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PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L’AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI
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PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L’AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI

L’articolo 64, commi da 6 a 10, del Dl Sostegni bis n. 73/2021, ha previsto agevolazioni specifiche inizialmente applicabili agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, sono state prorogate dall’articolo 1 comma 151 della Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021 fino al 31 dicembre 2022.

Vediamo di cosa si tratta:

  1. per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  2. per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4%;
  3. per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Vediamo ora quali sono i requisiti richiesti dalla norma, i ragazzi non dovranno avere ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, non basta, dovranno poi, essere in possesso di un Isee non superiore a 40.000 annui.

La tipologia di immobili ammessi al beneficio prevede quelli classificati o classificabili nella categoria catastale A ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

Le agevolazioni in esame si estendono alle pertinenze dell’immobile principale, anche se acquistate con atto separato, ma limitatamente ad una sola unità classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Importante sapere che l’agevolazione non si applica ai contratti preliminari, in quanto questi hanno solo diritti di tipo obbligatorio non invece reali, nel senso che non fanno passare la proprietà del bene, senza dimenticare che l’atto definitivo potrebbe essere stipulato in epoca successiva alla scadenza dei termini dell’agevolazione.

Nel caso di acquisto in comproprietà e nel rispetto dei limiti in capo a ciascuno dei contraenti il beneficio andrà ripartito pro quota.

Importante ricordare che nel caso di acquisto con le agevolazioni prima casa under 36, che faccia seguito, entro l’anno, a precedente alienazione di immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa, il credito d’imposta “prima casa” (legge n. 448/1998) non spetta. Così come non spetta nel caso di nuovo acquisto con le agevolazioni “prima casa” che faccia seguito all’alienazione, entro l’anno, di immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa under 36”.

Il credito potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;

oppure utilizzato in compensazione limitatamente all’importo non fruito con le precedenti modalità, indicando il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”, istituito con la Risoluzione n. 62/2021.

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