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ESENZIONI IMU PER GLI IMMOBILI CON CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ
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ESENZIONI IMU PER GLI IMMOBILI CON CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ

DUE ESONERI, OGNUNO CON REGOLE PROPRIE, PUR SEMPRE NELL'AMBITO DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ. L'ESONERO RIGUARDA L'INTERA ANNUALITÀ 2021 ED È PREVISTO IL RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO DAI CONTRIBUENTI A TITOLO DI IMU 2021:

Sono due esoneri distinti fra loro e con regole proprie.

Il primo esonero

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile stesso.

Queste sono le caratteristiche dell'esonero:

  • possono beneficiarne le persone fisiche;
  • possessori di un immobile;
  • l’immobile deve essere concesso in locazione a uso abitativo;
  • i possessori devono aver ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020;
  • l’esecuzione dello sfratto è sospesa sino al 30 giugno 2021.

L'esenzione è per l'anno 2021.

Il secondo esonero

L'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Queste le caratteristiche dell'esonero:

  • possono beneficiarne le persone fisiche;
  • titolari di un immobile;
  • l’immobile deve essere concesso in locazione a uso abitativo;
  • i titolari devono aver ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020;
  • l’esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

L'esenzione è per l'anno 2021.

Il diritto al rimborso

In entrambi i casi, l'esonero è accordato per l'anno 2021.

Nell'emendamento approvato si prevede che i soggetti esonerati “hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021”.

La formulazione non appare corretta. Stante l'interpretazione letterale della disposizione il rimborso compete solamente per la prima rata dell'IMU versata, per l'anno 2021, entro il 16 giugno 2021.

Siccome l'esonero riguarda il 2021, il rimborso dovrà essere accordato ai beneficiari che hanno già versato, a qualsiasi titolo (primo acconto, rata unica, nei termini o fuori termini), IMU per l'anno d'imposta 2021.

Con decreto le modalità per il rimborsoLe modalità di attuazione per il rimborso dell'IMU già versata saranno fissate con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis.    

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