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"DOPO DI NOI” AGEVOLAZIONI ANCHE PER MORTIS CAUSA
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"DOPO DI NOI” AGEVOLAZIONI ANCHE PER MORTIS CAUSA

La legge n. 112/2016 meglio nota come “dopo di noi” è una norma ad altissimo tasso di civiltà proponendosi di favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità anche dopo la perdita dei genitori.

Soggetti questi ultimi, troppo spesso, unico baluardo contro l’indifferenza e l’abbandono di persone afflitte da disabilità tali da impedirne lo svolgimento delle attività quotidiane.

La legge oltre all’istituzione di un Fondo a sostegno delle persone con disabilità rimaste prive del sostegno della famiglia, prevede una serie di agevolazioni fiscali quali ad esempio la detrazione nella misura del 19% delle spese per la sottoscrizione di polizze assicurative specifiche fino ad una spesa massima di 750 euro, ma anche l’istituzione di Trust finalizzati all’inclusione sociale, all’assistenza ed alla cura.

Va rilevato che nella norma che fa riferimento ad una molteplicità di situazioni e provvedimenti, non c’è alcun riferimento a trattamenti di tipo agevolativo riferiti ad atti dispositivi “mortis causa”, proprio la previsione di una serie di atti collegati a questa circostanza ha sollecitato la promozione di uno specifico interpello all’Agenzia delle Entrate.

Potrebbe infatti accadere che i genitori vogliano poter disporre dei propri beni con modalità coerenti con gli scopi della norma, garantendo la massima assistenza al proprio figlio laddove questo sia afflitto da gravi disabilità. L’interpello 103 del 11/03/22 muove dalla richiesta formulata da una coppia di genitori in ordine al trattamento fiscale di disposizioni testamentarie in futuro tese a garantire alla propria figlia tutte le azioni a sostegno della propria disabilità.

L’agenzia riprendendo gli scopi della norma, chiarisce che se pur non direttamente citato, l’evento “mortis causa” deve essere considerato assolutamente coerente con i richiamati obiettivi, per questo motivo sostiene, la soluzione prospettata dal contribuente è meritevole di accoglimento. Quest’ultimo aveva sostenuto l’esenzione dall’imposta di successione e di donazione per gli atti mortis causa, richiedendo un’ uniformità di trattamento con gli atti fra vivi proprio in virtù delle peculiari motivazioni sottostanti.

Per effetto di tale interpretazione che accoglie la tesi dell’istante, si addiviene ad un’esenzione dall’imposta di successione e donazione anche per valori oltre soglia di esenzione. Fermo restando però, il vincolo di destinazione che è alla base della Legge n. 112/2016.

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