AREA RISERVATA - CAF MCL

ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Caf News 24
/ Pubblicato in: Modello redditi
ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO 1402 0

Nel modello 730/23 per il trattamento integrativo di 1.200 euro, occorre tener conto delle nuove regole, valide dal 1° gennaio 2022

articolo di Stefano Ceci

Il trattamento integrativo, è un bonus pari a 1.200 euro annui, che si aggiunge alla retribuzione netta del dipendente o percettore di reddito assimilato.

Si tratta di un beneficio aggiuntivo, di cui si fa carico lo Stato, ma spetta al datore di lavoro anticiparlo per un importo mensile pari a 100 euro.

Da ciò si può facilmente concludere che le somme liquidate al dipendente non saranno imponibili ai fini irpef e le relative addizioni comunali e regionali.

Pur se in vigore già dallo scorso anno, nel 2022, ha subito importanti modifiche di cui sarà necessario tenere conto in fase di compilazione del modello 730/23.

L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti e ad alcune tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente. Conseguentemente, non interessa i pensionati.

Dall’anno 2022, per aver diritto al trattamento integrativo, il contribuente deve essere titolare per l’anno in esame, di un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro oppure a 28.000 euro, in questo caso solo al verificarsi di una specifica situazione di incapienza dell’imposta lorda rispetto alla fruizione di specifiche detrazioni d’imposta.

Per comprendere il funzionamento del beneficio occorre tener conto di una specifica condizione.

Sarà necessario verificare che la somma delle detrazioni per:

  1. carichi di famiglia,
  2. redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione,
  3. mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
  4. erogazioni liberali,
  5. spese sanitarie,
  6. per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative,

il tutto riferito a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

Al verificarsi di tale condizione, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Gli adempimenti per il sostituto d’imposta, consistono nel riconoscere, in via automatica, il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

L’erogazione del credito non è quindi subordinata alla presentazione di un’esplicita richiesta da parte del beneficiario: il contribuente ottiene il beneficio dal proprio sostituto d’imposta se quest’ultimo, sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, presume la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge in capo al contribuente/sostituito d’imposta.

Vediamo ora cosa cambia in relazione allo specifico beneficio nel modello 730/23.

Il CAF Chi deve ricalcolare l’ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Ciò determina che se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, l’operatore del CAF MCL riconosce l’ammontare spettante, nella dichiarazione ed eventualmente conguaglia sia a credito che a debito il beneficio.

Print
Rate this article:
4.3

Speciali

Assegno Unico Universale

ENTRO IL 28 FEBBRAIO VA PRESENTATA LA DSU AGGIORNATA PER CONTINUARE A BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO

Le sedi dovranno promuovere l’adempimento ISEE per l’assegno unico 2023

LE NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SULL’ASSEGNO UNICO

Le nuove regole di determinazione dell’importo avranno decorrenza da marzo 2022, potrebbe essere necessario il ricalcolo.

REMINDER: IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER AVER RICONOSCIUTI GLI ARRETRATI RELATIVI ALL’ASSEGNO UNICO DAL MESE DI MARZO

Accorgimenti per aver garantiti gli arretrati dal mese di marzo 2022, nel caso si trasmetta entro il termine del 30 giugno la richiesta di Assegno...

Bonus Edilizi

COL DECRETO CESSIONI VIENE PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE SE 4 O 10 RATE

Solo per le spese sostenute nel 2022 la possibilità di limitare gli effetti dei blocchi alle cessioni

IL FRENO ALLA CESSIONE DEI CREDITI E’ STATO DAVVERO ALLENTATO?

La paura dell’uso distorto rischia di far saltare il giocattolo

DALLA COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA UN IMPORTANTE IMPULSO AI BONUS EDILIZI

Forse vita breve per i blocchi alle cessioni o sconto in fattura


L'approfondimento

Rottamazione quater, proroga o riapertura dei termini pari sono!

L’Assegno nasce dalle ceneri della pensione di cittadinanza (2)

L’Assegno nasce dalle ceneri della pensione di cittadinanza (1)

Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri affezionati lettori

Commenti

Confrontiamoci con il secondo acconto IMU consapevoli delle nuove possibilità di esonero IMU

Sotto la supervisione di un adulto si può fare e varia in funzione dell’età del minore

Una sentenza della Suprema Corte incide sulla determinazione delle sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di affitto

Un emendamento al Decreto “ Aiuti bis” prevede l’elevazione del limite di impignorabilita’ delle pensioni

Modello semplificato per installazione pannelli fotovoltaici

Modello 730

Indicazioni utili per non fare errori

Occhio alla possibilità di ottenere un credito d’imposta per le imposte versate sugli stessi canoni

L’INPS con Circolare 29/2023 ha fornito le istruzioni per ottenere la CU 2023. I CAF intermediari per offrire questo servizio ai pensionati.

CafNews24 è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Roma Il 20/10/2021 con n. 167/2021

Se vuoi essere sempre aggiornato su scadenze, agevolazioni e novità fiscali

Iscriviti alla nostra Newsletter

  • *
  • *
  • *
  • Ho letto e compreso la privacy policy del sito
  • *