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DOVE COLLOCARE I CREDITI D’IMPOSTA ANTI COVID 19

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Nel quadro RU del modello Redditi 2021 è prevista anche l’indicazione dei crediti d’imposta istituiti nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Obiettivo: avere un elenco complessivo dei crediti d’imposta di cui le imprese hanno usufruito, anche per agevolare le attività di controllo dei bonus spettanti e del loro utilizzo o trasferimento. I crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 devono essere dichiarati nella sezione I del quadro RU del modello Redditi indicando i seguenti codici credito:

  • Codice credito H8: per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • Codice credito H9: per il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione;
  • Codice credito I1: per il credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • Codice credito I2: per il credito d’imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020;
  • Codice credito I3: per i crediti d’imposta a favore delle società per l’aumento del capitale sociale a pagamento deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2020;Codice credito I4: per i crediti d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti della legge n. 208/2015, che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;
  • Codice credito I5: per il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori);
  • Codice credito I6: per il credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • Codice credito I7: per il credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza;
  • Codice credito I8: per il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali;
  • Codice credito I9: per il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive;
  • Codice credito L7: per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.

Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta.

La sezione va compilata dai soggetti che maturano il diritto al beneficio. In caso di cessione totale o parziale del credito, ove consentita, le istruzioni precisano i casi in cui i cessionari del credito d’imposta invece non devono compilare il quadro RU.

I cessionari invece non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel modello soltanto se utilizzano il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda oppure il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione ricevuto nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.

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