20 mag 2021 14:30 IL MISE TENDE LA MANO A GIOVANI O DONNE CHE VOGLIONO AVVIARE NUOVE IMPRESE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Leggi la notizia... listNovità
20 mag 2021 08:00 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE AVVIO A STEP (PARTE TERZA) Leggi la notizia... listAssegno unico
19 mag 2021 08:00 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE AVVIO A STEP (PARTE SECONDA) Leggi la notizia... listAssegno unico
18 mag 2021 15:33 TRA LE EROGAZIONI LIBERALI DA INDICARE NEL MODELLO 730/2021 TROVANO SPAZIO ANCHE LE EROGAZIONI LIBERALI, IN DENARO E IN NATURA, EFFETTUATE NELL’ANNO 2020 PER FINANZIARE GLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO Leggi la notizia... listDetrazioni
18 mag 2021 08:00 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE AVVIO A STEP (PARTE PRIMA) Leggi la notizia... listAssegno unico
18 mag 2021 08:00 LE IMPRESE POSSONO SCEGLIERE IL GESTORE PRIVATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 Leggi la notizia... listNovità
17 mag 2021 08:00 INDICAZIONI SUI CONTROLLI DEL PRECOMPILATO 2021 (PARTE TERZA) Leggi la notizia... listModello 730
15 mag 2021 08:00 INDICAZIONI SUI CONTROLLI DEL PRECOMPILATO 2021 (PARTE SECONDA) Leggi la notizia... listModello 730
CAF News 24 / giovedì 15 settembre 2022 / Categories: Caf News 24, Sostegni a famiglie e imprese TITOLARE DI NASPI E PERCETTORE DI BONUS DA 200 EURO IN QUALI CASI Prima di esaminare il punto affrontato dalla prassi dell’Istituto, va ricordato che il decreto Aiuti all’articolo 32, comma 9, ha comunque previsto il riconoscimento del bonus 200 euro anche a favore dei soggetti titolari dell’indennità di disoccupazione. Entrando più nello specifico, il bonus è riconosciuto anche a tutti coloro che risultano titolari di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022. Venendo dunque al contenuto della circolare, sul punto il documento fa presente che, la condizione di accesso al bonus 200 euro è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prima richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). E’ comunque necessario chiarire che il bonus non è riconosciuto ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022. Con riferimento alle modalità di erogazione si precisa, che per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. Come indicato nella predetta Circolare n. 73/2022, l’erogazione avverrà nel mese di ottobre 2022. Previous Article ANCORA SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 30% Next Article EMENDAMENTO PER L'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI IMPIGNORABILITA' DELLE PENSIONI Print 1529 Rate this article: 3.9