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ANCHE SPECIFICHE NORME SUL LAVORO SONO ALL’INTERNO DEL DECRETO SOSTEGNI

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La prima e più attesa novità in materia di lavoro, è la proroga della Cassa integrazione Covid. In particolare, viene prevista la possibilità di richiedere fino ad un massimo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e fino ad un massimo di 28 settimane, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per i trattamenti di assegno ordinario. Per tali trattamenti di integrazione salariale non è previsto alcun contributo addizionale. Come specificato dalla circolare INPS n. 72/2021, le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso. Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO per Covid, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo la seguente articolazione:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, si consente il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle previste dalla legge di Bilancio 2021, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021. Confermata la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Nel passaggio parlamentare è stato disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale Covid-19 previste dalle norme precedenti.

Specifiche novità riguardano i lavoratori fragili, viene confermata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Viene inoltre stabilito che a decorrere dal 17 marzo 2020 (precisazione inserita in sede di conversione), i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Via libera senza modifica:

  • alla proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali;
  • altre novità per l'indennità di disoccupazione NASPI: a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI – è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo;
  • alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del DLgs. 81/2015.
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