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BONUS PRIMA CASA UNDER 36: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023

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BONUS PRIMA CASA UNDER 36: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 3020 0

LA LEGGE DI BILANCIO 2023 PROROGA ULTERIORMENTE DI UN ANNO, LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”

articolo di CAF News 24

Il BONUS PRIMA CASA UNDER 36, introdotto con Decreto Legge n.73/2021 e prorogato già per ben due volte con le Leggi di Bilancio 2022 e 2023, contiene una serie di agevolazioni fiscali, che favoriscono l’acquisto della “prima casa” da parte dei giovani di età inferiore a 36 anni.

Le agevolazioni “prima casa under 36” spettano a coloro che:

  • acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023
  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stato stipulato
  • hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui (per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021)

Quali sono le agevolazioni previste dalla normativa:

  • per gli acquisti non soggetti a IVA, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.
  • per le compravendite soggette a IVA, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA pagata al venditore, che può essere utilizzato:
    • per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • per pagare l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
    • per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.

Quali sono gli Immobili ammessi al beneficio:

  • gli immobili appartenenti alle categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazione di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)

  • le pertinenze rientranti nelle categorie:

C/2 (magazzini e locali di deposito)

C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)

C/7 (tettoie chiuse o aperte)

(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

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