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ALGORITMI SOFISTICATI SCANDAGLIERANNO LA NOSTRA VITA E LE NOSTRE ABITUDINI

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ALGORITMI SOFISTICATI SCANDAGLIERANNO LA NOSTRA VITA E LE NOSTRE ABITUDINI 3057 0

Sistemi che analizzeranno le nostre abitudini ci promuoveranno come contribuenti modello o ci bocceranno come beceri evasori

articolo di Stefano Ceci

L’obiettivo in ottica PNRR definibile come procedura digitalizzata di analisi e selezione del rischio di evasione ed elusione fiscale, dopo l’emanazione del decreto attuativo del 28 giugno 2022, procede a passo deciso ma sul percorso trova parecchi ostacoli.

Il primo monolite da superare è la privacy. D’altro canto noi, nello svolgimento della nostra attività siamo imbottiti di obblighi, divieti, censure e prescrizioni e non vedo come l’Agenzia possa pensare di sottrarsene.

Fortunatamente il Garante della Privacy ribadisce, con forza, che i trattamenti in oggetto presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. I dati oggetto di trattamento per le attività di analisi e selezione del rischio sono relativi a tutte le tipologie di dati personali che costituiscono l’immenso patrimonio informativo nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate, riferiti alla totalità dei contribuenti.

Tornando ad un semplice parallelismo con la nostra attività, che ha nel rispetto della privacy un cardine essenziale, immaginiamo quanto le finalità perseguite dall’Agenzia delle Entrate, anche tramite l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, siano potenzialmente esposte a rischi elevatissimi in relazione all’utilizzo oppure alla sottrazione di dati sensibili.

Per questo l’Autorità di garanzia dei dati personali ha ritenuto necessario formulare una serie di “osservazioni” allo scopo di assicurare, in un contesto così delicato, l’adozione di adeguate misure e garanzie a tutela degli interessati e, al tempo stesso, anche a vantaggio della complessiva azione condotta dall’Agenzia.

Obiettivamente non so come l’agenzia delle cartelle pazze, degli avvisi fuori tempo e fuori luogo, dei pignoramenti illegittimi possa ragionevolmente garantire ciò che recenti prese di posizione della giurisprudenza del Consiglio di Stato richiedono.(sentenze, VI sez., n. 2270, n. 8472, n. 8473 e n. 8474 del 2019, n. 881/2020, e n. 1206/2021).

Gli algoritmi utilizzati debbono infatti garantire:

  1. il principio di conoscibilità: sulla base del quale l’interessato ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati che lo riguardino e ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla facilmente comprendere;
  2. il principio di non esclusività della decisione algoritmica: in base al quale deve sempre esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica;
  3. il principio di non discriminazione algoritmica: in base al quale il titolare del trattamento deve utilizzare procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e garantita la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento.

Certamente non serve il Garante privacy per rendersi conto che tali prescrizioni non risultano del tutto rispettate.

La questione appare così assai complessa ed i principi che dovrebbero governarla di difficile tutela, in considerazione di altri specifici aspetti, serve avere certezza della correttezza del trattamento e che questo sia riconducibile ad inequivocabili principi di trasparenza.

Serve al riguardo gestire e garantire che l’intervento umano, assolutamente necessario, non sia foriero di inquinamenti.

Serve poter attivare verifiche periodiche sulla qualità e puntualità dell’elaborazione dei dati, in relazione ai diversi algoritmi attivati.

Basti pensare alle elaborazioni finalizzate a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo su dati preventivamente pseudonimizzati, altra obiettiva necessità, processi che si andrebbero a realizzare attraverso metodi di sostituzione o modifica delle informazioni anagrafiche ovvero tramite perturbazioni delle variabili, al fine di impedire, in presenza di dati finanziari, l'identificazione diretta degli interessati.

Come se non bastasse sempre l’Autorità di garanzia sui dati personali ha ribadito come, al di fuori di specifiche e limitate ipotesi di controllo fiscale, “i dati contenuti nei file XML delle fatture elettroniche non possono essere utilizzati nei confronti dei consumatori finali”.

Limitazione non solo ovvia ma assolutamente necessaria, basti pensare che non vi è l’obbligo per il cedente o prestatore di servizi accertarsi dell’effettiva identità del cliente. La riferibilità a un consumatore dei dati personali presenti nelle fatture infatti, potrebbe portare a trattamenti non corretti, con errata rappresentazione della sua capacità contributiva, si provi ad esempio ad immaginare il caso in cui si fornisca un’identità riferita ad altro soggetto a fronte dell’acquisto di un bene di lusso.

Tutto questo per comprendere quanto sia complesso e passibile di gravi errori un sistema informatico che scandagli tramite algoritmi ancorché sofisticati, la vita e le abitudini di ciascuno di noi.

Il rischio da evitare è che si possa intraprendere la strada del massimo risultato col minimo sforzo, senza curarsi dell’effettività e della verità dei risultati.

Questo processo, lo si può correlare all’inefficacia della precompilata che anche per la campagna fiscale 2022 non ha segnato i risultati che l’agenzia auspicava (ormai da troppo tempo), semmai ce ne fosse bisogno queste performance dimostrano che malgrado i cellulari, i social, l’intelligenza artificiale, i droni ecc..ecc.. ancora oggi, malgrado tutto, una stretta di mano, una parola di conforto, uno sguardo, ancora segnano la differenza fra ciò che funziona e ciò che non funziona.Qualcuno particolarmente pessimista profetizza un destino ormai segnato, beh… a questo amico (lo metto al singolare perché è solo e rimarrà tale) io dico, che mi godo il mio presente e nel vederli in affanno non mi dispiaccio, perché loro per primi ci avevano dati per superati!

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Stefano Ceci
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Stefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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