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CIRCOLAZIONE DEI CREDITI IN EDILIZIA

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Il D.L. n. 157 dell’11 novembre 2021 (c.d. decreto Antifrodi), entrato in vigore il giorno seguente, introduce nuovi obblighi e ulteriori adempimenti al fine di garantire il corretto impiego, anche indiretto, delle agevolazioni fiscali previste per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, nonché per la manutenzione e il restauro architettonico di questi ultimi. 
Le disposizioni intendono valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di asseverazioni tecniche e di visti di conformità, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei crediti d’imposta.
Le norme posso considerarsi la reazione del legislatore agli avvertimenti della UIF e alle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate circa i significativi rischi di abuso rilevati nel sistema di circolazione dei crediti d’imposta sviluppato nell’ultimo anno.
In relazione a tali crediti d’imposta, secondo la UIF, sono da considerare i rischi connessi con:
1.    l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
2.    la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
3.    lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
In relazione ai gravi profili di rischio segnalati, il decreto Antifrode impone per gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nella circolazione dei crediti d’imposta degli obblighi di segnalazione verso la UIF.
Al di là degli obblighi di segnalazione degli intermediari, il provvedimento interviene prevedendo l’ampliamento degli obblighi di certificazione fino ad ora previsti.
L’ampliamento consiste nella previsione di:
1.    visto di conformità per utilizzo diretto della detrazione 110%
2.    visto di conformità per cessione o sconto di bonus diversi dal 110%
3.    relazione di congruità dei prezzi nelle pratiche di cessione o sconto per bonus diversi dal 110% 
per il punto 2. si segnala che contrariamente a quanto previsto per il superbonus 110%, il Legislatore fino ad ora non ha espressamente previsto la detraibilità dei compensi per l’apposizione del visto di conformità.  
Oltre alle questioni più direttamente correlate alle esigenze di tipo fiscale, il Legislatore ha ritenuto opportuno anche un adeguamento della materia tecnica, introducendo, all’art. 1, lettera b), del D.L. n. 157/2021 un ulteriore adempimento, per l’esercizio dell’opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta in riferimento agli altri bonus “minori” a detraibilità limitata,  prevedendo l’ottenimento dell’attestazione della congruità delle spese sostenute (secondo le disposizioni dell’art. 119, comma 13-bis, D.L. n. 34/2020). In aggiunta, i commi 1, lettera a), n. 2) e 2 dell’art. 1 anticipano la prossima adozione di un decreto del Ministero della Transizione ecologica, con l’inserimento di valori massimi aggiornati per talune categorie di beni.
La ratio sottostante all’aggiornamento della disciplina si ravvisa nella forte esigenza di frenare l’incremento dei prezzi di acquisto dei beni e delle materie prime e contenere il fenomeno della “sovrafatturazione”.
Sebbene l’approccio prudenziale del Legislatore risulti aderente alle finalità previste, l’attesa del provvedimento del MITE (da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Antifrodi) e l’attuale assenza di modelli ministeriali recanti le linee guida per le attestazioni di congruità non rende agevole il prosieguo delle attività.
Rimane, di conseguenza, forte incertezza sulla gestione delle opere già avviate e di quelle in fase di progettazione. Seppur la nuova formulazione del comma 13-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio riesca a gestire il periodo transitorio, garantendo la prosecuzione delle attività tecniche sulla base dei prezziari e listini attualmente vigenti, fino alla data di adozione del provvedimento del MITE permane un’alea sulla futura riparametrazione del valore dei beni.
Come per i compensi per il visto di conformità, anche per la detraibilità degli onorari legati al rilascio delle attestazioni di congruità si attendono posizioni ufficiali.

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