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IL FISCO FA IL PUNTO SUGLI INFISSI
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IL FISCO FA IL PUNTO SUGLI INFISSI

Tra gli interventi trainati previsti dal Super Ecobonus rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a conferma c’è il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che annovera tra gli interventi “trainati” quelli di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus). Concludendo,  questi interventi sono agevolati se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa (isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) a patto che detti interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

L’agenzia con la circolare richiamata in apertura torna sull’argomento, chiarendo che qualora la sostituzione degli infissi sia effettuata nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia - considerato che tali lavori comportano il cambiamento del numero, delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli infissi stessi il miglioramento fra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto delle prescrizioni previste dal decreto interministeriale “Requisiti Minimi”, il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a “nuove costruzioni”.

Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora nell’ambito dell’intervento di demolizione e ricostruzione siano modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi. Ciò comporta, tra l’altro, che, ai fini della asseverazione di cui al comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella scheda descrittiva - predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “decreto Asseverazioni”) - devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

La sostituzione degli infissi in tutti gli altri interventi - Nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate sempre nel documento di prassi citato, chiarisce che poiché anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell’ecobonus), l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16- bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

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