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PERPLESSITA’ RIGUARDO LA PROROGA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUBTI PREVIDENZIALI IN ACCONTO

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PERPLESSITA’ RIGUARDO LA PROROGA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUBTI PREVIDENZIALI IN ACCONTO 3751 0

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Il rispetto del termine di versamento, ora fissato al prossimo 20 luglio, si complica per il versamento del primo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2021 la cui scadenza, per i lavoratori autonomi e per i professionisti è stata differita a data da destinarsi.

Il provvedimento è stato reso necessario dalla persistente mancata attuazione dell’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La predetta disposizione demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter è tuttora in corso. Pertanto l’INPS con il messaggio 2418 del 25 giugno 2021 ha comunicato il differimento a data da destinarsi dei termini di pagamento:

  1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Soggetti beneficiari del differimento. Requisiti

Il differimento si applica, pertanto, a lavoratori autonomi e professionisti beneficiari dell’esonero parziale dei contributi di cui innanzi, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti:

  1. reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  2. calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Si ricorda peraltro che, nelle more della pubblicazione dell’atteso decreto interministeriale, nei confronti dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali di artigiani e commercianti era già stato disposto lo slittamento generalizzato dal 17 maggio al 20 agosto 2021 della prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2021 (INPS, messaggio 1911/21 e circolare n. 85/2021).

E’ intervenuto in tal senso l’articolo 47 del Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), disponendo che il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Rateizzazione

Infine, come per le imposte sui redditi, commercianti e artigiani possono rateizzare l’importo dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2021-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2020 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2021.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2021-PF” aggiornate alla luce della proroga dei termini di versamento.

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