto o verrà rifiutata.

Siamo al nocciolo del problema, e cioè,

il nostro assistito sarà avvinto dall’amletico dubbio tra:

incrociare le dita e considerare ceduti i crediti non indicando la quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi;

oppure

agire d’anticipo considerando respinto il trasferimento del credito indicando la relativa detrazione in dichiarazione.

Chiariamo che non si tratta di una scelta da fare a cuor leggero perché si corre il rischio di sbagliare.

A parziale decremento delle ansie da prestazione che potremmo aver generato, v’è da dire che quale che sia la scelta e quale che sia il futuro esito, avremo sempre dalla nostra parte la possibilità di presentare redditi integrativo per riallineare la situazione anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Perciò, affidiamo pure le nostre scelte fiscali al profetico vaticinio della mitica Sibilla Cumana, ben sapendo che dovremo porre sempre la massima attenzione all’evoluzione della pratica e scongiurare ad esempio una duplicazione di beneficio.

Tipico sarà il caso di detrazione in dichiarazione e successivo ottenimento della cessione del credito, perché fintanto che lo si sistema in dichiarazione e ravvedimento operoso tutto fila liscio, diversamente sarebbero dolori.

Al riguardo rammento il 25 ottobre come scadenza per il 730 integrativo, mentre per Redditi si dovrà far riferimento agli ordinari termini previsti per la rettifica delle dichiarazioni.

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