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BONUS IDRICO ANCHE PER IL 2023

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BONUS IDRICO ANCHE PER IL 2023 1207 0

Analizziamo alcuni esempi per sviluppare un calcolo di convenienza

articolo di Stefano Ceci

Al 28 febbraio 2023, termine ultimo per la comunicazione delle spese 2022, ci eravamo lasciati non con un addio, ma con un arrivederci, infatti, anche per l’anno 2023 sarà possibile beneficiare del cosiddetto Bonus Acqua Potabile.

Parlare di acqua, in un periodo flagellato dal rischio di una siccità irreversibile, potrebbe sembrare addirittura irriverente, ma proprio perché se ne parla finalmente consapevoli della sua preziosità, sarà bene, per i nostri utenti, tenere debitamente conto della possibilità nel 2023 di beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa relativa all’installazione di impianti di affinaggio dell’acqua, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica.

Il periodo nel quale sostenere le spese va dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’art.1 della Legge 234/21 (Legge Bilancio 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il bonus acqua potabile, in origine previsto dall’art. 1, commi da 1087 a 1089 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Rimanendo nei nostri ambiti, il bonus per il 2023 come per il 2022, spetta alle persone fisiche che detengono l'immobile in qualità di conduttori in caso di contratto di locazione e comodato d’uso, oppure, ne sono proprietari o titolari di altro diritto reale.

Ricordiamo per quali spese sarà possibile chiedere il contributo sotto forma di credito d’imposta:

  1. sistemi di filtraggio;
  2. mineralizzazione;
  3. raffreddamento;
  4. addizione di anidride carbonica alimentare E290;

dovranno essere impianti comunque finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

E’ evidente che, nel caso delle persone fisiche, ai fini della corretta e tempestiva imputazione dell’onere, varrà il principio di cassa, dunque dovranno essere spese sostenute nell’arco temporale 01/01-31/12 2023.

Si è scritto che viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% della spesa necessaria all’acquisto degli impianti prima richiamati.  Si ricorda, che per le persone fisiche la spesa massima su cui commisurare il credito sarà 1.000,00 (mille/00) euro, questo a prescindere dal fatto che la spesa effettivamente sostenuta possa eccedere tale limite.

Quanto alle spese, per essere riconosciute, dovranno risultare da fattura intestata al soggetto che richiede il credito.

Nel caso che, il venditore / installatore non sia soggetto tenuto all’emissione della fattura elettronica, sarà necessario acquisire fattura cartacea oppure scontrino fiscale dal quale risulti il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi, in questi casi sarà necessario annotare il concorso al pagamento da parte dell’altro soggetto direttamente sul documento di spesa.

La spesa è relativa all’immobile e non già ai diversi beneficiari, dunque il limite di spesa di 1.000,00 euro, sarà ragguagliato agli aventi diritto.

Come per il 2022, anche per il 2023 il credito d’imposta effettivamente spettante è pari al credito d’imposta richiesto, indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2024 (ricordo che il 31 marzo 2023 è la scadenza per le comunicazioni relative all’anno 2022).

Segnalo che per l’anno 2023 le risorse sono inferiori a quelle dello scorso anno, passano infatti da 5 a 1,5 milioni.

Per la commisurazione definitiva del credito, occorrerà far riferimento alla somma stanziata che sarà parametrata col totale delle richieste validamente presentate.

Ciò potrebbe determinare anche un ricalcolo al ribasso del credito spettante, che si ricorda, per previsione normativa non potrà eccedere il 50% dei mille euro, il che sta a significare, che di converso potrà con buona probabilità, esserne inferiore.

L’ammontare delle spese sostenute deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate inviando, dal primo al 28 febbraio 2024 l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus sarà utilizzabile:

dalle persone fisiche, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24.

Come per ogni altra compensazione, il modello F24 sarà presentato telematicamente.

Concludendo vediamo alcuni semplici esempi di calcolo.

  1. Sig. Verdi, spesa sostenuta per impianto 820,00 euro

Credito d’imposta massimo 500 euro, credito d’imposta riconosciuto 410,00 euro.

  1. Sig. Rossi, spesa sostenuta per impianto 2.000,00 euro

Credito d’imposta massimo 500 euro, credito d’imposta riconosciuto 500,00 euro.

  1. Sig. Neri e sig.ra Bianchi cointestatari di un contratto di locazione immobiliare, spesa sostenuta pari ad euro 2.500,00, misura: 70% Sig. Neri e 30% sig.ra Bianchi

Credito d’Imposta massimo 500,00 euro, così riconosciuto, Sig. Neri 350,00 euro, Sig.ra Bianchi 150,00 euro.

  1. Sig. Verdi, spesa sostenuta per impianto 820,00 euro.

Credito d’imposta massimo 500 euro, per effetto della parametrizzazione delle comunicazioni con le somme disponibili, riduzione del 20%, credito d’imposta riconosciuto 328,00 euro.

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