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IMPORTANTE NOVITA’ SULLA SOLIDARIETA’ IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA’ PER CESSIONE CREDITI
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IMPORTANTE NOVITA’ SULLA SOLIDARIETA’ IN RELAZIONE ALLE RESPONSABILITA’ PER CESSIONE CREDITI

Un emendamento del DL aiuti rivede i termini della solidarietà fra cedente e cessionario nel caso di cessione di crediti per bonus edilizi.
   
L’attuale versione della norma prevede la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
L’occasione è propizia per delineare il principio della solidarietà nell’ambito della responsabilità tributaria, in buona sostanza laddove il cedente non provveda al pagamento di imposte sanzioni ed interessi nel caso di cessione fraudolenta, tale obbligo viene automaticamente traslato in capo al cessionario anche se non ha specifiche responsabilità.

E’ facile immaginare che una tale formulazione se, sommata a tutte le altre strette anti frode emanate dal Governo negli ultimi mesi possa aver creato grossi problemi sulle cessioni dei crediti, determinando, di fatto, un blocco delle stesse con evidenti danni economici per moltissime imprese.
La rischiosità cui erano esposti i soggetti economici che acquisivano i crediti non poteva essere preventivamente valutata e molto spesso i gangli truffaldini su cui potevano poggiare talune diverse pratiche diventavano di difficile individuazione, tale incertezza legata alla possibilità di essere chiamati a rispondere in solido con altri ha di fatto bloccato il mercato delle cessioni.
 
Dopo un lungo e travagliato confronto tra le parti politiche, cercando di dare un impulso alle procedure, la strada, saggiamente percorsa, porta a ricondurre tale solidarietà ai soli casi in cui, ricorrano le ipotesi di dolo o colpa grave e che vi sia la contestuale apposizione del visto di conformità.

Per meglio comprendere la portata della disposizione novellata, richiamiamo le disposizioni attualmente in vigore. 
L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 e, precisamente, i commi 4, 5 e 6 i quali stabiliscono che:
i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;
l’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.

Fin qui, potremmo tranquillamente asserire che tutto parrebbe filare liscio, soprattutto nella parte in cui il recupero venisse effettuato nei confronti del beneficiario originale delle detrazioni.
Come spesso accade la norma va interpretata nel combinato disposto di altre diposizioni, nello specifico l’ art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997) che prevede:
in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Il punto 1 è tutto sommato pacifico, che laddove vi sia l’effettiva partecipazione alla frode da parte di più persone a ciascuna di queste possa essere replicata la medesima sanzione, qualche timore invece, è stato (correttamente) destato dal punto 2.
Questa disposizione infatti, è stata oggetto di alcune interpretazioni restrittive da parte dell’Agenzia delle entrate, che di fatto hanno bloccato molte cessioni dei crediti, per la paura, da parte dei cessionari, di essere involontariamente coinvolti in eventuali ipotesi di frode.

La politica si è perciò dovuta confrontare con due forze aventi moto antitetico, da un lato la necessità di tutelare le casse erariali dall’altro però, non ingessare ulteriormente un sistema comunque complesso.
L’emendamento presentato rappresenta un ragionevole compromesso.
Più precisamente, la norma nella versione post conversione del decreto Aiuti bis, prevede che:
in presenza di concorso nella violazione, con dolo o colpa grave, resta ferma la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi;
tale norma, però, si applica esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni appositamente previste dall’art. 119 e art. 121, comma 1-ter;
per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni (quindi per quelli ante 21 novembre 2021, data di entrata in vigore della prima stretta), il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione sopra citata.

I punti 1 e 2 riconducono il principio della solidarietà alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ed all’esistenza di un visto di conformità.

Pensare che la questione sia definitivamente risolta non solo è errato ma significa che non si ha conoscenza delle perverse dinamiche che regolano il sistema. 
La circolare n. 23/E del 2022, a proposito della responsabilità solidale del fornitore e dei cessionari, precisa che essa sarà individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria, dunque non fornisce linee di indirizzo cui riferirsi, ma rimette la valutazione, alla discrezionalità degli uffici chiamati a valutarne le condizioni.

Ad esempio nell’ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito.
Proprio sull’etereo concetto di “diligenza” che ruota l’intera problematica.
Basterà aver limitato la responsabilità solidale alle sole ipotesi di dolo e colpa grave superando così lo scoglio della “diligenza”? Questo senza delinearne i limiti o gli elementi caratterizzanti.
Il dubbio permane, soprattutto nelle ipotesi di colpa grave, che presenta spesso un amplissimo margine di aleatorietà.
Sarebbe, dunque, auspicabile un intervento dirimente dell’Agenzia delle entrate, per rivedere le proprie posizioni alla luce del mutato quadro normativo.

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