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AL VIA LE SANZIONI PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE POS

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AL VIA LE SANZIONI PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE POS 4696 0

Dal 30 giugno scattano le sanzioni nel caso di indisponibilità ad accettare pagamenti in moneta elettronica a fronte sia di prestazioni di servizi che operazioni commerciali

articolo di CAF News 24

E’ operativa da oggi la sanzione comminata nel caso di mancata accettazione di un pagamento tramite carta di debito o di credito o prepagata. La violazione, che non è di natura tributaria, scatta a fronte di qualunque importo, ed interessa i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche di tipo professionale e viene comminata a prescindere dall’obbligo di fatturazione, perché si ripete, la violazione non ha natura tributaria.

La sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, come modificato, da ultimo, dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022).

Quando si parla di pagamento elettronico a cosa ci si riferisce?

Rientrano in tale nozione oltre alle carte di credito anche i bancomat e le carte prepagate - che, a stretto rigore, non sono considerate né carte di debito né carte di credito, ad esempio le prepagate sono fondate esclusivamente sull’uso di una somma disponibile predeterminata, ma che sono state inserite in sede di conversione del PNRR, nel novero dei pagamenti elettronici cui è obbligatoria l’accettazione.

Un principio deve essere chiaro, rimane facoltà del consumatore pagare come meglio crede la prestazione oppure il bene, per lui l’unico vincolo è quello relativo ai limiti dell’uso del contante, che ricordo fino al 31 dicembre 2022 è fissato in 1.999,99 euro, al di sotto di tale soglia è facoltà del cittadino scegliere quale strumento di pagamento sia da preferire.

Da quando decorre la sanzione?

L’obbligo in effetti decorre dal 2014, ma solo ora è divenuta operativa la sanzione per la mancata accettazione, perciò fino al 29 giugno 2022 la mancata accettazione non determinava sanzione, dal 30 di giugno sarà comminata la pena pecuniaria, questa è l’unica novità.

Che tipologia di sanzione si applica?

Si è scritto che la violazione non è di natura tributaria, questo comporta la non applicabilità di tutta una serie di istituti cui siamo abituati, ad esempio non sarà ravvedibile, a questa non potrà essere applicato l’istituto del cumulo giuridico nel caso di violazioni eguali e ripetute.

Quale sarà l’importo della sanzione?

Per realizzarsi, la violazione deve consistere nella mancata accettazione di un pagamento in moneta elettronica, ciò significa che pur in possesso del Pos l’esercente si rifiuta di accertane l’utilizzo sia il caso (ovvio) in cui tale pagamento non sia possibile perché l’esercente sia invece sprovvisto di Pos.

La sanzione prevista è pari a 30 euro (importo base), aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Facciamo un esempio: un servizio di 50,00 euro, la sanzione sarà pari a 30 euro maggiorata di 2 euro (50 X 4%) perciò un totale di 32 euro.

Concludo ricordando che le norme procedurali di riferimento previste dalla legge n. 689/1981 delineano che all'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri suindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria;

- dopo la contestazione della violazione e la notifica dell’atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della stessa legge (connessione obiettiva con un reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al “prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione” (art. 15, comma 4-bis);

- il Prefetto, al termine dell’istruttoria (ivi compresa la decisione in ordine ad un eventuale impugnazione della sanzione davanti allo stesso Prefetto), emana una ordinanza-ingiunzione impugnabile dinnanzi al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale);

Nel nostro caso per 32 euro! Auguri bell’Italia

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