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ASSEGNO DI INCLUSIONE PER GLI OVER 67

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L’Assegno nasce dalle ceneri della pensione di cittadinanza (1)

articolo di Stefano Ceci

A decorrere dal primo del mese di gennaio 2024 entrerà a far parte del novero dei provvedimenti di contrasto alla povertà, l’assegno di inclusione, così come to dal DL 48/23 (Decreto Lavoro)  

Il provvedimento è rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60.

La misura potrà raggiungere i 500 euro al mese ed essere elevato a 630 euro se il nucleo è composto da over 67 o con disabili gravi, cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto.

La norma si inserisce nel complesso ed articolato percorso di soppressione e rivisitazione del meccanismo di determinazione del reddito di cittadinanza, misura che dovrebbe sparire definitivamente nel 2024.

Va detto che già dal 2023 la stessa legge di bilancio ha previsto una prima serie di provvedimenti tesi a modificare fin da subito il reddito di cittadinanza per poi arrivare alla soppressione nel 2024.

Per comprendere la portata dell’assegno di inclusione sarà utile ripercorrere la misura da cui deriva, cioè la pensione di cittadinanza, un sussidio economico ad integrazione del reddito familiare rivolto alle famiglie in difficoltà i cui componenti abbiano compiuto tutti 67 anni.

l sostegno può essere concesso anche nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti esclusivamente persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienti, come definito ai fini ISEE.

L’architrave normativo della pensione di cittadinanza è del tutto assimilabile al reddito di cittadinanza, ovviamente trattandosi di sussidio alla pensione, non sono previsti gli adempimenti legati al lavoro.

Va sottolineato come la legge di Bilancio 2023 non modifica i requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019 per avere accesso al beneficio della pensione di cittadinanza.

La prima e più importante serie di requisiti attiene alla cittadinanza, occorre infatti il possesso della cittadinanza UE o del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o residenza in Italia da almeno dieci anni.

Un ISEE inferiore a 9.360 euro, un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro e un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementabile di 2.000 euro per ogni ulteriore componente, fino a 10.000 euro (ulteriormente incrementabile di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo), rappresentano ulteriori requisiti vincolanti.

Ulteriori incrementi reddituali sono ammessi in caso di componenti in condizioni di disabilità. Occorre poi non avere il non possesso di veicoli nuovi o di grossa cilindrata o di navi o imbarcazioni da diporto, un reddito familiare inferiore ad un importo di 6.000 euro, moltiplicato per un parametro definito dalla specifica scala di equivalenza (la medesima soglia è elevata a 7.560 euro per l'accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 in caso di nucleo familiare in affitto).

Venendo poi al quantum della misura di sostegno, questa è costituita da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 7.560 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, a copertura del canone annuo, per i nuclei residenti in un'abitazione in locazione (non cumulabile con i contributi affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ovvero un importo aggiuntivo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, a copertura delle rate del mutuo, qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per i nuclei residenti in un'abitazione di proprietà.

Il beneficio economico della pensione di cittadinanza, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può in ogni caso essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare; inferiore a 480 euro annui.

La pensione di cittadinanza può essere percepita anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI, qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili e anche qualora tutti i componenti del nucleo familiare siano lavoratori, dipendenti o autonomi. Occorre però darne comunicazione all'INPS per l’eventuale adeguamento dell'importo riconosciuto. Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Venendo ora alla nuova misura, ad integrazione dei requisiti legati alla cittadinanza, l’assegno di inclusione per gli over 67, prevede l’ulteriore possibilità di titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, residente in Italia.

Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Con riferimento alla condizione economica se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la scala di equivalenza.

Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità.

Il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non deve essere superiore ad euro 30.000 e quello del valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non deve superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, nel nucleo familiare nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere. Per il richiedente l'assegno di inclusione è poi necessaria la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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