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IL MINISTERO DEL LAVORO INTERVIENE A FAR CHIAREZZA SUI LIMITI DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

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IL MINISTERO DEL LAVORO INTERVIENE A FAR CHIAREZZA SUI LIMITI DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 3396 0

articolo di CAF News 24

Con il decreto n. 107/2021 il Ministero del Lavoro ha individuato definitivamente i criteri e limiti delle attività diverse svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS), con specifico riferimento alle attività diverse, che possono essere esercitate a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale o istituzionale.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ETS ha l'obbligo di effettuare apposita segnalazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) territorialmente competente il quale, in caso di omissioni, dispone la cancellazione dell’ente dal Registro stesso.

Limiti per l’esercizio delle attività diverse

Il decreto n. 107/2021 del Ministero del lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, era particolarmente atteso per individuare una volta per tutte l’esatto perimetro entro il quale gli ETS possono esercitare le attività diverse, ovvero quelle attività che non rientrano nelle attività tipiche (di interesse generale o istituzionale) che il Codice del Terzo Settore consente di poter svolgere entro determinati limiti senza perdere le agevolazioni previste dalla normativa.

Seppure indicato dalla Cabina di regia sul Terzo Settore, tale limite finora non era stato confermato dal Ministero del lavoro.

Con il decreto n. 107/2021 si è pertanto definitivamente stabilito che le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ETS e, soprattutto, che la secondarietà ricorre in una delle seguenti ipotesi:

  1. ricavi da attività diverse non sono superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
  2. ricavi da attività diverse non sono superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS.

L’ente può scegliere uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Sarà l’organo di amministrazione a dover decidere quale dei due criteri utilizzare al fine di determinare il corretto rispetto della soglia.

Per quanto riguarda i costi, rientrano nel computo del predetto limite del 66% anche quelli figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro tenuto dall’ETS; le cessioni, le erogazioni gratuite di denaro, i beni o servizi per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati per l’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Individuazione delle attività diverse

Secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro, le attività diverse rispondono alle seguenti caratteristiche:

  1. le attività diverse sono considerate strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche;
  2. le attività diverse sono considerate secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ETS.

Ai fini del computo delle percentuali rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Non sono considerati, invece, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli ETS presso enti terzi.

Le indicazioni da seguire nella pratica

Le attività diverse sono tipicamente strumentali all’attività di interesse generale, ovvero funzionali al sostegno finanziario dell’attività primaria, ovvero finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ETS.

A tal fine potrebbero rientrare in tale ambito, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  1. attività di sponsorizzazioni;
  2. attività di merchandising dell’ETS;
  3. attività di e-commerce dell’ETS.
  4. attività di vendita di servizi al di fuori delle raccolte pubbliche di fondi occasionali;
  5. shop online continuativo;
  6. negozi di beneficenza (charity shop), ovvero struttura di vendita al dettaglio gestita per raccogliere fondi, in cui vengono solitamente venduti donati da membri del pubblico, e spesso sono impegnati da volontari.

Relativamente al punto 6 va precisato che poiché gli articoli da vendere vengono procurati gratuitamente e i costi aziendali sono ridotti, la relativa vendita può essere effettuata a prezzi competitivi. Dopo che i costi sono pagati, tutti i rimanenti proventi delle vendite possono essere utilizzati in accordo con lo scopo caritatevole dichiarato. I costi comprendono l'acquisto e/o l'ammortamento degli impianti, dei costi operativi e del contratto di locazione ed ipoteca.

Le attività diverse potranno essere realizzate dagli ETS, purché lo statuto lo preveda, anche senza la definizione specifica delle singole attività.

La decisione circa le attività diverse che l’ETS può promuovere spetta al consiglio direttivo o al consiglio di amministrazione e rappresenta una scelta strategica, in quanto tali attività nella quasi totalità dei casi hanno natura d’impresa e possono essere attratte dal punto di vista fiscale nella sfera della commercialità.

A tale proposito, è pertanto indispensabile, per mantenere lo status di non commercialità, che l’ETS tenga sempre monitorato il “Test di non commercialità”.

Effetti del superamento dei limiti

Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ETS ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, nonché eventualmente agli enti autorizzati.

Inoltre, l’ETS è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti o di omessa segnalazione, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro stesso.

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