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ISTANZA DI RIMBORSO IMU
Stefano Ceci
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ISTANZA DI RIMBORSO IMU

In precedenti interventi sono tornato più volte sulla questione relativa al rimborso dell’IMU per effetto del disposto della sentenza n.209 del 13 ottobre 2022, della Corte Costituzionale.

In questo ulteriore lavoro presenterò in termini generali l’istituto del rimborso e di come questo possa essere applicato all’IMU.

La prima disposizione che deve essere presa in esame è che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Da quanto sopra si evincono due precisi termini che possiamo così riassumere:

  1. il 16 giugno momento in cui si è versato il primo acconto IMU;
  2. il 13 ottobre la data della sentenza n.209 della Corte Costituzionale.

Per verificare la decadenza dei termini prescrizionali al rimborso, a parere di chi scrive deve farsi riferimento alla data della sentenza, cioè il 13 del mese di ottobre 2022. Potranno essere chieste a rimborso le somme di IMU versate nei 5 anni precedenti il 13 ottobre 2022.

Dalla data dell’istanza di rimborso presentata da parte del cittadino, l’ente locale ha centottanta giorni di tempo per procedere al rimborso (art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006).

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nella stesura dell’istanza di rimborso il cittadino deve per prima cosa dimostrare la propria qualifica come possessore (proprietario, usufruttuario, diritto d'abitazione) della quota dell'abitazione debitamente specificata ed individuare gli eventuali comproprietari della stessa abitazione, specificandone le generalità e le quote di possesso.

Poi dovrà esporre i motivi alla base della richiesta di rimborso, nel caso che si sta trattando sarà necessario fare riferimento alla più volte richiamata sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito importanti novità in merito all’esenzione da questo tributo. In particolare, la Consulta ha dichiarato la contrarietà dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201/2011 al principio di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., in quanto penalizza il “nucleo familiare”, nella parte in cui considera necessari, ai fini dell’esenzione dall’IMU, i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo per il possessore dell’immobile, bensì per l’intero nucleo familiare.

Alla base della sentenza c’è un fondamentale paradosso e cioè che, quando ancora il nucleo familiare non si è formato (come nel caso delle coppie di fatto), è riconosciuto in capo a ciascun possessore di immobile, che vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente, il diritto all’esenzione dal tributo comunale, mentre quando il nucleo si è composto tale diritto non spetterebbe più.

Per lo stesso motivo, la Corte ha dichiarato illegittimo tutte le disposizioni che, oltre che con l’art. 3 della Costituzione, sono in evidente contrasto con: l’art. 31 Cost., nella parte in cui non agevolano in alcun modo la formazione della famiglia, ma anzi comportano una vera e propria penalizzazione del nucleo familiare.

Si aggiunge al riguardo che non è in alcun modo riscontrabile, ai fini dell’agevolazione IMU, una maggiore capacità contributiva del nucleo familiare rispetto alle persone singole, invero aggiungerei che questo non è mai ipotizzabile.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, ai fini dell’agevolazione IMU, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.

Concludendo, a seguito della citata sentenza, il soggetto passivo ha diritto all’esenzione dall’IMU sulla prima casa nel caso in cui vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, non essendo più necessaria la residenza e la dimora nello stesso luogo anche di tutti i membri della famiglia. Sicché, è chiaro che l’esenzione dall’IMU può riguardare anche immobili siti nello stesso Comune, ma a condizione che venga dimostrato il requisito della dimora abituale.

Al riguardo preciso, che l’onere di provare l’assenza di tale requisito è posta in capo al Comune, che potrà verificare l’esistenza dei predetti requisiti mediante la valutazione dei dati relativi alle diverse utenze.

Detto dei motivi (fondamentale) servirà nell’istanza, precisare anche le modalità con cui si desidera avvenga il rimborso.

Servirà poi(ovviamente), allegare copia del versamento .

FAC SIMILE ISTANZA DI RIMBORSO

ISTANZA DI RIMBORSO IMU

Al Comune di (...)

Via (...)

OGGETTO: Istanza di rimborso IMU per l’anno (...)

Il sottoscritto (...), nato a (...) il (...), residente in (...), via (...), C.A.P. (...), codice fiscale (...), Tel. (...), Fax n. (...), PEC: (...)

PREMESSO CHE

-            il sottoscritto risulta essere proprietario dell’immobile sito in (...), via (...), C.A.P. (...), accatastato come (...);

-            in data (…), il sottoscritto ha contratto matrimonio/unione civile con (…), codice fiscale (...), nato a (...) il (...);

-            il coniuge (…) è residente in (...), via (...), C.A.P. (...);

-            la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, D. L. n. 201/2011, nonché dell’art. 1, comma 741, lett. b), L. n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021;

-            la Corte Costituzionale, con la sentenza summenzionata, ha disposto che, ai fini dell’esenzione dall’IMU, l’abitazione abituale è quella dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, essendo irrilevante il luogo in cui risiedono e hanno la dimora gli altri membri della famiglia

CHIEDE

1)          il rimborso IMU versata per l’anno (...), per la somma complessiva di € (…), per il seguente motivo:

-            (...) alla luce anche della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 D. L. n. 201/2011 nonché dell’art. 1, comma 741, lett. b), L. n. 160/2019, come modificato dall’art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021;

2)          che il rimborso avvenga mediante accredito sul conto corrente intestato a (…), C.F. (…), presso la Banca (…), filiale di (…), codice IBAN (…).

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Con osservanza, si allega la seguente documentazione:

1.          (COPIA F24/BOLLETTINO CCP);

2.          (CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE DEI DUE CONIUGI);

3.          (…).

Luogo e data

                                                                                                Firma dell’istante

________________________

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Stefano Ceci

Stefano CeciStefano Ceci

Dottore Commercialista iscritto all’ordine di Roma, Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1985 titolare di uno studio tributario e di consulenza aziendale. Componente Commissione area Tecnico Fiscale Consulta Nazionale dei CAF. Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF MCL srl. Responsabile Ufficio Formazione CAF MCL srl. Ha maturato notevole esperienza nella gestione ed organizzazione degli Enti No Profit, componente del Tavolo Tecnico Legislativo in seno al Forum Nazionale del Terzo Settore, relatore alla Commissione Bilancio del Senato per le proposte di modifica Dlgs 117/17 , Componente Ufficio di Segreteria Fondi PNRR UE 2021-27 Forum Nazionale del Terzo Settore, collaborazioni con le commissioni terzo settore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed Arezzo _ consulente amministrativo progetti ex/L. 383/00, consulente scientifico Commissione Riforma Terzo Settore – collaborazione con testate giornalistiche : CAF NEWS24 , Edizioni Traguardi Sociali, nel 2022 ha pubblicato: La Riforma del Terzo Settore – manuale pratico per le Associazioni di Promozione Sociale”

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