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ROTTAMAZIONE TER , SALDO E STRALCIO, SIAMO VICINI AL NUOVO APPUNTAMENTO PER CHI HA BENEFICIATO DELLA PACE FISCALE E NON HA EFFETTUATO I VERSAMENTI ALLE SCADENZE PREVISTE.
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ROTTAMAZIONE TER , SALDO E STRALCIO, SIAMO VICINI AL NUOVO APPUNTAMENTO PER CHI HA BENEFICIATO DELLA PACE FISCALE E NON HA EFFETTUATO I VERSAMENTI ALLE SCADENZE PREVISTE.

Grazie al Decreto Sostegni ter, si apre una nuova possibilità per i decaduti a causa del mancato versamento delle rate di rottamazione o saldo e stralcio.

Per le somme dovute nel 2021, la nuova scadenza per il versamento è stata fissata al 31 luglio 2022, termine che cadendo di domenica ed essendo seguito dai cinque giorni di tolleranza slitta all’8 agosto.

Il 2020 era stato possibile recuperarlo entro il 30 aprile scorso, ora tocca alle rate dovute originariamente nel 2021. In linea teorica sarà possibile recuperare un totale di 6 rate non versate, quattro relative alla rottamazione ter e ulteriori due relative al saldo e stralcio.

Potrà sembrare scontato, ma di segno opposto e della stessa misura della soddisfazione per la nuova possibilità, c’è la preoccupazione per il fatto che questa “ennesima” possibilità rischia di vedere i propri effetti limitati dalla coincidente ulteriore e non meno grave crisi generata dalla guerra in Ucraina. 

Al netto delle considerazioni circa la concomitanza di eventi nefasti, rimane che la scadenza fissata è in ogni caso quella del 31 luglio 2022, termine che slitta al giorno 08 agosto cadendo di domenica e considerando la tolleranza di cinque giorni.

Perciò fino all’8 agosto per i pagamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 e il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Ricordo che come è avvenuto in ogni occasione, laddove il pagamento non perfezionasse il debito perché incompleto, non si avrà l’efficacia del provvedimento di rottamazione, dunque, le somme eventualmente acquisite, ancorché insufficienti alla copertura dell’intero debito ascrivibile alla rottamazione, saranno acquisite a titolo di acconto su quanto “complessivamente dovuto” perciò non con riferimento agli importi da rottamazione oppure saldo e stralcio, non solo, oltre al danno anche la beffa, perché per gli importi residuali non sarà possibile accedere alla rateizzazione di quanto residua.

Se si terrà fede agli importi dovuti si passerà alla scadenza successiva prevista per le rate scadenti nel 2022 cioè il 30 novembre come unico termine per versare le rate scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Alla scadenza si abbineranno i 5 giorni di tolleranza, e quindi saranno considerati validi i pagamenti eseguiti entro il 5 dicembre.

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