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BONUS EDILIZI SU ANNULLAMENTI E CORREZIONI QUESTIONI ANCORA APERTE

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La circolare 33/e non seda tutte le questioni molte questioni rimangono aperte

articolo di Stefano Ceci

Su queste pagine si è sempre cercato di trattare in maniera chiara e fuori da pregiudizi o preconcetti le diverse questioni afferenti i bonus edilizi, con lo stesso spirito deve darsi comunicazione della risposta ad un interpello, precisamente il 909-1324/21 nel quale la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha evidenziato come il diritto alla correzione delle comunicazioni per errori di trasmissione dei dati, dove essere garantito al pari di come avviene per altri istituti a prescindere dagli eventuali limiti tecnologici in atto.

Tale indirizzo ha permesso la trasmissione all’attenzione delle Direzioni regionali prima, di quelle provinciali poi, della Direzione Centrale infine, di una enorme quantità di istanze che avevano ragion d’essere nel momento in cui l’errore si è prodotto e la cessione dei crediti è maturata in favore dei relativi cessionari.

Alla luce della circolare 33e/22 tali istanze andranno ritrasmesse al nuovo indirizzo di gestione delle correzioni e degli annullamenti - annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it - senza tener conto del destino che i crediti hanno avuto nel corso degli anni in favore dei diversi cessionari, non va infatti dimenticato che ci si riferisce a pratiche relative agli anni 20-21 e 22.

Stando al tenore della circolare, fatti salvi i diritti dei cessionari che abbiano usato tutte le relative cautele nel processo di verifica e acquisto dei crediti, gli effetti degli annullamenti o delle correzioni di comunicazioni relative agli anni 2020, 2021 e 2022 dovrebbero ricadere solo sul cedente, chiamato probabilmente a riversare un credito ceduto che viene successivamente annullato.

Non va dimenticato come la stessa Agenzia a stabilisce che gli errori da essa ritenuti formali si possano correggere per istanza, quelli da essa ritenuti sostanziali - e in particolare tra questi quelli che riguardano una errata indicazione del codice intervento - non possono essere sanati e la comunicazione vada annullata e ritrasmessa ex novo - punto 5.3 della circolare.

Tale circostanza genererà una variazione di segno negativo nella piattaforma di cessione, dal lato del primo cedente, che se non coperta da una nuova ritrasmissione darà probabilmente luogo agli obblighi di restituzione cui si faceva sopra riferimento.

La questione si complica e non di poco, allorquando si fa riferimento ad dichiarazione annullata e che va ritrasmessa se riferita interventi relativi al 2020 i cui termini di correzione sono da considerarsi scaduti e per le rate successive alla prima scadranno il 30 novembre 2022 come ci comporterà?

Occorrerà tornare in bonis versando la relativa sanzione di 250 euro - punto 5.4 della Circolare - considerando perciò come fuori termine, in quanto non correggibile secondo i desiderata dell’Agenzia, la comunicazione che contiene un errore ritenuto sostanziale?

E ancora, può l’errata indicazione di un codice intervento ritenersi veramente un errore sostanziale?

Con effetti sanzionatori retroattivi a due anni di distanza?

Come si vede gli interrogativi non solo sono molteplici, ma si innescano a catena, la questione potrebbe trovare una prima soluzione laddove gli errori fossero comunque ascritti alla dimensione formale, perché su questo punto l’art. 10, comma 3, legge n. 212/2000, che in tema di errori formali stabilisce la loro completa insanzionabilità.

Un principio di carattere generale è quello attuato dal comma 5-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 472/1997, con il quale si è disposto che "non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.

L’errore formale non deve quindi arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

L’errata indicazione del codice intervento potrebbe al più incidere sulla rendicontazione dei massimali di spesa attribuiti pro intervento a ciascun trasmittente se non fosse che, soprattutto in materia di superbonus 110 e sismabonus 110, ciascuna comunicazione in questione è sempre accompagnata da un’asseverazione energetica e sismica, protocollata presso altro e competente ente della Pubblica Amministrazione, nel quale è altresì reperibile il dato corretto non arrecando ad alcuno il pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Nessuno scorderà tra le altre cose che nei mesi di luglio e agosto del 2021 non furono rari i casi di malfunzionamento dei server dell’Agenzia interessati alla gestione della piattaforma dei crediti nei quali l’improvviso blocco ai sistemi, per probabile sovraccarico, produceva impropria acquisizione di comunicazioni con dati errati anche e proprio nella indicazione di quei codici intervento.

C’è un ultimo inquietante aspetto, quello della richiesta di annullamento della comunicazione di cessione del credito che deve contenere obbligatoriamente la firma digitale o autografa di cedente e cessionario.

La questione è riportata chiaramente nella circolare ma se il cessionario è un istituto di credito a quale legale rappresentante dello stesso andrà chiesta la firma del modello?

Attendiamo fiduciosi.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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